Art. 2.
  Il  modello  di  cartella  di pagamento di cui al precedente art. 1
deve  essere  utilizzato  dall'emissione  di  febbraio  1994  per  la
riscossione  delle  imposte  dovute  per  i  periodi successivi al 31
dicembre 1988.
  Le  modalita'  per  la  corretta  compilazione  della  cartella  di
pagamento,  cui  dovranno  attenersi  i concessionari del servizio di
riscossione dei tributi, saranno emanate  con  successive  istruzioni
ministeriali.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 28 marzo 1994
                                                   Il Ministro: GALLO