Art. 2. Il modello di cartella di pagamento di cui al precedente art. 1 deve essere utilizzato dall'emissione di febbraio 1994 per la riscossione delle imposte dovute per i periodi successivi al 31 dicembre 1988. Le modalita' per la corretta compilazione della cartella di pagamento, cui dovranno attenersi i concessionari del servizio di riscossione dei tributi, saranno emanate con successive istruzioni ministeriali. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 marzo 1994 Il Ministro: GALLO