Art. 2. L'ottavo comma dell'art. 94, relativo al diploma universitario per tecnico di laboratorio biomedico, e' soppresso e sostituito dal seguente: "In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al primo anno del corso di diploma e' stabilito in trenta, per un totale di novanta iscritti per l'intero corso di studio".