Art. 2.
  L'ottavo  comma dell'art. 94, relativo al diploma universitario per
tecnico di laboratorio  biomedico,  e'  soppresso  e  sostituito  dal
seguente:
  "In  base  alle  strutture  ed  attrezzature disponibili, il numero
degli iscrivibili al primo anno del corso di diploma e' stabilito  in
trenta,  per  un  totale  di  novanta  iscritti per l'intero corso di
studio".