IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
                                  E
                IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Vista  la  convenzione sul commercio internazionale delle specie di
flora e di fauna  selvatiche  minacciate  di  estinzione,  firmata  a
Washington  il  3  marzo  1973,  ed  in  particolare  l'articolo VII,
paragrafo 6;
  Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, concernente la  "Disciplina
dei  reati  relativi all'applicazione della convenzione sul commercio
internazionale delle specie animali e vegetali in via di  estinzione,
firmata  a  Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre
1975, n.   874, e  del  regolamento  CEE  n.  3626/82,  e  successive
modificazioni,  nonche' norme per la commercializzazione e detenzione
di esemplari vivi di  mammiferi  e  rettili  che  possono  costituire
pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica";
  Visto  il  decreto-legge  12  gennaio  1993,  n.  2, concernente le
"Modifiche ed integrazioni della legge 7 febbraio 1992,  n.  150,  in
materia  di  commercio  e  detenzione  di  esemplari di fauna e flora
minacciati di estinzione", convertito, con modificazioni, dalla legge
13 marzo 1993, n. 59;
  Visto in particolare l'art. 5-bis, comma 8, della  citata  legge  7
febbraio  1992,  n.  150,  che  prevede,  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro della  sanita'  e  con  il
Ministro  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente  del  registro  delle
istituzioni scientifiche;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle finanze in data 25 ottobre
1993, concernente l'individuazione delle dogane abilitate a  svolgere
le operazioni previste dalla convenzione di Washington;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro delle  finanze  ed  il  Ministro  dell'agricoltura  e  delle
foreste  in data 4 settembre 1992, concernente le "Modalita' relative
ai controlli in ambito doganale in attuazione dell'art. 8,  comma  2,
della  legge  7  febbraio 1992, n. 150, concernente l'applicazione in
Italia della convenzione di Washington del 3 marzo 1973;
  Vista la risoluzione 1.4 della Conferenza degli Stati  parte  della
convenzione  di  Washington,  tenutasi a Berna nel novembre 1976 e la
risoluzione 2.14 della Conferenza degli Stati  parte  della  medesima
Convenzione,  tenutasi  a  S.  Jose  di  Costarica  nel  marzo  1979,
concernenti la regolamentazione degli scambi di esemplari  sottoposti
a normativa CITES tra istituzioni scientifiche;
  Visto  il  regolamento CEE n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre
1982, relativo all'applicazione nella Comunita' della Convenzione sul
commercio internazionale delle specie di flora e di fauna  selvatiche
minacciate di estinzione;
  Visto  il  regolamento  CEE  n.  3418/83  della Commissione, del 28
novembre 1983, recante modalita' uniformi per il rilascio e per l'uso
dei documenti richiesti ai  fini  dell'applicazione  nella  Comunita'
della  convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora
e fauna selvatiche minacciate di estinzione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E'  istituito,  presso  il  Ministero  dell'ambiente - Servizio
conservazione   della   natura,   il   registro   delle   istituzioni
scientifiche  e  di ricerca pubbliche o private che possono usufruire
delle  deroghe  previste  dall'articolo  VII,  paragrafo   6,   della
Convenzione di Washington per lo scambio, a fini non commerciali, con
altre  istituzioni  scientifiche  registrate  presso  il segretariato
della Convenzione di Washington, di esemplari da museo e da  erbario,
inclusi  i materiali di piante vive, di esemplari da museo congelati,
disseccati, preparati per microscopio o conservati in altre forme  ed
elencati nelle appendici della Convenzione di Washington.