IL MINISTRO DELL'AMBIENTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SANITA' E IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Vista la convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, ed in particolare l'articolo VII, paragrafo 6; Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, concernente la "Disciplina dei reati relativi all'applicazione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento CEE n. 3626/82, e successive modificazioni, nonche' norme per la commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica"; Visto il decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, concernente le "Modifiche ed integrazioni della legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione", convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59; Visto in particolare l'art. 5-bis, comma 8, della citata legge 7 febbraio 1992, n. 150, che prevede, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita' e con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente del registro delle istituzioni scientifiche; Visto il decreto del Ministro delle finanze in data 25 ottobre 1993, concernente l'individuazione delle dogane abilitate a svolgere le operazioni previste dalla convenzione di Washington; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle finanze ed il Ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 4 settembre 1992, concernente le "Modalita' relative ai controlli in ambito doganale in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, concernente l'applicazione in Italia della convenzione di Washington del 3 marzo 1973; Vista la risoluzione 1.4 della Conferenza degli Stati parte della convenzione di Washington, tenutasi a Berna nel novembre 1976 e la risoluzione 2.14 della Conferenza degli Stati parte della medesima Convenzione, tenutasi a S. Jose di Costarica nel marzo 1979, concernenti la regolamentazione degli scambi di esemplari sottoposti a normativa CITES tra istituzioni scientifiche; Visto il regolamento CEE n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo all'applicazione nella Comunita' della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione; Visto il regolamento CEE n. 3418/83 della Commissione, del 28 novembre 1983, recante modalita' uniformi per il rilascio e per l'uso dei documenti richiesti ai fini dell'applicazione nella Comunita' della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione; Decreta: Art. 1. 1. E' istituito, presso il Ministero dell'ambiente - Servizio conservazione della natura, il registro delle istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche o private che possono usufruire delle deroghe previste dall'articolo VII, paragrafo 6, della Convenzione di Washington per lo scambio, a fini non commerciali, con altre istituzioni scientifiche registrate presso il segretariato della Convenzione di Washington, di esemplari da museo e da erbario, inclusi i materiali di piante vive, di esemplari da museo congelati, disseccati, preparati per microscopio o conservati in altre forme ed elencati nelle appendici della Convenzione di Washington.