Art. 2. 1. Possono presentare domanda di iscrizione al registro di cui all'articolo precedente, le istituzioni scientifiche pubbliche o private che possiedono i seguenti requisiti: hanno custodito le collezioni museali o di erbario di esemplari di animali e piante permanentemente e professionalmente; hanno garantito l'accesso agli esemplari a tutti gli utenti qualificati, ivi compresi gli appartenenti ad altre istituzioni; hanno compilato ed aggiornato il catalogo permanente degli esemplari posseduti; hanno acquisito e conservato gli esemplari posseduti in modo conforme alla legislazione in materia; hanno preparato gli esemplari e sistemato le collezioni in maniera tale da assicurare il loro utilizzo soprattutto per ricerche aventi come finalita' le pubblicazioni scientifiche; hanno mantenuto dati accurati e corretti per cio' che concerne le etichette degli esemplari posseduti ed i relativi cataloghi. 2. Le domande dovranno essere presentate al Ministero dell'ambiente - Servizio conservazione della natura - Via Volturno, 58 - 00185 Roma, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Nella domanda dovra' essere indicato il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo e dovra' essere dichiarato l'impegno alla tenuta di un registro delle donazioni, dei prestiti e degli scambi con le altre istituzioni scientifiche ed a conservare permanentemente gli esemplari di specie incluse nell'appendice I della Convenzione di Washington sotto il proprio controllo diretto. 3. Le domande di iscrizione al registro inoltrate dalle istituzioni scientifiche, saranno sottoposte al parere vincolante e obbligatorio della commissione scientifica CITES di cui all'art. 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni. La commissione stessa si riunira' almeno due volte l'anno per valutare le richieste di iscrizione delle istituzioni scientifiche, di provata affidabilita', in funzione dei propri requisiti e secondo i seguenti criteri: a) modalita' di custodia delle collezioni museali o di erbario di esemplari di animali e piante; b) accessibilita' a tutti gli utenti qualificati, ivi compresi gli appartenenti ad altre istituzioni, degli esemplari custoditi; c) tenuta di un catalogo permanente degli esemplari comprensivo delle nuove aggiunte; d) conformita' alla legislazione in materia nell'acquisizione degli esemplari e nella loro conservazione; e) preparazione degli esemplari e delle collezioni in maniera tale da assicurare il loro utilizzo soprattutto per ricerche aventi come finalita' le pubblicazioni scientifiche; f) accuratezza e correttezza nella conservazione dei dati relativi alle etichette degli esemplari ed ai cataloghi; g) modalita' di conservazione degli esemplari di specie incluse nell'appendice I della Convenzione di Washington e gestione degli stessi, in maniera da precludere il loro utilizzo per decorazioni, trofei o altre forme di utilizzazione non compatibili con le finalita' della Convenzione. 4. L'esito della richiesta di iscrizione nel registro citato, verra' comunicato direttamente al richiedente tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 5. Ad ogni istituzione registrata verra' assegnato un codice identificativo comprendente il codice ISO dell'Italia, un numero progressivo di tre cifre seguito dalla sigla IS o comunque altra codifica in accordo con il segretariato della Convenzione di Washington. 6. La denominazione, l'indirizzo ed il codice identificativo delle istituzioni scientifiche che verranno registrate ai sensi del presente decreto, verranno trasmessi al segretariato della Convenzione di Washington ed alla Commissione delle Comunita' eropee. 7. Le istituzioni scientifiche registrate a norma dell'art. 2 del presente decreto, dovranno apporre sui contenitori utilizzati per le spedizioni di esemplari di cui all'art. 1 del presente decreto per donazioni, prestiti e scambi con altre istituzioni scientifiche registrate presso il segretariato della Convenzione di Washington, l'etichetta indicata nell'allegato 1 al presente decreto. 8. L'ultima parte dell'etichetta citata nel comma precedente, dovra' essere inviata dai nuclei operativi CITES, istituiti ai sensi del decreto 4 settembre 1992 citato in premessa, al Ministero dell'ambiente - Servizio conservazione della natura, che provvedera' a registrare le spedizioni. 9. La commissione scientifica CITES potra' revocare l'iscrizione di istituzioni al registro citato se verranno a mancare i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo o in caso di qualsiasi altra irregolarita' che la commissione stessa valutera' come ostativa agli scopi che l'applicazione in Italia della Convenzione di Washington si prefigge. 10. L'iscrizione al registro di cui all'art. 1 esenta le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche o private dall'obbligo di denuncia, previsto ai sensi dell'art. 5, commi 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni, della detenzione degli esemplari di specie iscritte nell'allegato A, appendice I e nell'allegato C, parte 1, del regolamento CEE n. 3626/82, e successive modificazioni. Roma, 23 marzo 1994 Il Ministro dell'ambiente SPINI Il Ministro della sanita' GARAVAGLIA Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica COLOMBO