Art. 2.
  1.  Possono  presentare  domanda  di  iscrizione al registro di cui
all'articolo precedente,  le  istituzioni  scientifiche  pubbliche  o
private che possiedono i seguenti requisiti:
   hanno custodito le collezioni museali o di erbario di esemplari di
animali e piante permanentemente e professionalmente;
   hanno  garantito  l'accesso  agli  esemplari  a  tutti  gli utenti
qualificati, ivi compresi gli appartenenti ad altre istituzioni;
   hanno  compilato  ed  aggiornato  il  catalogo  permanente   degli
esemplari posseduti;
   hanno  acquisito  e  conservato  gli  esemplari  posseduti in modo
conforme alla legislazione in materia;
   hanno preparato gli esemplari e sistemato le collezioni in maniera
tale da assicurare il loro utilizzo soprattutto per  ricerche  aventi
come finalita' le pubblicazioni scientifiche;
   hanno  mantenuto dati accurati e corretti per cio' che concerne le
etichette degli esemplari posseduti ed i relativi cataloghi.
  2. Le domande dovranno essere presentate al Ministero dell'ambiente
- Servizio conservazione della natura -  Via  Volturno,  58  -  00185
Roma,  a  mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Nella domanda
dovra' essere indicato il possesso dei requisiti di cui  al  comma  1
del  presente  articolo  e  dovra'  essere  dichiarato l'impegno alla
tenuta di un registro delle donazioni, dei prestiti  e  degli  scambi
con le altre istituzioni scientifiche ed a conservare permanentemente
gli esemplari di specie incluse nell'appendice I della Convenzione di
Washington sotto il proprio controllo diretto.
  3. Le domande di iscrizione al registro inoltrate dalle istituzioni
scientifiche,  saranno sottoposte al parere vincolante e obbligatorio
della commissione scientifica CITES di cui all'art. 4, comma 2, della
legge 7  febbraio  1992,  n.  150,  e  successive  modificazioni.  La
commissione  stessa  si riunira' almeno due volte l'anno per valutare
le richieste di iscrizione delle istituzioni scientifiche, di provata
affidabilita', in funzione dei propri requisiti e secondo i  seguenti
criteri:
    a) modalita' di custodia delle collezioni museali o di erbario di
esemplari di animali e piante;
    b)  accessibilita'  a  tutti gli utenti qualificati, ivi compresi
gli appartenenti ad altre istituzioni, degli esemplari custoditi;
    c) tenuta di un catalogo permanente degli  esemplari  comprensivo
delle nuove aggiunte;
    d)  conformita'  alla  legislazione  in materia nell'acquisizione
degli esemplari e nella loro conservazione;
    e) preparazione degli esemplari e  delle  collezioni  in  maniera
tale  da  assicurare il loro utilizzo soprattutto per ricerche aventi
come finalita' le pubblicazioni scientifiche;
    f)  accuratezza  e  correttezza  nella  conservazione  dei   dati
relativi alle etichette degli esemplari ed ai cataloghi;
    g)  modalita'  di conservazione degli esemplari di specie incluse
nell'appendice I della Convenzione di  Washington  e  gestione  degli
stessi,  in  maniera  da precludere il loro utilizzo per decorazioni,
trofei  o  altre  forme  di  utilizzazione  non  compatibili  con  le
finalita' della Convenzione.
  4.  L'esito  della  richiesta  di  iscrizione  nel registro citato,
verra'  comunicato  direttamente  al  richiedente   tramite   lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
  5.  Ad  ogni  istituzione  registrata  verra'  assegnato  un codice
identificativo comprendente il  codice  ISO  dell'Italia,  un  numero
progressivo  di  tre  cifre  seguito  dalla sigla IS o comunque altra
codifica  in  accordo  con  il  segretariato  della  Convenzione   di
Washington.
  6.  La denominazione, l'indirizzo ed il codice identificativo delle
istituzioni  scientifiche  che  verranno  registrate  ai  sensi   del
presente   decreto,   verranno   trasmessi   al   segretariato  della
Convenzione di Washington ed alla Commissione delle Comunita' eropee.
  7. Le istituzioni scientifiche registrate a norma dell'art.  2  del
presente  decreto, dovranno apporre sui contenitori utilizzati per le
spedizioni di esemplari di cui all'art. 1 del  presente  decreto  per
donazioni,  prestiti  e  scambi  con  altre  istituzioni scientifiche
registrate presso il segretariato della  Convenzione  di  Washington,
l'etichetta indicata nell'allegato 1 al presente decreto.
  8.  L'ultima  parte  dell'etichetta  citata  nel  comma precedente,
dovra' essere inviata dai nuclei operativi CITES, istituiti ai  sensi
del  decreto  4  settembre  1992  citato  in  premessa,  al Ministero
dell'ambiente - Servizio conservazione della natura, che  provvedera'
a registrare le spedizioni.
  9. La commissione scientifica CITES potra' revocare l'iscrizione di
istituzioni  al  registro citato se verranno a mancare i requisiti di
cui al comma 1 del presente articolo o in  caso  di  qualsiasi  altra
irregolarita'  che la commissione stessa valutera' come ostativa agli
scopi che l'applicazione in Italia della Convenzione di Washington si
prefigge.
  10.  L'iscrizione  al  registro  di  cui  all'art.  1   esenta   le
istituzioni   scientifiche   e   di   ricerca   pubbliche  o  private
dall'obbligo di denuncia, previsto ai sensi  dell'art.  5,  commi  1,
della  legge  7  febbraio  1992,  n. 150, e successive modificazioni,
della detenzione degli esemplari di specie iscritte nell'allegato  A,
appendice  I  e  nell'allegato  C,  parte  1,  del regolamento CEE n.
3626/82, e successive modificazioni.
   Roma, 23 marzo 1994
                      Il Ministro dell'ambiente
                                SPINI
                      Il Ministro della sanita'
                             GARAVAGLIA
                    Il Ministro dell'universita'
              e della ricerca scientifica e tecnologica
                               COLOMBO