(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI
                          DELLA BASILICATA
 
                              TITOLO I
                               Art. 1.
                          Principi generali
 
   1.   L'Universita'   degli  studi  della  Basilicata,  di  seguito
denominata "Universita'", e' un'istituzione pubblica che ha autonomia
didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile  nello
spirito dell'art. 33 della Costituzione della Repubblica.
   2.  L'Universita'  sviluppa  ed elabora il sapere scientifico e ne
promuove e organizza lo studio e  l'insegnamento,  nella  prospettiva
dell'educazione  continua,  per  far fronte alle esigenze culturali e
professionali di livello  superiore  dei  singoli,  delle  formazioni
sociali e delle organizzazioni amministrative e produttive.
   3. Sono funzioni dell'Universita':
    l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' didattiche e di
ricerca,  con  la predisposizione e gestione del relativo servizio di
sostegno;
    l'orientamento e la guida nella scelta dei corsi e dei  programmi
di  studio  e  di  ricerca,  e  dei  rapporti  con  la vita sociale e
professionale;
    la formazione, l'aggiornamento e il perfezionamento del personale
tecnico amministrativo dell'Universita', nonche' quello  dei  docenti
del sistema scolastico;
    la promozione di forme d'interazione tra la ricerca universitaria
e   le   attivita'   sociali   e  produttive  nonche'  la  diffusione
dell'informazione scientifica e tecnica;
    la gestione di attivita' di consulenza e di servizio  scientifica
e tecnica;
    la  promozione  e la partecipazione alla cooperazione culturale e
scientifica  internazionale,  in  particolare  con  l'intero  sistema
universitario  nazionale  e in special modo con la collaborazione dei
Paesi dell'area mediterranea e delle Universita' del Mezzogiorno;
    l'integrazione europea delle proprie strutture universitarie.
   4. L'Universita' assicura la liberta' di ricerca e di insegnamento
costituzionalmente garantita.
   5. La comunita'  universitaria  e'  costituita  dai  docenti,  dai
ricercatori,  dal personale tecnico, amministrativo, dagli studenti e
da coloro che partecipano ai programmi formativi,  di  ricerca  e  di
consulenza  scientifica e tecnica svolti presso l'Universita' stessa.
Ogni  componente  della  comunita'  contribuisce,  nell'ambito  della
propria  funzione  e responsabilita' e nel rispetto della liberta' di
ricerca, di insegnamento e di studio di ciascuno,  al  raggiungimento
dei fini istituzionali dell'Universita'.
   6.  Per  rendere effettiva la parita' delle condizioni di studio e
di lavoro, l'Universita' promuove e adotta  i  provvedimenti  atti  a
rimuovere  all'interno  della comunita' universitaria ogni condizione
di svantaggio prendendo accordi con  l'ente  regione,  con  gli  enti
locali  e  con  altre  istituzioni  e  associazioni nell'ambito delle
rispettive competenze. L'Universita' garantisce la pari  opportunita'
e  la  circolazione  delle  informazioni  all'interno  e  all'esterno
dell'Universita'.
   7.  L'Universita'  favorisce le attivita' comunitarie di carattere
culturale e sociale nel rispetto  della  pluralita'  di  orientamenti
politici  e  convinzioni  religiose  e con la garanzia delle liberta'
individuali e collettive sancite dalla Costituzione.
   8. Le norme di attuazione del presente statuto sono contenute  nel
regolamento  generale di Ateneo, nel regolamento didattico di Ateneo,
nel regolamento degli studenti, nei regolamenti di ciascuna struttura
didattica e di ricerca.
 
                               Art. 2.
                       Istruzione e formazione
 
   1.  L'Universita'  realizza  i  propri   fini   istituzionali   di
istruzione  e  formazione  mediante  le  facolta', i dipartimenti, le
scuole dirette a fini speciali,  le  scuole  di  specializzazione,  i
corsi di perfezionamento.
   2. L'Universita' rilascia i seguenti titoli:
    diploma universitario;
    diploma di laurea;
    diploma di specializzazione;
    dottorato di ricerca;
    diploma di scuola diretta a fini speciali.
   3.  L'Universita'  favorisce le attivita' di tutorato disciplinate
da apposito regolamento.
   4. L'Universita' prevede corsi di orientamento  degli  studenti  e
corsi  di  formazione  e  aggiornamento  per  il  personale tecnico e
amministrativo e favorisce le attivita' formative  autogestite  dagli
studenti  nei  settori  della cultura e degli scambi culturali, dello
sport e del tempo libero.
   5.  L'Universita'  assiste  il  sistema  scolastico  e   cura   in
particolare  la  formazione e l'aggiornamento degli insegnanti, anche
in   collaborazione   con   l'istituto    regionale    di    ricerca,
sperimentazione   e   aggiornamento   educativo.   Tramite   apposite
convenzioni i  relativi  interventi  possono  essere  coordinati  con
quelli  dell'ente regione per le attivita' formative di competenza di
questa.
   6.  L'Universita'  favorisce  la  formazione  dei  suoi   laureati
mediante  l'accesso  alle  strutture  didattiche  e  di  ricerca e ai
servizi di supporto in  collaborazione  con  l'associazione  laureati
dell'Universita' della Basilicata "Quinto Orazio Flacco".
   7.  L'Universita'  rilascia altresi' attestati sulle attivita' dei
corsi previsti dall'art. 6 della legge n. 341 del 19 novembre 1990.
 
                               Art. 3.
                            R i c e r c a
 
   1. L'Universita' assicura ai docenti e ai ricercatori l'accesso ai
finanziamenti, l'utilizzazione delle infrastrutture e degli  apparati
tecnici  nonche'  la permanenza per periodi di esclusiva attivita' di
ricerca presso  altri  centri  di  ricerca  italiani,  comunitari  ed
extraeuropei.
   2.   L'Universita'   attribuisce  fondi  destinati  alla  ricerca,
coordinando e selezionando con  criteri  oggettivi  le  richieste  di
finanziamento  sia  su temi liberamente scelti dai proponenti sia per
ricerche finalizzate. L'Universita' promuove il  coordinamento  delle
attivita'  e  la collaborazione scientifica di singoli e di gruppi di
ricercatori,  anche  con  iniziative  comuni  ad  altre   universita'
italiane  e  straniere ed enti di ricerca. Le modalita' di accesso ai
fondi  destinati  alla  ricerca  sono  disciplinate  dal  regolamento
generale di Ateneo.
 
                               Art. 4.
                            S e r v i z i
 
  1.  Per  le  finalita'  previste  dagli articoli 2 e 3 del presente
statuto sono costituiti i centri riportati alla annessa tabella A.
   2.  Sono  costituiti,  quali  centri  di   servizi   di   supporto
tecnico-scientifico:
     a)  la  biblioteca interfacolta' e le biblioteche dipartimentali
tra loro coordinate;
     b) il centro interfacolta' di servizi informatici e telematici;
     c) il centro stampa;
     d) il centro linguistico e audiovisivo;
     e) il laboratorio tecnico e l'officina meccanica centrale;
     f) il centro di documentazione e programmazione.
Possono  inoltre  essere  istituiti  altri  centri  disciplinati  nei
singoli  provvedimenti istitutivi nel quadro del regolamento generale
di Ateneo.
 
                               Art. 5.
                       Rapporti con l'esterno
 
   1. L'Universita' puo'  stabilire  rapporti  con  enti  pubblici  e
privati attraverso contratti e convenzioni.
   2. Le procedure e i limiti di attuazione di ogni forma di rapporto
sono disciplinati dal regolamento generale di Ateneo.
   3.  Le  convenzioni,  i contratti e le altre forme di cooperazione
scientifica devono prevedere una quota  delle  relative  entrate,  in
misura  non  inferiore  al  15%,  da destinare al finanziamento della
ricerca di base.
   4.  L'Universita',  per   la   realizzazione   dei   propri   fini
istituzionali,  puo'  istituire,  con  altre  universita'  e con enti
pubblici e privati (anche internazionali), centri interuniversitari e
puo'  partecipare  a  consorzi  o  a  societa'  di  capitali  per  la
progettazione  o  esecuzione di programmi di ricerca finalizzati allo
sviluppo scientifico e tecnologico  con  apporti  di  prestazione  di
opera  scientifica  ed,  eventualmente,  con  contributi  in  danaro;
l'eventuale partecipazione a consorzi o a societa'  di  capitali  con
contributi   in   danaro  dovra'  essere  disciplinata  con  apposito
regolamento, approvato dal consiglio di amministrazione, che  dovra',
tra  l'altro,  prevedere  adeguate  cautele per la conservazione e la
salvaguardia dell'integrita' del patrimonio dell'Ateneo.
   5. L'Universita' puo' istituire, con altre universita' e con  enti
pubblici   e   privati   (anche  internazionali),  strutture  per  lo
svolgimento di attivita' di comune interesse e puo' dar vita ad altre
forme di collaborazione. A  tal  fine  l'Universita'  puo'  stipulare
convenzioni o costituire consorzi, anche di diritto privato.
   6.  L'Universita'  promuove  e favorisce forme di interscambio con
docenti di universita'  di  paesi  stranieri  con  i  quali  esistono
accordi di reciprocita'.
   7. L'Universita', nei limiti delle risorse finanziarie disponibili
nel  proprio bilancio e di quanto disposto dall'art. 25, terzo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica  n.  382  dell'11  luglio
1980,   puo'   finanziare   contratti   per  l'attivazione  di  corsi
integrativi di quelli ufficiali.
   8. L'Universita', nei limiti delle risorse finanziarie disponibili
nel proprio bilancio e di quanto disposto dall'art. 28, 1 comma,  del
decreto  del Presidente della Repubblica n. 382/1980, puo' finanziare
contratti con lettori di madre lingua straniera.
 
                               Art. 6.
                 Interventi a favore degli studenti
 
   1. Oltre a quanto previsto all'art. 2, l'Universita'  provvede  ad
attuare i contenuti dell'art. 12 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.
   2.  L'Universita',  ai  sensi  dell'art. 13 della legge 2 dicembre
1991, n. 390, provvede a instaurare forme di collaborazione  con  gli
studenti  nelle  attivita'  connesse  ai  servizi  di  supporto  alla
didattica, alla ricerca e al diritto allo studio, con  esclusione  di
quelle  inerenti  all'attivita'  di docenza ed allo svolgimento degli
esami   o   che   comportino    l'assunzione    di    responsabilita'
amministrative.  Le  norme  relative  sono  contenute nel regolamento
generale di Ateneo.
   3.  L'Universita',  anche  in  collaborazione  con  altri  enti  e
istituzioni, istituisce borse di studio per giovani laureati ed eroga
sussidi agli studenti per tirocini e ricerche, anche all'estero.
   4.  L'Universita'  promuove  e favorisce forme di interscambio con
studenti di universita' di  paesi  stranieri  con  i  quali  esistono
accordi di reciprocita'.
   5.   La   gestione  degli  impianti  sportivi  universitari  e  lo
svolgimento  delle  relative  attivita'  vengono  affidati,  mediante
convenzione,  al centro universitario sportivo sotto il controllo del
comitato per lo sport universitario. Alla  copertura  della  relativa
spesa  si provvede mediante i fondi stanziati con la legge n. 394 del
28 giugno 1977 e con la legge n. 429 del 3 agosto 1985. Gli  studenti
potranno  autogestire  altre  forme di attivita' utilizzando fondi di
diversa provenienza.
 
                               Art. 7.
                  Interventi a favore del personale
 
   1. Nell'ambito di quanto stabilito nell'art. 14  del  decreto  del
Presidente   della  Repubblica  28  settembre  1987,  n.  567,  e  ad
integrazione di quanto previsto dall'art. 3 della  legge  29  gennaio
1986,  n.  23  e  dell'art.  21  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 3 agosto 1990, n. 319, l'Universita'  puo'  istituire,  al
suo  interno, servizi ricreativi, culturali, di mensa e di asilo nido
ad assumere iniziative per il tempo libero a favore  dei  dipendenti,
nonche'  favorire  per  tutto il personale, docente e non docente, la
realizzazione   di   strutture   abitative   atte  a  incentivare  la
residenzialita'.
 
                              TITOLO II
                       STRUTTURA ORGANIZZATIVA
 
                               Art. 8.
                 Organi e strutture dell'Universita'
 
   1. Sono organi dell'Universita' il rettore, il senato  accademico,
il consiglio di amministrazione e il senato degli studenti.
  2.  Sono  strutture  didattiche  dell'Universita'  le  facolta', le
scuole dirette a fini speciali, le scuole di  specializzazione.  Alle
facolta'  afferiscono  i  docenti  e  i  ricercatori.  L'elenco delle
facolta' e delle scuole  attualmente  istituite  e'  riportato  nella
annessa tabella B.
   3.  Sono  strutture  di  ricerca  dell'Universita' i dipartimenti.
L'elenco  dei  dipartimenti  istituiti  e'  riportato  nella  annessa
tabella C.
   4.   Possono   essere  costituiti  centri  interdipartimentali  di
ricerca, centri di servizio, centri interfacolta'.
   5. Sono previsti:
    il comitato per la valutazione della didattica;
    il comitato per la valutazione della ricerca;
    il comitato per la valutazione della gestione amministrativa;
    il  comitato  consultivo  per  l'analisi  dei  problemi  generali
dell'Universita'  e  per  la  proposta  di  piani  di  sviluppo della
struttura universitaria.
 
                               Art. 9.
                             Il rettore
 
   1. Il rettore rappresenta l'Universita' ad ogni effetto di legge.
   Spetta al rettore:
     a) convocare e presiedere il senato accademico ed  il  consiglio
di amministrazione;
     b) emanare lo statuto e i regolamenti;
     c)   stipulare   le   convenzioni   quadro   e   le  convenzioni
internazionali;
     d) presentare  al  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica,  nel  seguito  denominato "Ministro", le
relazioni  periodiche   sull'attivita'   didattica   e   di   ricerca
dell'Ateneo previste dalla legge;
     e)  vigilare, nell'ambito delle competenze previste dalla legge,
sul funzionamento delle strutture e dei servizi dell'Universita';
     f) esercitare l'autorita' disciplinare  sul  personale  di  ogni
categoria, nell'ambito delle competenze previste dalla legge;
     g)   curare   l'osservanza   di   tutte   le  norme  concernenti
l'ordinamento universitario;
     h) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate
dalle norme generali del  vigente  ordinamento  universitario,  dallo
statuto e dai regolamenti.
   2.  Il  rettore  nomina  un prorettore, scelto tra i professori di
prima fascia, che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei  casi  di
impedimento o di assenza.
   3. Il rettore puo' delegare le funzioni di cui al comma 1, lettere
c),  e),  g),  del presente articolo ad altri professori di ruolo. Le
deleghe sono conferite con decreto rettorale.
   4. Il rettore viene eletto tra i  professori  di  prima  fascia  a
tempo pieno e dura in carica quattro anni accademici; il mandato puo'
essere iterato una sola volta.
   L'elettorato attivo spetta:
     a) a tutti i professori di ruolo;
     b)   ai   rappresentanti   dei   ricercatori  nel  consiglio  di
amministrazione e nei consigli di facolta';
     c) ai rappresentanti del  personale  tecnico-amministrativo  nel
consiglio di amministrazione;
     d)   ai   rappresentanti   degli   studenti   nel  consiglio  di
amministrazione.
   Il rettore e' eletto a  maggioranza  assoluta  dei  votanti  nelle
prime tre votazioni; in caso di mancata elezione si procedera' con il
sistema   del  ballottaggio  tra  i  due  candidati  che  nell'ultima
votazione hanno riportato il maggior numero di voti.  E'  eletto  chi
riporta il maggior numero di voti.
   Il rettore e' nominato con decreto del Ministro.
 
                              Art. 10.
                          Senato accademico
 
   1. Il senato accademico esercita tutti i poteri di programmazione,
coordinamento  e  controllo  sull'esercizio  attuativo dell'autonomia
dell'Universita', nonche' sovrintende alla gestione della stessa  ove
specifiche  attribuzioni  non  siano riservate espressamente ad altri
organi a norma di legge o di statuto.
   Spetta, in particolare, al senato accademico:
     a) deliberare  le  richieste  inerenti  il  piano  triennale  di
sviluppo,  di  cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, sentiti, per gli
aspetti di propria competenza, il consiglio  di  amministrazione,  le
facolta' e i dipartimenti;
     b) coordinare le attivita' delle strutture didattiche;
     c) coordinare le attivita' delle strutture di ricerca;
     d)  deliberare,  sentiti  le  facolta'  e  i dipartimenti, sulla
ripartizione, tra le facolta', di quei posti di professore di ruolo e
di  ricercatore  attribuiti  all'Universita'  al   di   fuori   delle
assegnazioni dei piani di sviluppo;
     e)  determinare  i  criteri  oggettivi  per  la ripartizione del
personale non docente e per l'utilizzazione delle risorse finanziarie
tra le strutture didattiche e di ricerca ed i servizi  amministrativi
e  tecnici, inoltrando, a tal fine, motivate proposte al consiglio di
amministrazione  per  le  deliberazioni  di  competenza,  sentiti  le
facolta' e i dipartimenti;
     f) deliberare i regolamenti di cui agli articoli 28, 29 e 30 del
presente statuto, secondo le procedure indicate negli stessi articoli
e i regolamenti per la disciplina delle elezioni delle rappresentanze
nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione e negli altri
organi collegiali;
     g)  approvare  per  quanto  di sua competenza, sentito il senato
degli studenti, le regole generali da applicare  nell'Ateneo  per  lo
svolgimento  di  attivita'  formative  autogestite dagli studenti nei
settori della cultura, degli scambi  culturali,  dello  sport  e  del
tempo  libero,  fatto  salvo  quanto  disciplinato  da apposite norme
legislative;
     h) esprimere parere obbligatorio sul regolamento di  Ateneo  per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita', di cui al successivo
art.  26,  sulle  modifiche  dello  stesso,  sul  bilancio  e su ogni
questione  di  attribuzione  del  consiglio  di  amministrazione  che
importi  valutazione nel merito di attivita' didattiche e di ricerca,
nonche' sui provvedimenti disciplinari relativi agli studenti;
     i) esercitare  il  controllo  sui  regolamenti  delle  strutture
didattiche  e  scientifiche  nella  forma della richiesta motivata di
riesame;
     l) pronunciarsi sulle proposte del  senato  degli  studenti  con
deliberazione motivata;
     m)   esprimere  parere  obbligatorio  sulle  relazioni  relative
all'attivita' didattica  e  scientifica  presentate  annualmente  dal
rettore al Ministro;
     n)  deliberare  sulla  ripartizione  annuale  tra  le  strutture
scientifiche  della  quota  proveniente  dalle  convenzioni   e   dai
contratti  scientifici  da  destinare alla ricerca di base, di cui al
comma 3 dell'art. 5 del presente statuto;
     o) deliberare sulla costituzione di  nuovi  dipartimenti  e  dei
centri di cui all'art. 4;
     p)  determinare  criteri e modalita' di verifica delle attivita'
dei docenti e dei ricercatori;
     q) deliberare le  modifiche  di  statuto  secondo  le  procedure
previste al successivo art. 37 e seguenti;
     r) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate
da  norme  generali  del  vigente  ordinamento  universitario,  dallo
statuto e dai regolamenti.
   2.  Il  senato  accademico  e'  convocato  dal  rettore,  in   via
ordinaria,  almeno  ogni  due  mesi  e,  in via straordinaria, quando
occorra, ovvero quando almeno un terzo dei suoi  membri  ne  facciano
domanda  motivata.  Almeno  un  mese  prima  dell'inizio di ogni anno
accademico il senato accademico si riunisce per  approvare  le  linee
generali  del piano annuale di attivita' e per fornire le indicazioni
conseguenti al consiglio di amministrazione.
   Le procedure di convocazione  e  le  norme  di  funzionamento  del
senato accademico sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.
   Il  senato accademico dura in carica quattro anni e il suo mandato
coincide con quello del rettore.
   3. Il senato accademico e' composto da:
     a) il rettore;
     b) i presidi di facolta';
     c) da un numero di docenti, pari a quello  dei  presidi,  scelti
tra i direttori di dipartimento ed eletto mediante elezioni separate,
uno  per  ogni  singola  facolta',  da  professori di prima e seconda
fascia e ricercatori.
   Alle deliberazioni relative  alla  programmazione  dello  sviluppo
dell'Universita',  al  coordinamento  delle attivita' didattiche e al
bilancio partecipa, con voto  consultivo,  una  rappresentanza  degli
studenti,  eletta  dagli studenti stessi e pari alla meta' del numero
dei presidi, con arrotondamento all'intero superiore.
   Fa  parte  del senato accademico, a titolo consultivo, e senza che
la sua presenza  concorra  alla  formazione  del  numero  legale,  il
direttore amministrativo, che svolge anche le funzioni di segretario.
   Alle  deliberazioni  relative  alla  programmazione dello sviluppo
dell'Universita' possono partecipare, a titolo consultivo e senza che
la loro presenza  concorra  alla  formazione  del  numero  legale,  i
rappresentanti  dei  soggetti  pubblici  e  privati  interessati alle
attivita' dell'Universita' che il senato ritiene di sentire.
   I  rappresentanti  dei  direttori  di  dipartimento  sono  eletti,
mediante  elezioni  separate, uno per ogni facolta' dai professori di
prima e di seconda  fascia  e  dai  ricercatori  nel  rispetto  delle
afferenze  ai  singoli  dipartimenti;  l'elettorato  attivo spetta ai
docenti di ruolo  ed  ai  ricercatori  appartenenti  alle  rispettive
facolta'.
   I  membri  eletti  del senato accademico sono nominati con decreto
del rettore.
 
                              Art. 11.
                    Consiglio di amministrazione
 
   1. Il  consiglio  di  amministrazione  sovrintende  alla  gestione
amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale dell'Universita',
fatti  salvi  i  poteri  di  gestione  delle strutture didattiche, di
ricerca e di servizio alle  quali  il  presente  statuto  attribuisce
autonomia finanziaria e di spesa.
   Il consiglio di amministrazione rende esecutivi, nell'ambito delle
compatibilita'  di bilancio, gli indirizzi programmatici definiti dal
senato accademico.
   Per tutte le questioni che importino  valutazione  nel  merito  di
attivita'  didattiche  e  di ricerca, il consiglio di amministrazione
deve sentire il senato accademico, nonche' il senato  degli  studenti
per quanto di sua pertinenza.
   Spetta, inoltre, al consiglio di amministrazione:
     a)  approvare il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la
finanza e la contabilita' di cui al successivo art. 26, e le relative
modifiche;
     b) approvare, sentito  il  senato  accademico,  il  bilancio  di
previsione ed approvare il rendiconto consuntivo;
     c)  esercitare  la  vigilanza sulla conservazione del patrimonio
immobiliare e mobiliare dell'Universita';
     d) destinare, secondo i criteri dettati dal  senato  accademico,
le  risorse  di  cui  al  punto  e)  del  comma  1  dell'art.  10,  e
sovrintendere al funzionamento dei servizi generali;
     e) approvare gli schemi dei contratti e delle convenzioni di cui
all'art. 9, lettera c);
     f) approvare la pianta organica di Ateneo del personale  tecnico
e amministrativo sentito il senato accademico;
     g)   esprimere   parere   obbligatorio  sugli  atti  del  senato
accademico    inerenti    la    programmazione     dello     sviluppo
dell'Universita';
     h)  approvare  per  quanto  di sua competenza, sentito il senato
degli studenti, le regole generali da applicare  nell'Ateneo  per  lo
svolgimento  di  attivita'  formative  autogestite dagli studenti nei
settori della cultura, degli scambi  culturali,  dello  sport  e  del
tempo  libero,  fatto  salvo  quanto  disciplinato  da apposite norme
legislative;
     i) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate
da norme generali del vigente ordinamento universitario, dal presente
statuto o da norme negoziali.
   2. Il consiglio di amministrazione e' convocato  dal  rettore,  in
via  ordinaria, almeno ogni due mesi, e, in via straordinaria, quando
occorre, ovvero quando almeno un terzo  dei  suoi  membri  ne  faccia
domanda motivata.
   Le  procedure  di  convocazione  e  le  norme di funzionamento del
consiglio di amministrazione sono fissate dal regolamento generale di
Ateneo. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni e
il suo mandato coincide con quello del senato accademico.
   3. Il consiglio di amministrazione e' composto da:
     a) rettore;
     b) prorettore;
     c) presidi delle facolta';
     d) direttore amministrativo, che svolge  anche  le  funzioni  di
segretario;
     e)  quattro  rappresentanti  dei  professori  di  ruolo di prima
fascia, eletti uno per ciascuna facolta';
     f) quattro rappresentanti dei professori  di  ruolo  di  seconda
fascia, eletti uno per ciascuna facolta';
     g)  quattro  rappresentanti  dei  ricercatori,  eletti  uno  per
ciascuna facolta';
     h)  quattro  rappresentanti  degli  studenti,  eletti  uno   per
ciascuna facolta';
     i)    quattro    rappresentanti    del   personale   tecnico   e
amministrativo;
      l) un rappresentante della regione;
     m) il prefetto di Potenza o un suo delegato.
   Partecipano, inoltre, al consiglio di  amministrazione,  a  titolo
consultivo  e senza che la loro presenza concorra alla formazione del
numero legale, rappresentanti di  soggetti  pubblici  e  privati  che
contribuiscono  al  bilancio dell'Universita' con erogazione di fondi
non finalizzati allo svolgimento di specifiche attivita' didattiche o
di ricerca. Il contributo deve essere non inferiore ad  un  ammontare
fissato dal consiglio di amministrazione.
   I  membri  del  consiglio  di  amministrazione  sono  nominati con
decreto del rettore.
                              Art. 12.
                        Senato degli studenti
 
   1.  Il senato degli studenti e' un organismo garante dell'autonoma
partecipazione degli studenti all'organizzazione dell'Ateneo.
   2. Spetta al senato degli studenti:
     a) esprimere parere in merito al regolamento degli  studenti  e,
per  quanto  di propria competenza, in merito al regolamento generale
di Ateneo e al regolamento didattico di Ateneo;
     b) formulare al senato accademico proposte, ivi comprese  quelle
per l'effettuazione di indagini conoscitive e di verifica, in materia
di  ordinamenti didattici, organizzazione delle attivita' didattiche,
organizzazione di  servizi  didattici  complementari  e  degli  altri
servizi universitari, tutorato, diritto allo studio;
     c)  deliberare  le regole generali da applicarsi nell'Ateneo per
lo svolgimento delle attivita' formative autogestite  dagli  studenti
nei  settori della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del
tempo libero, di cui all'art. 2 del  presente  statuto,  fatte  salve
quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia;
   3.  Sulle  proposte  di  cui  al  punto  b) del comma 2, il senato
accademico deve pronunciarsi con deliberazione motivata.
   Le delibere di cui al punto c) del comma 2, sono approvate, per le
parti di rispettiva competenza, dal senato accademico e dal consiglio
di amministrazione.
   4. Il senato degli studenti dura  in  carica  due  anni.  Esso  e'
composto  da  quattro  rappresentanti  degli  studenti  per  ciascuna
facolta' designati dall'insieme  dei  rappresentanti  degli  studenti
della  stessa.  Nel  regolamento  degli  studenti  sono  contenute le
procedure di convocazione e le  norme  di  funzionamento  del  senato
degli studenti.
 
                              Art. 13.
                      Direttore amministrativo
 
   1.  Il direttore amministrativo e' capo degli uffici e dei servizi
centrali di Ateneo ed esplica, anche  in  relazione  agli  esiti  del
controllo di gestione, una generale attivita' di indirizzo, direzione
e  controllo  nei confronti del personale tecnico-amministrativo. Gli
altri dirigenti  collaborano  con  il  direttore  amministrativo  con
compiti  di  integrazione  funzionale  per  le  strutture operanti su
ambiti connessi.
   2. Al  direttore  amministrativo  potra'  essere  riconosciuta  la
qualifica  di  dirigente generale nel rispetto di quanto previsto dal
combinato disposto degli articoli 6 e 15 del  decreto  legislativo  3
febbraio 1993 n. 29, e successive modifiche ed integrazioni.
 
                              Art. 14.
                 Nomina del direttore amministrativo
 
   1.  Il  direttore  amministrativo  e'  nominato,  su  proposta del
rettore, con delibera del consiglio di amministrazione.
   2.   L'incarico  di  direttore  amministrativo  e'  attribuito  ai
dirigenti della stessa universita' o  di  altra  sede  universitaria,
ovvero   di   altra   amministrazione  pubblica,  previo  nulla  osta
dell'amministrazione di appartenenza.
   3. L'incarico e' a tempo determinato e puo' essere rinnovato.
 
                              Art. 15.
            Accesso alla qualifica di dirigente, funzioni
                      e competenze dirigenziali
 
   1.  Con  apposito  regolamento,   approvato   dal   consiglio   di
amministrazione  previo parere del senato accademico, dovranno essere
stabiliti termini e modalita' per lo  svolgimento  dei  concorsi  per
l'accesso alla qualifica di dirigente.
   2.  Fatte salve le competenze espressamente attribuite dalla legge
e dal presente statuto ad altri organi dell'Universita', spettano  ai
dirigenti,  ai sensi degli articoli 17 e 27 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, le seguenti competenze:
    attuazione  dei  programmi  e   perseguimento   degli   obiettivi
stabiliti  dagli  organi  che  esercitano  i  poteri  di  governo, di
indirizzo e di  direttiva  (rettore,  consiglio  di  amministrazione,
senato  accademico,  ecc.)  nel  rispetto  delle direttive generali e
sotto il  controllo  periodico  degli  organi  di  valutazione  della
gestione amministrativa, tecnica e finanziaria;
    emanazione  degli  atti  di  gestione  finanziaria  di competenza
dell'amministrazione centrale ed, in  particolare,  assunzione  degli
impegni  di  spesa  per  i  capitoli  di pertinenza, nei limiti degli
stanziamenti di bilancio, definizione delle procedure  ed  emanazione
degli atti di spesa;
    emanazione  degli atti che comportano trasformazioni patrimoniali
previa autorizzazione  degli  organi  di  governo  delle  istituzioni
universitarie;
    predisposizione   degli   schemi  contrattuali  e  stipula  delle
convenzioni  non  comprese  tra  quelle  attribuite  al  rettore  dal
precedente  art.  9, lettera c), e tra quelle attribuite al consiglio
di amministrazione dal precedente art. 11, lettera e), e  cura  della
esecuzione delle stesse;
    emanazione    di    atti   ricognitivi   quali   attestazioni   e
certificazioni;
    esecuzione di deliberazioni assunte dagli organi di governo delle
istituzioni universitarie;
    nomina  dei  responsabili  degli  uffici   e   assegnazione   del
personale;
    determinazione dell'orario di servizio e di lavoro;
    determinazione  dei  criteri  generali  di  organizzazione  degli
uffici, in conformita' alle  direttive  impartite  dal  consiglio  di
amministrazione;
    gestione  del personale tecnico amministrativo, nonche' esercizio
del potere di vigilanza e di controllo sugli atti posti in  essere  e
sull'attivita'  svolta  dal  personale, attribuzione al personale dei
trattamenti economici accessori, esercizio  del  potere  disciplinare
nei  confronti del personale, fatte salve le competenze del rettore e
della commissione di disciplina;
    esercizio   del   potere  di  richiesta  di  pareri  agli  organi
consultivi  dell'amministrazione  e  di  risposta  agli   organi   di
controllo  sugli  atti  di  propria  competenza,  di concerto con gli
organi di governo.
   3. I dirigenti, nell'ambito dei compiti loro attribuiti o delegati
e secondo quanto stabilito dal successivo art.  16  operano  a  norma
della  legge,  del  presente  statuto e del regolamento di Ateneo per
l'amministrazione, la finanza e  la  contabilita'  in  condizioni  di
autonomia  e  responsabilita'  nell'organizzazione degli uffici e del
lavoro della struttura loro affidata. Sono direttamente  responsabili
dell'attuazione,   in   termini   di   efficienza  e  di  correttezza
amministrativa degli obiettivi individuati dagli  organi  di  governo
dell'Ateneo,   alla   cui   formulazione  partecipano  con  attivita'
istruttoria e di analisi e con autonome proposte.
   4.  I  dirigenti  sono  tenuti  a  presentare  al   consiglio   di
amministrazione  un  programma annuale di attivita' che deve tradurre
in  termini  operativi  gli  obiettivi  stabiliti   per   l'attivita'
didattica  e  scientifica  e  per  l'acquisizione  delle risorse e la
migliore utilizzazione delle strutture esistenti.
   5. Il  programma  di  attivita'  di  cui  al  comma  precedente  e
approvato  dal consiglio di amministrazione, sentito l'ufficio per il
controllo di gestione e il dirigente interessato,  e  costituisce  il
riferimento per la valutazione della responsabilita' dirigenziale.
 
                              Art. 16.
                    Responsabilita' dei dirigenti
 
   1.   I   dirigenti  e  i  titolari  di  funzioni  equiparate  sono
responsabili dell'efficiente svolgimento  delle  attivita'  cui  sono
preposti,  con  riguardo alla generale organizzazione del personale e
dei mezzi, all'attuazione del programma annuale  di  attivita',  alla
continuita'   nello   svolgimento   delle  funzioni  ordinarie  e  al
raggiungimento degli obiettivi indicati dai programmi.
   2. I dirigenti e gli altri funzionari competenti ad  emanare  atti
con   rilevanza  esterna  sono  responsabili  della  tempestivita'  e
regolarita' degli atti da essa emanati.
   3. Indipendentemente da eventuali  specifiche  azioni  e  sanzioni
disciplinari,   il   consiglio   di   amministrazione  puo'  revocare
anticipatamente  le  funzioni   dirigenziali   in   caso   di   gravi
irregolarita'  nell'emanazione  degli  atti o persistente e rilevante
inefficienza nello svolgimento delle attivita'  o  nel  perseguimento
degli  obiettivi di azioni assegnati al settore di attivita', che non
siano riconducibili a ragioni oggettive tempestivamente segnalate dal
dirigente, insieme ad indicazioni sul loro superamento,  in  modo  da
consentire   la   predisposizione   delle  correzioni  opportune  nei
programmi e negli strumenti previsionali dell'amministrazione.
   4. La revoca delle funzioni  dirigenziali  e'  disposta  con  atto
motivato,  previa  contestazione  all'interessato  dal  consiglio  di
amministrazione, su proposta del rettore.
 
                               Art. 17.
                           F a c o l t a'
 
   1. Sono compiti della facolta':
     a) procedere alla destinazione e alla chiamata dei professori di
ruolo dopo aver sentito i dipartimenti interessati;
     b)  programmare  e  destinare  le risorse didattiche nell'ambito
delle deliberazioni assunte a riguardo dal senato accademico, sentiti
i dipartimenti interessati;
     c) indirizzare e coordinare le attivita' didattiche;
     d)  determinare  la  distribuzione  dei  compiti  e  del  carico
didattico  dei  professori  di  ruolo e dei ricercatori, nel rispetto
della liberta' di  insegnamento  dei  singoli,  nonche',  sentito  il
dipartimento  di  afferenza, autorizzare gli stessi alla fruizione di
periodi  di  esclusiva  attivita'   di   ricerca   presso   organismi
scientifici, in Italia e all'estero;
     e) deliberare il regolamento di facolta' secondo le procedure di
cui all'art. 31 del presente statuto;
     f)  avanzare  proposte  ed  esprimere  parere obbligatorio sulle
modifiche del presente statuto di cui ai  successivi  articoli  37  e
seguenti;
     g)   avanzare  proposte  ed  esprimere  parere  obbligatorio  su
regolamenti di cui agli articoli 28, 29 e 31 del presente statuto;
     h) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio su  quanto
previsto  alle  lettere  a), d), e), del primo comma dell'art. 10 del
presente statuto;
     i) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate
da  norme  generali  del  vigente  ordinamento  universitario,  dallo
statuto e dai regolamenti.
   2. Sono organi della facolta':
     a) il preside;
     b) il consiglio di facolta';
     c) il consiglio di presidenza.
   3.  Il  preside  rappresenta  la  facolta',  convoca e presiede il
consiglio di facolta'  e  il  consiglio  di  presidenza  e  ne  rende
esecutive   le   deliberazioni.   Ha  la  vigilanza  sulle  attivita'
didattiche che fanno capo alla facolta'.
   Il preside e' eletto, dai componenti il consiglio di facolta', tra
i professori di prima fascia  a  tempo  pieno,  ed  e'  nominato  con
decreto  del  rettore.  Il  preside  dura  in carica quattro anni, il
mandato puo' essere iterato una sola volta.
   L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto  al
voto  nelle  prime  tre  votazioni.  In  caso  di mancata elezione si
procedera' con il sistema del ballottaggio tra i  due  candidati  che
nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti.
   E'  eletto  chi  riporta il maggior numero di voti e, a parita' di
voti, il piu' anziano di ruolo. Le modalita' per lo svolgimento delle
elezioni del preside sono contenute nel regolamento di facolta'.
   Il preside designa tra i professori di ruoli di  prima  fascia  un
preside vicario che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di
impedimento o di assenza.
   Il preside vicario e' nominato dal rettore.
   4.  Il  consiglio di facolta' delibera sulle materie di competenza
della facolta' come individuate al precedente comma 1.
   Esso e' convocato dal preside in via ordinaria ogni due mesi e  in
via straordinaria quando occorra, ovvero ne faccia motivata richiesta
almeno un terzo dei suoi membri.
   Le  procedure  di  convocazione  e  le  norme di funzionamento del
consiglio di facolta' sono fissate dal regolamento di facolta'.
   Il consiglio di facolta' e' composto dai  professori  di  ruolo  e
fuori  ruolo,  da  rappresentanti dei ricercatori e da rappresentanti
degli studenti. Il  numero  dei  rappresentanti  e'  determinato  dal
regolamento  di Ateneo. Il regolamento di facolta' prevedera' a quale
tipo di deliberazione  potra'  partecipare,  con  voto  deliberativo,
ciascuna  delle  categorie  componenti;  in  ogni  caso, gli studenti
partecipano  a  tutte  le  deliberazioni,  ad  eccezione  di   quelle
concernenti la destinazione a concorso dei posti, le dichiarazioni di
vacanza,  le  chiamate  e  le  questioni  relative  alle  persone dei
professori e dei ricercatori.
   I criteri di individuazione delle  rappresentanze  e  le  relative
procedure di elettorato sono fissate dal regolamento di facolta'.
   5.  Il consiglio di presidenza e' un organo di coordinamento delle
istanze e delle proposte provenienti dai corsi di laurea e di diploma
istituiti presso la facolta'.
   Il consiglio di presidenza e' composto  da  un  rappresentante  di
ciascuna commissione istruttoria permanente eletta dalla facolta' per
ciascun corso di laurea o di diploma.
   La  composizione,  le  modalita' di elezione, il funzionamento e i
compiti delle commissioni istruttorie permanenti  sono  indicati  nel
regolamento di facolta'.
   Il  mandato  delle commissioni e del consiglio coincide con quello
del preside.
   La presidenza di facolta' viene considerata un  centro  secondario
di spesa.
 
                              Art. 18.
     Scuole di specializzazione e scuole dirette a fini speciali
 
   1.  Le modalita' per l'istituzione e il funzionamento delle scuole
di specializzazione e delle  scuole  dirette  a  fini  speciali  sono
contenute,  per  quanto  non  stabilito  dalla legge, nel regolamento
didattico di Ateneo e nel regolamento delle singole scuole.
   Le scuole  prevedono,  comunque,  un  consiglio  di  scuola  e  un
direttore.
 
                              Art. 19.
                            Dipartimenti
 
   1.  Il  dipartimento  e'  struttura  organizzativa  di  uno o piu'
settori di ricerca omogenei per fini o per metodo.
   Sono compiti del dipartimento:
     a) promuovere e coordinare le attivita' di ricerca istituzionali
nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e  ricercatore
e  del  suo  diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la
ricerca, ove non partecipi a programmi di ricerca comuni;
     b) svolgere attivita' di ricerca e di consulenza su contratti  e
convenzioni;
     c)  concorrere,  sulla  base  delle indicazioni dei consiglio di
facolta', allo svolgimento delle attivita' didattiche, soprattutto di
quelle relative ai corsi di dottorato di ricerca;
     d)   deliberare   il  regolamento  di  dipartimento  secondo  le
procedure indicate nell'art. 32 del presente statuto;
     e) avanzare proposte  ed  esprimere  parere  obbligatorio  sulle
modifiche del presente statuto;
     f)  avanzare  proposte  ed  esprimere  parere  obbligatorio  sui
regolamenti di cui agli articoli 28 e 29 del presente statuto;
     g) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio su  quanto
previsto  alle lettere a), d), e) del primo comma dell'art. 10 e alle
lettere a), b), d) del primo comma dell'art. 13 del presente statuto;
     h) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate
da  norme  generali  del  vigente  ordinamento  universitario,  dallo
statuto e dai regolamenti.
   2.  Al  dipartimento  afferiscono i professori e i ricercatori; al
dipartimento e' assegnato personale  amministrativo  e  tecnico,  dei
settori  di  ricerca  e  delle attivita' connesse al dipartimento. Ai
singoli professori e ricercatori  e'  garantita  la  possibilita'  di
opzione  fra  piu' dipartimenti; le modalita' per l'esercizio di tale
opzione sono previste nel regolamento generale di Ateneo.
   3. Sono organi del dipartimento:
     a) il direttore;
     b) il consiglio;
     c) la giunta.
   4. Il direttore ha la rappresentanza del dipartimento, presiede il
consiglio e la giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi  deliberati;
con  la  collaborazione  della  giunta,  promuove  le  attivita'  del
dipartimento, vigila sull'osservanza, nell'ambito  del  dipartimento,
delle  leggi,  dello  statuto e dei regolamenti; tiene i rapporti con
gli organi accademici, esercita tutte le altre attribuzioni  che  gli
sono demandate dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.
   Il  direttore  e'  eletto tra i professori di prima fascia a tempo
pieno dai componenti il consiglio ed  e'  nominato  con  decreto  del
rettore.  Il  direttore  dura  in  carica  quattro  anni e il mandato
coincide con quello del senato accademico.
   L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto  al
voto  nelle  prime  tre  votazioni;  in  caso  di mancata elezione si
procedera' con il sistema del ballottaggio tra i  due  candidati  che
nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti.
   E'  eletto  chi  riporta il maggior numero di voti e, a parita' di
voti, il piu' anziano di ruolo. Le modalita' per  la  votazione  sono
contenute nel regolamento di dipartimento.
   Il direttore designa tra i professori di prima fascia un sostituto
che  lo  supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o
di assenza. Il direttore vicario e' nominato con decreto del rettore.
   Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo il direttore
e'  coadiuvato   dal   segretario   amministrativo.   Il   segretario
amministrativo  e'  assegnato  dal  consiglio  di amministrazione, su
proposta del direttore, sentito il consiglio di dipartimento.
   5. Il consiglio e' l'organo che programma e gestisce le  attivita'
del  dipartimento. Fanno parte del consiglio i professori di ruolo, i
ricercatori e il segretario amministrativo.
   Ne fanno parte, inoltre, una rappresentanza del personale  tecnico
e  amministrativo  e  degli  studenti  iscritti ai corsi di dottorato
afferenti al dipartimento.
   Le  modalita'  di  funzionamento  del  consiglio e di designazione
delle rappresentanze sono contenute nel regolamento del dipartimento.
Il  consiglio  puo'  delegare  specifici  poteri  alla   giunta.   Il
regolamento  di dipartimento prevedera' a quale tipo di deliberazione
potra' partecipare, con voto deliberativo, ciascuna  delle  categorie
componenti.
   6.  La giunta e' un organo esecutivo che coadiuva il direttore. Ne
fanno parte professori di ruolo, ricercatori,  personale  tecnico  ed
amministrativo ed il segretario amministrativo.
   La  composizione  della  giunta,  la  durata  del  suo mandato, le
modalita' di elezione e di funzionamento sono normati dal regolamento
di dipartimento.
   7. E' istituito il consiglio dei direttori di  dipartimento  quale
organo  consultivo del rettore, del senato accademico e del consiglio
di amministrazione, i cui compiti sono  fissati  dal  regolamento  di
Ateneo.
 
                              Art. 20.
                Centri interdipartimentali di ricerca
 
   Per  attivita'  di ricerca di rilevante impegno, che si esplichino
su progetti di durata pluriennale e che coinvolgano le  attivita'  di
piu'   dipartimenti,   il   senato   accademico  puo'  deliberare  la
costituzione di centri interdipartimentali di ricerca.
   Le  risorse  finanziarie  e  di  spazi  ed  il  personale  per  lo
svolgimento  dell'attivita', devono essere garantite dai dipartimenti
afferenti al centro.
   Le   modalita'   per   l'istituzione,   l'organizzazione   e    il
funzionamento  dei  centri sono contenute nel regolamento generale di
Ateneo.
 
                              Art. 21.
                         Centri di servizio
 
   Per fornire servizi di particolare  complessita'  e  di  interesse
generale per i dipartimenti e per l'amministrazione dell'Universita',
il  senato  accademico  ed  il  consiglio  di amministrazione possono
deliberare, per la parte  di  loro  competenza,  la  costituzione  di
centri di servizio, di Ateneo o interdipartimentali.
   Le  proposte  di istituzione e le modalita' per l'organizzazione e
il funzionamento dei centri sono contenute nel  regolamento  generale
di Ateneo.
 
                              Art. 22.
                 Strutture tecniche e amministrative
 
   L'organizzazione funzionale delle aree e dei servizi e' deliberata
dal consiglio di amministrazione nell'ambito della normativa vigente.
 
                              Art. 23.
             Comitato per la valutazione della didattica
 
   1. Il comitato per la valutazione della didattica ha il compito di
organizzare  e  sovrintendere  al  funzionamento  di  un osservatorio
permanente che analizzi e valuti  la  funzionalita'  delle  strutture
didattiche,  sulla  base  di  indicatori  tratti da studi nazionali e
internazionali sull'argomento.
   2. Il comitato e' composto da un numero uguale  di  professori  di
ruolo  e  di studenti dell'Ateneo, questi ultimi designati dal senato
degli studenti all'interno del suo  ambito.  Gli  altri  membri  sono
designati  su  base  elettiva.  Il  regolamento  generale  di  Ateneo
stabilisce la composizione, le norme per l'elezione dei membri  e  le
norme generali di funzionamento del comitato.
 
                              Art. 24.
              Comitato per la valutazione della ricerca
 
   1.  Il  comitato per la valutazione della ricerca ha il compito di
organizzare e  sovrintendere  al  funzionamento  di  un  osservatorio
permanente  che analizzi e valuti la funzionalita' delle strutture di
ricerca, sulla  base  di  indicatori  tratti  da  studi  nazionali  e
internazionali sull'argomento.
   2.  Il  comitato  e' composto da professori di ruolo e ricercatori
dell'Ateneo. I membri sono designati su base elettiva. Il regolamento
generale  di  Ateneo  stabilisce  la  composizione,  le   norme   per
l'elezione  dei  membri  e  le  norme  generali del funzionamento del
comitato.
 
                              Art. 25.
      Ufficio per la valutazione della gestione amministrativa
 
   1. L'ufficio per  la  valutazione  della  gestione  amministrativa
dell'Universita'   ha   il  compito  di  valutare,  anche  attraverso
verifiche  a  campione,   l'efficacia   dell'azione   amministrativa,
l'efficienza   dei   servizi,  la  funzionalita'  dell'organizzazione
amministrativa  in  genere,  sulla  base  di  indici   nazionali   di
riferimento.
   2. L'ufficio per la valutazione della gestione dell'Universita' e'
composto  dal  direttore  amministrativo,  o  un  suo delegato, da un
professore di ruolo dell'Ateneo, particolarmente esperto  in  diritto
amministrativo  e  scienza dell'amministrazione, da un rappresentante
del personale  tecnico  e  amministrativo  scelto  dal  consiglio  di
amministrazione  e  da  un  rappresentante  degli studenti scelti dal
senato  degli  studenti  tra   quelli   eletti   nel   consiglio   di
amministrazione.
 
                             TITOLO III
                  AUTONOMIA FINANZIARIA E CONTABILE
 
                              Art. 26.
Regolamento   di  Ateneo  per  l'amministrazione,  la  finanza  e  la
contabilita'
 
   1.   I   criteri   della   gestione   finanziaria   e    contabile
dell'Universita'  sono  disciplinati  dal  regolamento  di Ateneo per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
   2. Il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la
contabilita'  e'  deliberato,  a maggioranza assoluta dei componenti,
dal consiglio di amministrazione, sentiti il  senato  accademico,  le
facolta' e i dipartimenti.
   Esso  e'  emanato  dal  rettore  con proprio decreto, espletate le
procedure e decorsi i termini di cui alla legge  9  maggio  1989,  n.
168, art. 6, commi 9, 10, 11.
 
                              Art. 27.
                           Centri di spesa
 
   1.  E'  attribuita  autonomia  finanziaria  e di spesa, nei limiti
previsti dal regolamento di cui  all'art.  26,  ai  dipartimenti,  ai
centri interdipartimentali, ai centri di servizio interdipartimentali
e,  previa  delibera  del  consiglio  di  amministrazione, sentito il
senato accademico, ai centri  di  servizio  di  Ateneo.  Sono  centri
secondari di spesa le presidenze delle facolta'.
 
                              TITOLO IV
                       AUTONOMIA REGOLAMENTARE
 
                              Art. 28.
                   Regolamento generale di Ateneo
 
   1. Il regolamento generale di Ateneo fissa tutte le norme relative
all'organizzazione dell'Universita'.
   Esso  fissa,  altresi',  le  modalita'  di  elezione  degli organi
centrali di governo di cui al titolo II  e  delle  rappresentanze  in
essi presenti, salvo quanto previsto al successivo art. 26.
   2.  Il regolamento generale di Ateneo e' deliberato, a maggioranza
assoluta dei componenti, dal senato accademico, sentiti il  consiglio
di  amministrazione, i consigli di facolta', i consigli delle scuole,
i consigli di dipartimento ed il senato degli studenti.
   Esso e' emanato dal rettore  con  proprio  decreto,  espletate  le
procedure  e  decorsi  i  termini di cui alla legge 9 maggio 1989, n.
168, art. 6, commi 9, 10, 11.
 
                              Art. 29.
                   Regolamento didattico di Ateneo
 
   1. Ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge  sugli  ordinamenti
didattici,    il   regolamento   didattico   di   Ateneo   disciplina
l'ordinamento degli studi di tutti i corsi per i quali  l'Universita'
rilascia i titoli di cui all'art. 2 del presente statuto.
   2. Il regolamento didattico di Ateneo e' deliberato, a maggioranza
assoluta  dei  componenti,  dal  senato  accademico su proposta delle
strutture didattiche, ed e' emanato con decreto del  rettore  con  le
modalita'  previste  dal comma 1 dell'art. 11 della legge 19 novembre
1990, n. 341.
                              Art. 30.
                     Regolamento degli studenti
 
   1. Il regolamento degli studenti fissa i criteri e le modalita' di
elezione,  convocazione  e  funzionamento  relativi  al  senato degli
studenti di cui al precedente art. 12, nonche' quelli  relativi  alla
elezione   delle   rappresentanze  studentesche  negli  altri  organi
dell'Universita' nei quali, per legge o per statuto, sia prevista  la
presenza di detta rappresentanza.
   2.  Il  regolamento  degli  studenti  e' deliberato, a maggioranza
assoluta dei componenti, dal senato  accademico,  sentito  il  senato
degli  studenti,  ed  e'  emanato  dal  rettore  con proprio decreto,
espletate le procedure e trascorsi i termini  di  cui  alla  legge  9
maggio 1989, n. 168, art. 6, commi 6, 9, 10, 11.
 
                              Art. 31.
    Regolamenti delle facolta', delle scuole di specializzazione
               e delle scuole dirette a fini speciali
 
   1.  I regolamenti delle facolta', delle scuole di specializzazione
e delle scuole dirette  a  fini  speciali  disciplinano,  nell'ambito
delle  attribuzioni  e  delle  competenze  di  ciascuna di esse e nel
rispetto delle norme poste al riguardo dal  regolamento  generale  di
Ateneo di cui al precedente art. 28, l'organizzazione delle procedure
di funzionamento delle strutture a cui si riferiscono.
   Essi,  inoltre, in conformita' al regolamento didattico di Ateneo,
disciplinano quanto indicato dall'art. 11, comma 2, della legge sugli
ordinamenti didattici.
   2. I regolamenti della facolta', delle scuole di  specializzazione
e delle scuole dirette a fini speciali sono deliberati, a maggioranza
assoluta  dei  componenti,  dei consigli di tali strutture ed emanate
dal rettore con proprio decreto.
   Essi, prima dell'emanazione, sono trasmessi al  senato  accademico
il  quale  acquisira'  il parere del consiglio di amministrazione per
gli aspetti di carattere amministrativo e contabile.
   Il senato accademico, entro  il  termine  perentorio  di  sessanta
giorni, esercita il controllo di legittimita' e di merito nella forma
della  richiesta  motivata  di  riesame.  In  assenza  di  rilievi  i
regolamenti sono emanati dal rettore. Il senato accademico puo',  per
una   sola  volta,  rinviare  i  regolamenti  all'organo  proponente,
indicando le norme illegittime e quelle da  riesaminare  nel  merito.
Gli  organi  proponenti  possono  non  conformarsi ai soli rilievi di
merito con deliberazione adottata dalla maggioranza dei due terzi dei
componenti.  Quando  tale  maggioranza  qualificata  non  sia   stata
raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate.
 
                              Art. 32.
                    Regolamenti dei dipartimenti
 
   1.  I regolamenti dei dipartimenti disciplinano, nell'ambito delle
attribuzioni e delle competenze di ciascuna di esse  e  nel  rispetto
delle  norme  poste al riguardo dal regolamento generale di Ateneo di
cui al  precedente  art.  28,  l'organizzazione  e  le  procedure  di
funzionamento delle strutture a cui si riferiscono.
   2.  I  regolamenti dei dipartimenti sono deliberati, a maggioranza
assoluta dei componenti, dai consiglieri di tali strutture ed emanati
dal rettore con proprio decreto.
   Essi, prima dell'emanazione, sono trasmessi al  senato  accademico
il  quale  acquisira'  il parere del consiglio di amministrazione per
gli aspetti di carattere amministrativo e contabile.
   Il senato accademico, entro  il  termine  perentorio  di  sessanta
giorni, esercita il controllo di legittimita' e di merito nella forma
della  richiesta  motivata  di  riesame.  In  assenza  di  rilievi  i
regolamenti sono emanati dal rettore. Il senato accademico puo',  per
una   sola  volta,  rinviare  i  regolamenti  all'organo  proponente,
indicando le norme illegittime e quelle da  riesaminare  nel  merito.
Gli  organi  proponenti  possono  non  conformarsi ai soli rilievi di
merito con deliberazione adottata dalla maggioranza dei due terzi dei
componenti.  Quando  tale  maggioranza  qualificata  non  sia   stata
raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate.
 
                              TITOLO V
                        NORME FINALI E COMUNI
 
                              Art. 33.
                    Validita' delle deliberazioni
 
   1.  L'adunanza  degli  organi  e'  valida  quando  sia presente la
maggioranza assoluta dei  componenti  aventi  voto  deliberativo.  Le
deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i
casi in cui sia diversamente disposto, a norma di legge o di statuto.
   2.  Nessuno  puo' partecipare alla discussione di argomenti che lo
riguardano personalmente ed esprimere su questi il proprio voto.
 
                              Art. 34.
            Pubblicita' dei verbali e delle deliberazioni
 
   1. I verbali delle adunanze  degli  organi  dell'Universita'  sono
pubblici.
   E'  garantito  a  chiunque  ne  abbia  interesse  per la tutela di
situazioni  giuridicamente  rilevanti,  il  diritto  di  accesso   ai
documenti  amministrativi  relativi all'attivita' dell'Universita', a
norma della legge 7 agosto 1990, n.  241,  articoli  23  e  seguenti,
secondo le modalita' da queste stabilite.
 
                              Art. 35.
      Norme, modalita' e requisiti per le designazioni elettive
 
   1.   Le   designazioni  elettive  previste  dal  presente  statuto
avvengono a voto limitato. Ogni avente diritto potra' votare per  non
piu' di un terzo, arrotondato all'intero superiore, dei nominativi da
designare.
   2.  La  votazione  per  l'elezione  del rettore, dei presidi e dei
direttori di dipartimento e'  valida  se  vi  abbia  preso  parte  la
maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
   3.  Sei  mesi  prima  della  scadenza del mandato del rettore, dei
presidi e dei direttori di dipartimento, le elezioni sono indette dal
decano dei  professori  ordinari  rispettivamente,  dell'Universita',
della   facolta'   e   del  dipartimento.  Il  decano  provvede  alla
costituzione del  seggio  elettorale  e  alla  designazione  del  suo
presidente, nella persona di un professore di prima fascia.
   4.  La  funzione  del rettore, preside, direttore di dipartimento,
membro   del   senato   accademico,   membro   del    consiglio    di
amministrazione,  non  puo'  essere  assunta  per piu' di due mandati
consecutivi.
   Nel caso di interruzione anticipata del mandato, il  nuovo  eletto
dura  in  carica  fino  alla  conclusione  del  mandato  che e' stato
interrotto. Ai fini  del  computo  del  numero  dei  mandati,  quello
incompleto e' computato solo se supera la meta' della durata normale.
   Una  rielezione,  dopo due mandati consecutivi, puo' avvenire solo
dopo che sia trascorso un periodo  pari  alla  durata  di  un  intero
mandato.
   5.  I  professori  di  prima  fascia  che  assumono la funzione di
rettore, di preside di facolta' o di direttore di dipartimento devono
aver esercitato l'opzione  di  tempo  pieno  o  aver  presentato  una
preventiva  dichiarazione  di  opzione in tal senso, da far valere in
caso di nomina. I professori e i ricercatori  confermati  eletti  nel
consiglio  di  amministrazione  devono  aver  esercitato l'opzione di
tempo pieno o aver presentato una  preventiva  dichiarazione  in  tal
senso,  da  far  valere  in  caso  di  nomina e non possono ricoprire
incarichi professionali conferiti dall'amministrazione.
   6. I professori incaricati stabilizzati, al  fine  dell'elettorato
attivo, sono equiparati ai professori associati.
   Gli  assistenti  del ruolo ad esaurimento, ai fini dell'elettorato
attivo e passivo, sono equiparati ai ricercatori.
   7. Col termine "personale tecnico ed  amministrativo"  si  intende
tutto  il  personale  dell'area  amministrativo-contabile,  dell'area
tecnico-scientifica,  dell'area  dei  servizi  generali  tecnici   ed
ausiliari, dell'area socio-sanitaria, delle strutture di elaborazione
dati e dell'area delle biblioteche.
   8.  Gli  studenti eletti negli organi dell'Ateneo hanno un mandato
di durata biennale.
   9.  L'elettorato  attivo  e  passivo  per  la  designazione  delle
rappresentanze  studentesche comprende tutti gli studenti iscritti ai
corsi  di  laurea  e  di  diploma  e  ai  corsi   delle   scuole   di
specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali.
   10.  La  mancata designazione di una rappresentanza non pregiudica
la validita' della costituzione dell'organo.
   11. Nessuno puo' assumere piu' di una carica negli organi di  ogni
ordine e grado, salvo che ne sia membro di diritto a norma di legge o
di  statuto,  con  la  sola  eccezione  di  quei rappresentanti degli
studenti nei consigli di facolta' che sono anche  rappresentanti  nel
senato accademico.
 
                              Art. 36.
        Inizio dell'anno accademico e decorrenza dei mandati
 
   1.  L'anno  accademico  ha  inizio  il  1 novembre e termina il 31
ottobre dell'anno  successivo.  Eventuali  diverse  disposizioni  per
motivi  di organizzazione didattica, saranno previste nel regolamento
generale di Ateneo.
   2.  Tutti  i  mandati  elettivi  hanno  decorrenza  con   l'inizio
dell'anno accademico.
 
                              Art. 37.
                        Modifiche di statuto
 
   1.  Le  modifiche  dello  statuto  sono  deliberate, a maggioranza
assoluta dei componenti, dal senato accademico, sentiti il  consiglio
di amministrazione, le facolta' e i dipartimenti, nonche', per quanto
di  sua  competenza,  il senato degli studenti, possono sottoporre al
senato accademico proposte di modifica del presente statuto.
   Su tali proposte il senato accademico deve pronunciarsi  entro  il
termine di sessanta giorni.
 
                              Art. 38.
       Emanazione dello Statuto e delle modifiche allo statuto
 
   1.  Lo  statuto e le modifiche di statuto sono emanate dal rettore
con proprio decreto secondo le procedure previste dall'art. 6,  commi
9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168.
 
                              Art. 39.
    Entrata in vigore dello statuto e delle modifiche di statuto
 
   1.  Lo statuto e' emanato dal rettore con proprio decreto ai sensi
del comma 2 dell'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, ed  entra
in  vigore  a  decorrere  dal quindicesimo giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
 
                              Art. 40.
                          Norma abrogativa
 
   1.  Con  l'entrata in vigore del presente statuto cessano di avere
efficacia  per  l'Universita'  le  norme  emanate  con   disposizioni
regolamentari o con fonti normative equivalenti o minori.
 
                              TITOLO VI
                          NORME TRANSITORIE
 
                              Art. 41.
 
   1.  Per  consentire  la  successione ordinata dei mandati dei vari
organi di governo valgono, in prima applicazione, le seguenti norme:
     a) entro sessanta giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente
statuto vengono indette le elezioni per la costituzione del consiglio
di  amministrazione  nella  nuova  composizione prevista dallo stesso
statuto, fino all'insediamento del predetto organo collegiale  rimane
in   carica   il  consiglio  di  amministrazione  nella  sua  attuale
composizione;
     b)  entro  lo  stesso  termine  previsto alla lettera a) vengono
indette le elezioni per la costituzione del senato  accademico  nella
nuova    composizione    prevista    dallo   stesso   statuto,   fino
all'insediamento del predetto organo collegiale rimane in  carica  il
senato accademico nella sua attuale composizione;
     c) il rettore, i presidi, i direttori di dipartimento egli altri
organi  rimangono  in  carica  fino  alla  scadenza naturale del loro
attuale mandato.
   2. I  mandati  eventualmente  espletati  o  in  corso  al  momento
dell'entrata in vigore del presente statuto non rientrano nel computo
ai fini della non rieleggibilita'.
   3.  Fino  all'approvazione  dei  nuovi  regolamenti  previsti  dal
presente statuto, continuano ad avere efficacia, per tutti gli organi
dell'Ateneo, i regolamenti precedentemente  approvati  ed  ancora  in
vigore.
 
                                                            TABELLA A
 
                    CENTRI ATTUALMENTE ISTITUITI
                        PRESSO L'UNIVERSITA'
 
   Centro  di  studi  avanzati  per  l'analisi  funzionale  e  teorie
dell'approssimazione.
   Centro interfacolta' per i servizi informatici e telematici.
   Centro  di  ateneo  per  le   tecnologie   educative   e   sistemi
multimediali.
   Centro di servizi interdipartimentale di microscopia.
   Centro  servizi  didattici  presidenza  della  facolta' di scienze
matematiche, fisiche e naturali.
   Centro servizi didattici presidenza della facolta' di agraria.
   Centro servizi didattici presidenza della facolta' di ingegneria.
   Centro servizi didattici presidenza della facolta'  di  lettere  e
filosofia.
   Centro interuniversitario di ricerca sulle frane e le erosioni.
   Centro di alti studi oraziani.
   Centro  di  ateneo  per  la  ricerca e per le tecnologie nei campi
dell'acquacoltura e della maricoltura.
 
                              _________
                                                            TABELLA B
 
                          FACOLTA' E SCUOLE
               ATTUALMENTE ISTITUITE NELL'UNIVERSITA'
                              Facolta'
 
   Facolta' di scienze matematiche fisiche e naturali:
    corso di laurea in chimica;
    corso di laurea in matematica;
    corso di laurea in scienze geologiche.
   Facolta' di ingegneria:
    corso di laurea in ingegneria civile;
    corso di laurea in ingegneria edile;
    corso di laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio;
    corso di laurea in ingegneria elettronica;
    corso  di  diploma  universitario  in  ingegneria dell'ambiente e
delle risorse.
   Facolta' di leggere e filosofia:
    corso di laurea in lingue e letterature straniere;
    corso di laurea in lettere - indirizzo classico.
   Facolta' di agraria:
    corso di laurea in scienze agrarie;
    corso di laurea in scienze forestali;
    corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari;
    corso di laurea in scienze della produzione animale;
    corso di diploma universitario in produzioni vegetali;
    corso di diploma universitario in produzioni animali.
 
                     Scuole di specializzazione
 
   Scuola di specializzazione in archeologia.
   Scuola di specializzazione in caprinicoltura.
   Scuola di specializzazione in colture protette.
   Scuola di specializzazione in irrigazione.
   Scuola di specializzazione in valorizzazione e conservazione degli
ambienti agricoli e forestali.
 
                   Scuole dirette a fini speciali
 
   Scuola diretta a fini  speciali  in  tecnologie  della  produzione
della carne.
   Scuola diretta a fini speciali in meccanizzazione agricola.
   Scuola diretta a fini speciali in agriturismo.
 
                                                            TABELLA C
 
                            DIPARTIMENTI
               ATTUALMENTE ISTITUITI NELL'UNIVERSITA'
 
   Dipartimento di chimica.
   Dipartimento di matematica.
   Dipartimento  di architettura, pianificazione ed infrastrutture di
trasporto.
   Dipartimento di ingegneria e fisica dell'ambiente.
   Dipartimento  di   strutture,   geotecnica,   geologia   applicata
all'ingegneria.
   Dipartimento di scienze storiche, linguistiche ed antropologiche.
   Dipartimento di studi letterari e filologici.
   Dipartimento di biologia, difesa e biotecnologie agro-forestali.
   Dipartimento di scienze delle produzioni animali.
   Dipartimento  di  tecnico-economico per la gestione del territorio
agricolo-forestale.
   Dipartimento di produzione vegetale.