ALLEGATO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA TITOLO I Art. 1. Principi generali 1. L'Universita' degli studi della Basilicata, di seguito denominata "Universita'", e' un'istituzione pubblica che ha autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile nello spirito dell'art. 33 della Costituzione della Repubblica. 2. L'Universita' sviluppa ed elabora il sapere scientifico e ne promuove e organizza lo studio e l'insegnamento, nella prospettiva dell'educazione continua, per far fronte alle esigenze culturali e professionali di livello superiore dei singoli, delle formazioni sociali e delle organizzazioni amministrative e produttive. 3. Sono funzioni dell'Universita': l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' didattiche e di ricerca, con la predisposizione e gestione del relativo servizio di sostegno; l'orientamento e la guida nella scelta dei corsi e dei programmi di studio e di ricerca, e dei rapporti con la vita sociale e professionale; la formazione, l'aggiornamento e il perfezionamento del personale tecnico amministrativo dell'Universita', nonche' quello dei docenti del sistema scolastico; la promozione di forme d'interazione tra la ricerca universitaria e le attivita' sociali e produttive nonche' la diffusione dell'informazione scientifica e tecnica; la gestione di attivita' di consulenza e di servizio scientifica e tecnica; la promozione e la partecipazione alla cooperazione culturale e scientifica internazionale, in particolare con l'intero sistema universitario nazionale e in special modo con la collaborazione dei Paesi dell'area mediterranea e delle Universita' del Mezzogiorno; l'integrazione europea delle proprie strutture universitarie. 4. L'Universita' assicura la liberta' di ricerca e di insegnamento costituzionalmente garantita. 5. La comunita' universitaria e' costituita dai docenti, dai ricercatori, dal personale tecnico, amministrativo, dagli studenti e da coloro che partecipano ai programmi formativi, di ricerca e di consulenza scientifica e tecnica svolti presso l'Universita' stessa. Ogni componente della comunita' contribuisce, nell'ambito della propria funzione e responsabilita' e nel rispetto della liberta' di ricerca, di insegnamento e di studio di ciascuno, al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Universita'. 6. Per rendere effettiva la parita' delle condizioni di studio e di lavoro, l'Universita' promuove e adotta i provvedimenti atti a rimuovere all'interno della comunita' universitaria ogni condizione di svantaggio prendendo accordi con l'ente regione, con gli enti locali e con altre istituzioni e associazioni nell'ambito delle rispettive competenze. L'Universita' garantisce la pari opportunita' e la circolazione delle informazioni all'interno e all'esterno dell'Universita'. 7. L'Universita' favorisce le attivita' comunitarie di carattere culturale e sociale nel rispetto della pluralita' di orientamenti politici e convinzioni religiose e con la garanzia delle liberta' individuali e collettive sancite dalla Costituzione. 8. Le norme di attuazione del presente statuto sono contenute nel regolamento generale di Ateneo, nel regolamento didattico di Ateneo, nel regolamento degli studenti, nei regolamenti di ciascuna struttura didattica e di ricerca. Art. 2. Istruzione e formazione 1. L'Universita' realizza i propri fini istituzionali di istruzione e formazione mediante le facolta', i dipartimenti, le scuole dirette a fini speciali, le scuole di specializzazione, i corsi di perfezionamento. 2. L'Universita' rilascia i seguenti titoli: diploma universitario; diploma di laurea; diploma di specializzazione; dottorato di ricerca; diploma di scuola diretta a fini speciali. 3. L'Universita' favorisce le attivita' di tutorato disciplinate da apposito regolamento. 4. L'Universita' prevede corsi di orientamento degli studenti e corsi di formazione e aggiornamento per il personale tecnico e amministrativo e favorisce le attivita' formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero. 5. L'Universita' assiste il sistema scolastico e cura in particolare la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti, anche in collaborazione con l'istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativo. Tramite apposite convenzioni i relativi interventi possono essere coordinati con quelli dell'ente regione per le attivita' formative di competenza di questa. 6. L'Universita' favorisce la formazione dei suoi laureati mediante l'accesso alle strutture didattiche e di ricerca e ai servizi di supporto in collaborazione con l'associazione laureati dell'Universita' della Basilicata "Quinto Orazio Flacco". 7. L'Universita' rilascia altresi' attestati sulle attivita' dei corsi previsti dall'art. 6 della legge n. 341 del 19 novembre 1990. Art. 3. R i c e r c a 1. L'Universita' assicura ai docenti e ai ricercatori l'accesso ai finanziamenti, l'utilizzazione delle infrastrutture e degli apparati tecnici nonche' la permanenza per periodi di esclusiva attivita' di ricerca presso altri centri di ricerca italiani, comunitari ed extraeuropei. 2. L'Universita' attribuisce fondi destinati alla ricerca, coordinando e selezionando con criteri oggettivi le richieste di finanziamento sia su temi liberamente scelti dai proponenti sia per ricerche finalizzate. L'Universita' promuove il coordinamento delle attivita' e la collaborazione scientifica di singoli e di gruppi di ricercatori, anche con iniziative comuni ad altre universita' italiane e straniere ed enti di ricerca. Le modalita' di accesso ai fondi destinati alla ricerca sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo. Art. 4. S e r v i z i 1. Per le finalita' previste dagli articoli 2 e 3 del presente statuto sono costituiti i centri riportati alla annessa tabella A. 2. Sono costituiti, quali centri di servizi di supporto tecnico-scientifico: a) la biblioteca interfacolta' e le biblioteche dipartimentali tra loro coordinate; b) il centro interfacolta' di servizi informatici e telematici; c) il centro stampa; d) il centro linguistico e audiovisivo; e) il laboratorio tecnico e l'officina meccanica centrale; f) il centro di documentazione e programmazione. Possono inoltre essere istituiti altri centri disciplinati nei singoli provvedimenti istitutivi nel quadro del regolamento generale di Ateneo. Art. 5. Rapporti con l'esterno 1. L'Universita' puo' stabilire rapporti con enti pubblici e privati attraverso contratti e convenzioni. 2. Le procedure e i limiti di attuazione di ogni forma di rapporto sono disciplinati dal regolamento generale di Ateneo. 3. Le convenzioni, i contratti e le altre forme di cooperazione scientifica devono prevedere una quota delle relative entrate, in misura non inferiore al 15%, da destinare al finanziamento della ricerca di base. 4. L'Universita', per la realizzazione dei propri fini istituzionali, puo' istituire, con altre universita' e con enti pubblici e privati (anche internazionali), centri interuniversitari e puo' partecipare a consorzi o a societa' di capitali per la progettazione o esecuzione di programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico con apporti di prestazione di opera scientifica ed, eventualmente, con contributi in danaro; l'eventuale partecipazione a consorzi o a societa' di capitali con contributi in danaro dovra' essere disciplinata con apposito regolamento, approvato dal consiglio di amministrazione, che dovra', tra l'altro, prevedere adeguate cautele per la conservazione e la salvaguardia dell'integrita' del patrimonio dell'Ateneo. 5. L'Universita' puo' istituire, con altre universita' e con enti pubblici e privati (anche internazionali), strutture per lo svolgimento di attivita' di comune interesse e puo' dar vita ad altre forme di collaborazione. A tal fine l'Universita' puo' stipulare convenzioni o costituire consorzi, anche di diritto privato. 6. L'Universita' promuove e favorisce forme di interscambio con docenti di universita' di paesi stranieri con i quali esistono accordi di reciprocita'. 7. L'Universita', nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio e di quanto disposto dall'art. 25, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980, puo' finanziare contratti per l'attivazione di corsi integrativi di quelli ufficiali. 8. L'Universita', nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio e di quanto disposto dall'art. 28, 1 comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, puo' finanziare contratti con lettori di madre lingua straniera. Art. 6. Interventi a favore degli studenti 1. Oltre a quanto previsto all'art. 2, l'Universita' provvede ad attuare i contenuti dell'art. 12 della legge 2 dicembre 1991, n. 390. 2. L'Universita', ai sensi dell'art. 13 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, provvede a instaurare forme di collaborazione con gli studenti nelle attivita' connesse ai servizi di supporto alla didattica, alla ricerca e al diritto allo studio, con esclusione di quelle inerenti all'attivita' di docenza ed allo svolgimento degli esami o che comportino l'assunzione di responsabilita' amministrative. Le norme relative sono contenute nel regolamento generale di Ateneo. 3. L'Universita', anche in collaborazione con altri enti e istituzioni, istituisce borse di studio per giovani laureati ed eroga sussidi agli studenti per tirocini e ricerche, anche all'estero. 4. L'Universita' promuove e favorisce forme di interscambio con studenti di universita' di paesi stranieri con i quali esistono accordi di reciprocita'. 5. La gestione degli impianti sportivi universitari e lo svolgimento delle relative attivita' vengono affidati, mediante convenzione, al centro universitario sportivo sotto il controllo del comitato per lo sport universitario. Alla copertura della relativa spesa si provvede mediante i fondi stanziati con la legge n. 394 del 28 giugno 1977 e con la legge n. 429 del 3 agosto 1985. Gli studenti potranno autogestire altre forme di attivita' utilizzando fondi di diversa provenienza. Art. 7. Interventi a favore del personale 1. Nell'ambito di quanto stabilito nell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, e ad integrazione di quanto previsto dall'art. 3 della legge 29 gennaio 1986, n. 23 e dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319, l'Universita' puo' istituire, al suo interno, servizi ricreativi, culturali, di mensa e di asilo nido ad assumere iniziative per il tempo libero a favore dei dipendenti, nonche' favorire per tutto il personale, docente e non docente, la realizzazione di strutture abitative atte a incentivare la residenzialita'. TITOLO II STRUTTURA ORGANIZZATIVA Art. 8. Organi e strutture dell'Universita' 1. Sono organi dell'Universita' il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione e il senato degli studenti. 2. Sono strutture didattiche dell'Universita' le facolta', le scuole dirette a fini speciali, le scuole di specializzazione. Alle facolta' afferiscono i docenti e i ricercatori. L'elenco delle facolta' e delle scuole attualmente istituite e' riportato nella annessa tabella B. 3. Sono strutture di ricerca dell'Universita' i dipartimenti. L'elenco dei dipartimenti istituiti e' riportato nella annessa tabella C. 4. Possono essere costituiti centri interdipartimentali di ricerca, centri di servizio, centri interfacolta'. 5. Sono previsti: il comitato per la valutazione della didattica; il comitato per la valutazione della ricerca; il comitato per la valutazione della gestione amministrativa; il comitato consultivo per l'analisi dei problemi generali dell'Universita' e per la proposta di piani di sviluppo della struttura universitaria. Art. 9. Il rettore 1. Il rettore rappresenta l'Universita' ad ogni effetto di legge. Spetta al rettore: a) convocare e presiedere il senato accademico ed il consiglio di amministrazione; b) emanare lo statuto e i regolamenti; c) stipulare le convenzioni quadro e le convenzioni internazionali; d) presentare al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, nel seguito denominato "Ministro", le relazioni periodiche sull'attivita' didattica e di ricerca dell'Ateneo previste dalla legge; e) vigilare, nell'ambito delle competenze previste dalla legge, sul funzionamento delle strutture e dei servizi dell'Universita'; f) esercitare l'autorita' disciplinare sul personale di ogni categoria, nell'ambito delle competenze previste dalla legge; g) curare l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario; h) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali del vigente ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti. 2. Il rettore nomina un prorettore, scelto tra i professori di prima fascia, che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. 3. Il rettore puo' delegare le funzioni di cui al comma 1, lettere c), e), g), del presente articolo ad altri professori di ruolo. Le deleghe sono conferite con decreto rettorale. 4. Il rettore viene eletto tra i professori di prima fascia a tempo pieno e dura in carica quattro anni accademici; il mandato puo' essere iterato una sola volta. L'elettorato attivo spetta: a) a tutti i professori di ruolo; b) ai rappresentanti dei ricercatori nel consiglio di amministrazione e nei consigli di facolta'; c) ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel consiglio di amministrazione; d) ai rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione. Il rettore e' eletto a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni; in caso di mancata elezione si procedera' con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. E' eletto chi riporta il maggior numero di voti. Il rettore e' nominato con decreto del Ministro. Art. 10. Senato accademico 1. Il senato accademico esercita tutti i poteri di programmazione, coordinamento e controllo sull'esercizio attuativo dell'autonomia dell'Universita', nonche' sovrintende alla gestione della stessa ove specifiche attribuzioni non siano riservate espressamente ad altri organi a norma di legge o di statuto. Spetta, in particolare, al senato accademico: a) deliberare le richieste inerenti il piano triennale di sviluppo, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, sentiti, per gli aspetti di propria competenza, il consiglio di amministrazione, le facolta' e i dipartimenti; b) coordinare le attivita' delle strutture didattiche; c) coordinare le attivita' delle strutture di ricerca; d) deliberare, sentiti le facolta' e i dipartimenti, sulla ripartizione, tra le facolta', di quei posti di professore di ruolo e di ricercatore attribuiti all'Universita' al di fuori delle assegnazioni dei piani di sviluppo; e) determinare i criteri oggettivi per la ripartizione del personale non docente e per l'utilizzazione delle risorse finanziarie tra le strutture didattiche e di ricerca ed i servizi amministrativi e tecnici, inoltrando, a tal fine, motivate proposte al consiglio di amministrazione per le deliberazioni di competenza, sentiti le facolta' e i dipartimenti; f) deliberare i regolamenti di cui agli articoli 28, 29 e 30 del presente statuto, secondo le procedure indicate negli stessi articoli e i regolamenti per la disciplina delle elezioni delle rappresentanze nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione e negli altri organi collegiali; g) approvare per quanto di sua competenza, sentito il senato degli studenti, le regole generali da applicare nell'Ateneo per lo svolgimento di attivita' formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero, fatto salvo quanto disciplinato da apposite norme legislative; h) esprimere parere obbligatorio sul regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', di cui al successivo art. 26, sulle modifiche dello stesso, sul bilancio e su ogni questione di attribuzione del consiglio di amministrazione che importi valutazione nel merito di attivita' didattiche e di ricerca, nonche' sui provvedimenti disciplinari relativi agli studenti; i) esercitare il controllo sui regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche nella forma della richiesta motivata di riesame; l) pronunciarsi sulle proposte del senato degli studenti con deliberazione motivata; m) esprimere parere obbligatorio sulle relazioni relative all'attivita' didattica e scientifica presentate annualmente dal rettore al Ministro; n) deliberare sulla ripartizione annuale tra le strutture scientifiche della quota proveniente dalle convenzioni e dai contratti scientifici da destinare alla ricerca di base, di cui al comma 3 dell'art. 5 del presente statuto; o) deliberare sulla costituzione di nuovi dipartimenti e dei centri di cui all'art. 4; p) determinare criteri e modalita' di verifica delle attivita' dei docenti e dei ricercatori; q) deliberare le modifiche di statuto secondo le procedure previste al successivo art. 37 e seguenti; r) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme generali del vigente ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti. 2. Il senato accademico e' convocato dal rettore, in via ordinaria, almeno ogni due mesi e, in via straordinaria, quando occorra, ovvero quando almeno un terzo dei suoi membri ne facciano domanda motivata. Almeno un mese prima dell'inizio di ogni anno accademico il senato accademico si riunisce per approvare le linee generali del piano annuale di attivita' e per fornire le indicazioni conseguenti al consiglio di amministrazione. Le procedure di convocazione e le norme di funzionamento del senato accademico sono contenute nel regolamento generale di Ateneo. Il senato accademico dura in carica quattro anni e il suo mandato coincide con quello del rettore. 3. Il senato accademico e' composto da: a) il rettore; b) i presidi di facolta'; c) da un numero di docenti, pari a quello dei presidi, scelti tra i direttori di dipartimento ed eletto mediante elezioni separate, uno per ogni singola facolta', da professori di prima e seconda fascia e ricercatori. Alle deliberazioni relative alla programmazione dello sviluppo dell'Universita', al coordinamento delle attivita' didattiche e al bilancio partecipa, con voto consultivo, una rappresentanza degli studenti, eletta dagli studenti stessi e pari alla meta' del numero dei presidi, con arrotondamento all'intero superiore. Fa parte del senato accademico, a titolo consultivo, e senza che la sua presenza concorra alla formazione del numero legale, il direttore amministrativo, che svolge anche le funzioni di segretario. Alle deliberazioni relative alla programmazione dello sviluppo dell'Universita' possono partecipare, a titolo consultivo e senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale, i rappresentanti dei soggetti pubblici e privati interessati alle attivita' dell'Universita' che il senato ritiene di sentire. I rappresentanti dei direttori di dipartimento sono eletti, mediante elezioni separate, uno per ogni facolta' dai professori di prima e di seconda fascia e dai ricercatori nel rispetto delle afferenze ai singoli dipartimenti; l'elettorato attivo spetta ai docenti di ruolo ed ai ricercatori appartenenti alle rispettive facolta'. I membri eletti del senato accademico sono nominati con decreto del rettore. Art. 11. Consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale dell'Universita', fatti salvi i poteri di gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio alle quali il presente statuto attribuisce autonomia finanziaria e di spesa. Il consiglio di amministrazione rende esecutivi, nell'ambito delle compatibilita' di bilancio, gli indirizzi programmatici definiti dal senato accademico. Per tutte le questioni che importino valutazione nel merito di attivita' didattiche e di ricerca, il consiglio di amministrazione deve sentire il senato accademico, nonche' il senato degli studenti per quanto di sua pertinenza. Spetta, inoltre, al consiglio di amministrazione: a) approvare il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' di cui al successivo art. 26, e le relative modifiche; b) approvare, sentito il senato accademico, il bilancio di previsione ed approvare il rendiconto consuntivo; c) esercitare la vigilanza sulla conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Universita'; d) destinare, secondo i criteri dettati dal senato accademico, le risorse di cui al punto e) del comma 1 dell'art. 10, e sovrintendere al funzionamento dei servizi generali; e) approvare gli schemi dei contratti e delle convenzioni di cui all'art. 9, lettera c); f) approvare la pianta organica di Ateneo del personale tecnico e amministrativo sentito il senato accademico; g) esprimere parere obbligatorio sugli atti del senato accademico inerenti la programmazione dello sviluppo dell'Universita'; h) approvare per quanto di sua competenza, sentito il senato degli studenti, le regole generali da applicare nell'Ateneo per lo svolgimento di attivita' formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero, fatto salvo quanto disciplinato da apposite norme legislative; i) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme generali del vigente ordinamento universitario, dal presente statuto o da norme negoziali. 2. Il consiglio di amministrazione e' convocato dal rettore, in via ordinaria, almeno ogni due mesi, e, in via straordinaria, quando occorre, ovvero quando almeno un terzo dei suoi membri ne faccia domanda motivata. Le procedure di convocazione e le norme di funzionamento del consiglio di amministrazione sono fissate dal regolamento generale di Ateneo. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni e il suo mandato coincide con quello del senato accademico. 3. Il consiglio di amministrazione e' composto da: a) rettore; b) prorettore; c) presidi delle facolta'; d) direttore amministrativo, che svolge anche le funzioni di segretario; e) quattro rappresentanti dei professori di ruolo di prima fascia, eletti uno per ciascuna facolta'; f) quattro rappresentanti dei professori di ruolo di seconda fascia, eletti uno per ciascuna facolta'; g) quattro rappresentanti dei ricercatori, eletti uno per ciascuna facolta'; h) quattro rappresentanti degli studenti, eletti uno per ciascuna facolta'; i) quattro rappresentanti del personale tecnico e amministrativo; l) un rappresentante della regione; m) il prefetto di Potenza o un suo delegato. Partecipano, inoltre, al consiglio di amministrazione, a titolo consultivo e senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale, rappresentanti di soggetti pubblici e privati che contribuiscono al bilancio dell'Universita' con erogazione di fondi non finalizzati allo svolgimento di specifiche attivita' didattiche o di ricerca. Il contributo deve essere non inferiore ad un ammontare fissato dal consiglio di amministrazione. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del rettore. Art. 12. Senato degli studenti 1. Il senato degli studenti e' un organismo garante dell'autonoma partecipazione degli studenti all'organizzazione dell'Ateneo. 2. Spetta al senato degli studenti: a) esprimere parere in merito al regolamento degli studenti e, per quanto di propria competenza, in merito al regolamento generale di Ateneo e al regolamento didattico di Ateneo; b) formulare al senato accademico proposte, ivi comprese quelle per l'effettuazione di indagini conoscitive e di verifica, in materia di ordinamenti didattici, organizzazione delle attivita' didattiche, organizzazione di servizi didattici complementari e degli altri servizi universitari, tutorato, diritto allo studio; c) deliberare le regole generali da applicarsi nell'Ateneo per lo svolgimento delle attivita' formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero, di cui all'art. 2 del presente statuto, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia; 3. Sulle proposte di cui al punto b) del comma 2, il senato accademico deve pronunciarsi con deliberazione motivata. Le delibere di cui al punto c) del comma 2, sono approvate, per le parti di rispettiva competenza, dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione. 4. Il senato degli studenti dura in carica due anni. Esso e' composto da quattro rappresentanti degli studenti per ciascuna facolta' designati dall'insieme dei rappresentanti degli studenti della stessa. Nel regolamento degli studenti sono contenute le procedure di convocazione e le norme di funzionamento del senato degli studenti. Art. 13. Direttore amministrativo 1. Il direttore amministrativo e' capo degli uffici e dei servizi centrali di Ateneo ed esplica, anche in relazione agli esiti del controllo di gestione, una generale attivita' di indirizzo, direzione e controllo nei confronti del personale tecnico-amministrativo. Gli altri dirigenti collaborano con il direttore amministrativo con compiti di integrazione funzionale per le strutture operanti su ambiti connessi. 2. Al direttore amministrativo potra' essere riconosciuta la qualifica di dirigente generale nel rispetto di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 6 e 15 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modifiche ed integrazioni. Art. 14. Nomina del direttore amministrativo 1. Il direttore amministrativo e' nominato, su proposta del rettore, con delibera del consiglio di amministrazione. 2. L'incarico di direttore amministrativo e' attribuito ai dirigenti della stessa universita' o di altra sede universitaria, ovvero di altra amministrazione pubblica, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza. 3. L'incarico e' a tempo determinato e puo' essere rinnovato. Art. 15. Accesso alla qualifica di dirigente, funzioni e competenze dirigenziali 1. Con apposito regolamento, approvato dal consiglio di amministrazione previo parere del senato accademico, dovranno essere stabiliti termini e modalita' per lo svolgimento dei concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente. 2. Fatte salve le competenze espressamente attribuite dalla legge e dal presente statuto ad altri organi dell'Universita', spettano ai dirigenti, ai sensi degli articoli 17 e 27 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le seguenti competenze: attuazione dei programmi e perseguimento degli obiettivi stabiliti dagli organi che esercitano i poteri di governo, di indirizzo e di direttiva (rettore, consiglio di amministrazione, senato accademico, ecc.) nel rispetto delle direttive generali e sotto il controllo periodico degli organi di valutazione della gestione amministrativa, tecnica e finanziaria; emanazione degli atti di gestione finanziaria di competenza dell'amministrazione centrale ed, in particolare, assunzione degli impegni di spesa per i capitoli di pertinenza, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, definizione delle procedure ed emanazione degli atti di spesa; emanazione degli atti che comportano trasformazioni patrimoniali previa autorizzazione degli organi di governo delle istituzioni universitarie; predisposizione degli schemi contrattuali e stipula delle convenzioni non comprese tra quelle attribuite al rettore dal precedente art. 9, lettera c), e tra quelle attribuite al consiglio di amministrazione dal precedente art. 11, lettera e), e cura della esecuzione delle stesse; emanazione di atti ricognitivi quali attestazioni e certificazioni; esecuzione di deliberazioni assunte dagli organi di governo delle istituzioni universitarie; nomina dei responsabili degli uffici e assegnazione del personale; determinazione dell'orario di servizio e di lavoro; determinazione dei criteri generali di organizzazione degli uffici, in conformita' alle direttive impartite dal consiglio di amministrazione; gestione del personale tecnico amministrativo, nonche' esercizio del potere di vigilanza e di controllo sugli atti posti in essere e sull'attivita' svolta dal personale, attribuzione al personale dei trattamenti economici accessori, esercizio del potere disciplinare nei confronti del personale, fatte salve le competenze del rettore e della commissione di disciplina; esercizio del potere di richiesta di pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e di risposta agli organi di controllo sugli atti di propria competenza, di concerto con gli organi di governo. 3. I dirigenti, nell'ambito dei compiti loro attribuiti o delegati e secondo quanto stabilito dal successivo art. 16 operano a norma della legge, del presente statuto e del regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' in condizioni di autonomia e responsabilita' nell'organizzazione degli uffici e del lavoro della struttura loro affidata. Sono direttamente responsabili dell'attuazione, in termini di efficienza e di correttezza amministrativa degli obiettivi individuati dagli organi di governo dell'Ateneo, alla cui formulazione partecipano con attivita' istruttoria e di analisi e con autonome proposte. 4. I dirigenti sono tenuti a presentare al consiglio di amministrazione un programma annuale di attivita' che deve tradurre in termini operativi gli obiettivi stabiliti per l'attivita' didattica e scientifica e per l'acquisizione delle risorse e la migliore utilizzazione delle strutture esistenti. 5. Il programma di attivita' di cui al comma precedente e approvato dal consiglio di amministrazione, sentito l'ufficio per il controllo di gestione e il dirigente interessato, e costituisce il riferimento per la valutazione della responsabilita' dirigenziale. Art. 16. Responsabilita' dei dirigenti 1. I dirigenti e i titolari di funzioni equiparate sono responsabili dell'efficiente svolgimento delle attivita' cui sono preposti, con riguardo alla generale organizzazione del personale e dei mezzi, all'attuazione del programma annuale di attivita', alla continuita' nello svolgimento delle funzioni ordinarie e al raggiungimento degli obiettivi indicati dai programmi. 2. I dirigenti e gli altri funzionari competenti ad emanare atti con rilevanza esterna sono responsabili della tempestivita' e regolarita' degli atti da essa emanati. 3. Indipendentemente da eventuali specifiche azioni e sanzioni disciplinari, il consiglio di amministrazione puo' revocare anticipatamente le funzioni dirigenziali in caso di gravi irregolarita' nell'emanazione degli atti o persistente e rilevante inefficienza nello svolgimento delle attivita' o nel perseguimento degli obiettivi di azioni assegnati al settore di attivita', che non siano riconducibili a ragioni oggettive tempestivamente segnalate dal dirigente, insieme ad indicazioni sul loro superamento, in modo da consentire la predisposizione delle correzioni opportune nei programmi e negli strumenti previsionali dell'amministrazione. 4. La revoca delle funzioni dirigenziali e' disposta con atto motivato, previa contestazione all'interessato dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore. Art. 17. F a c o l t a' 1. Sono compiti della facolta': a) procedere alla destinazione e alla chiamata dei professori di ruolo dopo aver sentito i dipartimenti interessati; b) programmare e destinare le risorse didattiche nell'ambito delle deliberazioni assunte a riguardo dal senato accademico, sentiti i dipartimenti interessati; c) indirizzare e coordinare le attivita' didattiche; d) determinare la distribuzione dei compiti e del carico didattico dei professori di ruolo e dei ricercatori, nel rispetto della liberta' di insegnamento dei singoli, nonche', sentito il dipartimento di afferenza, autorizzare gli stessi alla fruizione di periodi di esclusiva attivita' di ricerca presso organismi scientifici, in Italia e all'estero; e) deliberare il regolamento di facolta' secondo le procedure di cui all'art. 31 del presente statuto; f) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio sulle modifiche del presente statuto di cui ai successivi articoli 37 e seguenti; g) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio su regolamenti di cui agli articoli 28, 29 e 31 del presente statuto; h) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio su quanto previsto alle lettere a), d), e), del primo comma dell'art. 10 del presente statuto; i) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme generali del vigente ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti. 2. Sono organi della facolta': a) il preside; b) il consiglio di facolta'; c) il consiglio di presidenza. 3. Il preside rappresenta la facolta', convoca e presiede il consiglio di facolta' e il consiglio di presidenza e ne rende esecutive le deliberazioni. Ha la vigilanza sulle attivita' didattiche che fanno capo alla facolta'. Il preside e' eletto, dai componenti il consiglio di facolta', tra i professori di prima fascia a tempo pieno, ed e' nominato con decreto del rettore. Il preside dura in carica quattro anni, il mandato puo' essere iterato una sola volta. L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione si procedera' con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. E' eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parita' di voti, il piu' anziano di ruolo. Le modalita' per lo svolgimento delle elezioni del preside sono contenute nel regolamento di facolta'. Il preside designa tra i professori di ruoli di prima fascia un preside vicario che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. Il preside vicario e' nominato dal rettore. 4. Il consiglio di facolta' delibera sulle materie di competenza della facolta' come individuate al precedente comma 1. Esso e' convocato dal preside in via ordinaria ogni due mesi e in via straordinaria quando occorra, ovvero ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi membri. Le procedure di convocazione e le norme di funzionamento del consiglio di facolta' sono fissate dal regolamento di facolta'. Il consiglio di facolta' e' composto dai professori di ruolo e fuori ruolo, da rappresentanti dei ricercatori e da rappresentanti degli studenti. Il numero dei rappresentanti e' determinato dal regolamento di Ateneo. Il regolamento di facolta' prevedera' a quale tipo di deliberazione potra' partecipare, con voto deliberativo, ciascuna delle categorie componenti; in ogni caso, gli studenti partecipano a tutte le deliberazioni, ad eccezione di quelle concernenti la destinazione a concorso dei posti, le dichiarazioni di vacanza, le chiamate e le questioni relative alle persone dei professori e dei ricercatori. I criteri di individuazione delle rappresentanze e le relative procedure di elettorato sono fissate dal regolamento di facolta'. 5. Il consiglio di presidenza e' un organo di coordinamento delle istanze e delle proposte provenienti dai corsi di laurea e di diploma istituiti presso la facolta'. Il consiglio di presidenza e' composto da un rappresentante di ciascuna commissione istruttoria permanente eletta dalla facolta' per ciascun corso di laurea o di diploma. La composizione, le modalita' di elezione, il funzionamento e i compiti delle commissioni istruttorie permanenti sono indicati nel regolamento di facolta'. Il mandato delle commissioni e del consiglio coincide con quello del preside. La presidenza di facolta' viene considerata un centro secondario di spesa. Art. 18. Scuole di specializzazione e scuole dirette a fini speciali 1. Le modalita' per l'istituzione e il funzionamento delle scuole di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali sono contenute, per quanto non stabilito dalla legge, nel regolamento didattico di Ateneo e nel regolamento delle singole scuole. Le scuole prevedono, comunque, un consiglio di scuola e un direttore. Art. 19. Dipartimenti 1. Il dipartimento e' struttura organizzativa di uno o piu' settori di ricerca omogenei per fini o per metodo. Sono compiti del dipartimento: a) promuovere e coordinare le attivita' di ricerca istituzionali nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca, ove non partecipi a programmi di ricerca comuni; b) svolgere attivita' di ricerca e di consulenza su contratti e convenzioni; c) concorrere, sulla base delle indicazioni dei consiglio di facolta', allo svolgimento delle attivita' didattiche, soprattutto di quelle relative ai corsi di dottorato di ricerca; d) deliberare il regolamento di dipartimento secondo le procedure indicate nell'art. 32 del presente statuto; e) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio sulle modifiche del presente statuto; f) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio sui regolamenti di cui agli articoli 28 e 29 del presente statuto; g) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio su quanto previsto alle lettere a), d), e) del primo comma dell'art. 10 e alle lettere a), b), d) del primo comma dell'art. 13 del presente statuto; h) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme generali del vigente ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti. 2. Al dipartimento afferiscono i professori e i ricercatori; al dipartimento e' assegnato personale amministrativo e tecnico, dei settori di ricerca e delle attivita' connesse al dipartimento. Ai singoli professori e ricercatori e' garantita la possibilita' di opzione fra piu' dipartimenti; le modalita' per l'esercizio di tale opzione sono previste nel regolamento generale di Ateneo. 3. Sono organi del dipartimento: a) il direttore; b) il consiglio; c) la giunta. 4. Il direttore ha la rappresentanza del dipartimento, presiede il consiglio e la giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati; con la collaborazione della giunta, promuove le attivita' del dipartimento, vigila sull'osservanza, nell'ambito del dipartimento, delle leggi, dello statuto e dei regolamenti; tiene i rapporti con gli organi accademici, esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti. Il direttore e' eletto tra i professori di prima fascia a tempo pieno dai componenti il consiglio ed e' nominato con decreto del rettore. Il direttore dura in carica quattro anni e il mandato coincide con quello del senato accademico. L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni; in caso di mancata elezione si procedera' con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. E' eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parita' di voti, il piu' anziano di ruolo. Le modalita' per la votazione sono contenute nel regolamento di dipartimento. Il direttore designa tra i professori di prima fascia un sostituto che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. Il direttore vicario e' nominato con decreto del rettore. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo il direttore e' coadiuvato dal segretario amministrativo. Il segretario amministrativo e' assegnato dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, sentito il consiglio di dipartimento. 5. Il consiglio e' l'organo che programma e gestisce le attivita' del dipartimento. Fanno parte del consiglio i professori di ruolo, i ricercatori e il segretario amministrativo. Ne fanno parte, inoltre, una rappresentanza del personale tecnico e amministrativo e degli studenti iscritti ai corsi di dottorato afferenti al dipartimento. Le modalita' di funzionamento del consiglio e di designazione delle rappresentanze sono contenute nel regolamento del dipartimento. Il consiglio puo' delegare specifici poteri alla giunta. Il regolamento di dipartimento prevedera' a quale tipo di deliberazione potra' partecipare, con voto deliberativo, ciascuna delle categorie componenti. 6. La giunta e' un organo esecutivo che coadiuva il direttore. Ne fanno parte professori di ruolo, ricercatori, personale tecnico ed amministrativo ed il segretario amministrativo. La composizione della giunta, la durata del suo mandato, le modalita' di elezione e di funzionamento sono normati dal regolamento di dipartimento. 7. E' istituito il consiglio dei direttori di dipartimento quale organo consultivo del rettore, del senato accademico e del consiglio di amministrazione, i cui compiti sono fissati dal regolamento di Ateneo. Art. 20. Centri interdipartimentali di ricerca Per attivita' di ricerca di rilevante impegno, che si esplichino su progetti di durata pluriennale e che coinvolgano le attivita' di piu' dipartimenti, il senato accademico puo' deliberare la costituzione di centri interdipartimentali di ricerca. Le risorse finanziarie e di spazi ed il personale per lo svolgimento dell'attivita', devono essere garantite dai dipartimenti afferenti al centro. Le modalita' per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei centri sono contenute nel regolamento generale di Ateneo. Art. 21. Centri di servizio Per fornire servizi di particolare complessita' e di interesse generale per i dipartimenti e per l'amministrazione dell'Universita', il senato accademico ed il consiglio di amministrazione possono deliberare, per la parte di loro competenza, la costituzione di centri di servizio, di Ateneo o interdipartimentali. Le proposte di istituzione e le modalita' per l'organizzazione e il funzionamento dei centri sono contenute nel regolamento generale di Ateneo. Art. 22. Strutture tecniche e amministrative L'organizzazione funzionale delle aree e dei servizi e' deliberata dal consiglio di amministrazione nell'ambito della normativa vigente. Art. 23. Comitato per la valutazione della didattica 1. Il comitato per la valutazione della didattica ha il compito di organizzare e sovrintendere al funzionamento di un osservatorio permanente che analizzi e valuti la funzionalita' delle strutture didattiche, sulla base di indicatori tratti da studi nazionali e internazionali sull'argomento. 2. Il comitato e' composto da un numero uguale di professori di ruolo e di studenti dell'Ateneo, questi ultimi designati dal senato degli studenti all'interno del suo ambito. Gli altri membri sono designati su base elettiva. Il regolamento generale di Ateneo stabilisce la composizione, le norme per l'elezione dei membri e le norme generali di funzionamento del comitato. Art. 24. Comitato per la valutazione della ricerca 1. Il comitato per la valutazione della ricerca ha il compito di organizzare e sovrintendere al funzionamento di un osservatorio permanente che analizzi e valuti la funzionalita' delle strutture di ricerca, sulla base di indicatori tratti da studi nazionali e internazionali sull'argomento. 2. Il comitato e' composto da professori di ruolo e ricercatori dell'Ateneo. I membri sono designati su base elettiva. Il regolamento generale di Ateneo stabilisce la composizione, le norme per l'elezione dei membri e le norme generali del funzionamento del comitato. Art. 25. Ufficio per la valutazione della gestione amministrativa 1. L'ufficio per la valutazione della gestione amministrativa dell'Universita' ha il compito di valutare, anche attraverso verifiche a campione, l'efficacia dell'azione amministrativa, l'efficienza dei servizi, la funzionalita' dell'organizzazione amministrativa in genere, sulla base di indici nazionali di riferimento. 2. L'ufficio per la valutazione della gestione dell'Universita' e' composto dal direttore amministrativo, o un suo delegato, da un professore di ruolo dell'Ateneo, particolarmente esperto in diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione, da un rappresentante del personale tecnico e amministrativo scelto dal consiglio di amministrazione e da un rappresentante degli studenti scelti dal senato degli studenti tra quelli eletti nel consiglio di amministrazione. TITOLO III AUTONOMIA FINANZIARIA E CONTABILE Art. 26. Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' 1. I criteri della gestione finanziaria e contabile dell'Universita' sono disciplinati dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. 2. Il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' e' deliberato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal consiglio di amministrazione, sentiti il senato accademico, le facolta' e i dipartimenti. Esso e' emanato dal rettore con proprio decreto, espletate le procedure e decorsi i termini di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 6, commi 9, 10, 11. Art. 27. Centri di spesa 1. E' attribuita autonomia finanziaria e di spesa, nei limiti previsti dal regolamento di cui all'art. 26, ai dipartimenti, ai centri interdipartimentali, ai centri di servizio interdipartimentali e, previa delibera del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, ai centri di servizio di Ateneo. Sono centri secondari di spesa le presidenze delle facolta'. TITOLO IV AUTONOMIA REGOLAMENTARE Art. 28. Regolamento generale di Ateneo 1. Il regolamento generale di Ateneo fissa tutte le norme relative all'organizzazione dell'Universita'. Esso fissa, altresi', le modalita' di elezione degli organi centrali di governo di cui al titolo II e delle rappresentanze in essi presenti, salvo quanto previsto al successivo art. 26. 2. Il regolamento generale di Ateneo e' deliberato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione, i consigli di facolta', i consigli delle scuole, i consigli di dipartimento ed il senato degli studenti. Esso e' emanato dal rettore con proprio decreto, espletate le procedure e decorsi i termini di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 6, commi 9, 10, 11. Art. 29. Regolamento didattico di Ateneo 1. Ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge sugli ordinamenti didattici, il regolamento didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento degli studi di tutti i corsi per i quali l'Universita' rilascia i titoli di cui all'art. 2 del presente statuto. 2. Il regolamento didattico di Ateneo e' deliberato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal senato accademico su proposta delle strutture didattiche, ed e' emanato con decreto del rettore con le modalita' previste dal comma 1 dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Art. 30. Regolamento degli studenti 1. Il regolamento degli studenti fissa i criteri e le modalita' di elezione, convocazione e funzionamento relativi al senato degli studenti di cui al precedente art. 12, nonche' quelli relativi alla elezione delle rappresentanze studentesche negli altri organi dell'Universita' nei quali, per legge o per statuto, sia prevista la presenza di detta rappresentanza. 2. Il regolamento degli studenti e' deliberato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal senato accademico, sentito il senato degli studenti, ed e' emanato dal rettore con proprio decreto, espletate le procedure e trascorsi i termini di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 6, commi 6, 9, 10, 11. Art. 31. Regolamenti delle facolta', delle scuole di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali 1. I regolamenti delle facolta', delle scuole di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali disciplinano, nell'ambito delle attribuzioni e delle competenze di ciascuna di esse e nel rispetto delle norme poste al riguardo dal regolamento generale di Ateneo di cui al precedente art. 28, l'organizzazione delle procedure di funzionamento delle strutture a cui si riferiscono. Essi, inoltre, in conformita' al regolamento didattico di Ateneo, disciplinano quanto indicato dall'art. 11, comma 2, della legge sugli ordinamenti didattici. 2. I regolamenti della facolta', delle scuole di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali sono deliberati, a maggioranza assoluta dei componenti, dei consigli di tali strutture ed emanate dal rettore con proprio decreto. Essi, prima dell'emanazione, sono trasmessi al senato accademico il quale acquisira' il parere del consiglio di amministrazione per gli aspetti di carattere amministrativo e contabile. Il senato accademico, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimita' e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi i regolamenti sono emanati dal rettore. Il senato accademico puo', per una sola volta, rinviare i regolamenti all'organo proponente, indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi proponenti possono non conformarsi ai soli rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza dei due terzi dei componenti. Quando tale maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate. Art. 32. Regolamenti dei dipartimenti 1. I regolamenti dei dipartimenti disciplinano, nell'ambito delle attribuzioni e delle competenze di ciascuna di esse e nel rispetto delle norme poste al riguardo dal regolamento generale di Ateneo di cui al precedente art. 28, l'organizzazione e le procedure di funzionamento delle strutture a cui si riferiscono. 2. I regolamenti dei dipartimenti sono deliberati, a maggioranza assoluta dei componenti, dai consiglieri di tali strutture ed emanati dal rettore con proprio decreto. Essi, prima dell'emanazione, sono trasmessi al senato accademico il quale acquisira' il parere del consiglio di amministrazione per gli aspetti di carattere amministrativo e contabile. Il senato accademico, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimita' e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi i regolamenti sono emanati dal rettore. Il senato accademico puo', per una sola volta, rinviare i regolamenti all'organo proponente, indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi proponenti possono non conformarsi ai soli rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza dei due terzi dei componenti. Quando tale maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate. TITOLO V NORME FINALI E COMUNI Art. 33. Validita' delle deliberazioni 1. L'adunanza degli organi e' valida quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti aventi voto deliberativo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui sia diversamente disposto, a norma di legge o di statuto. 2. Nessuno puo' partecipare alla discussione di argomenti che lo riguardano personalmente ed esprimere su questi il proprio voto. Art. 34. Pubblicita' dei verbali e delle deliberazioni 1. I verbali delle adunanze degli organi dell'Universita' sono pubblici. E' garantito a chiunque ne abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi all'attivita' dell'Universita', a norma della legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 23 e seguenti, secondo le modalita' da queste stabilite. Art. 35. Norme, modalita' e requisiti per le designazioni elettive 1. Le designazioni elettive previste dal presente statuto avvengono a voto limitato. Ogni avente diritto potra' votare per non piu' di un terzo, arrotondato all'intero superiore, dei nominativi da designare. 2. La votazione per l'elezione del rettore, dei presidi e dei direttori di dipartimento e' valida se vi abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 3. Sei mesi prima della scadenza del mandato del rettore, dei presidi e dei direttori di dipartimento, le elezioni sono indette dal decano dei professori ordinari rispettivamente, dell'Universita', della facolta' e del dipartimento. Il decano provvede alla costituzione del seggio elettorale e alla designazione del suo presidente, nella persona di un professore di prima fascia. 4. La funzione del rettore, preside, direttore di dipartimento, membro del senato accademico, membro del consiglio di amministrazione, non puo' essere assunta per piu' di due mandati consecutivi. Nel caso di interruzione anticipata del mandato, il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione del mandato che e' stato interrotto. Ai fini del computo del numero dei mandati, quello incompleto e' computato solo se supera la meta' della durata normale. Una rielezione, dopo due mandati consecutivi, puo' avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato. 5. I professori di prima fascia che assumono la funzione di rettore, di preside di facolta' o di direttore di dipartimento devono aver esercitato l'opzione di tempo pieno o aver presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, da far valere in caso di nomina. I professori e i ricercatori confermati eletti nel consiglio di amministrazione devono aver esercitato l'opzione di tempo pieno o aver presentato una preventiva dichiarazione in tal senso, da far valere in caso di nomina e non possono ricoprire incarichi professionali conferiti dall'amministrazione. 6. I professori incaricati stabilizzati, al fine dell'elettorato attivo, sono equiparati ai professori associati. Gli assistenti del ruolo ad esaurimento, ai fini dell'elettorato attivo e passivo, sono equiparati ai ricercatori. 7. Col termine "personale tecnico ed amministrativo" si intende tutto il personale dell'area amministrativo-contabile, dell'area tecnico-scientifica, dell'area dei servizi generali tecnici ed ausiliari, dell'area socio-sanitaria, delle strutture di elaborazione dati e dell'area delle biblioteche. 8. Gli studenti eletti negli organi dell'Ateneo hanno un mandato di durata biennale. 9. L'elettorato attivo e passivo per la designazione delle rappresentanze studentesche comprende tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma e ai corsi delle scuole di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali. 10. La mancata designazione di una rappresentanza non pregiudica la validita' della costituzione dell'organo. 11. Nessuno puo' assumere piu' di una carica negli organi di ogni ordine e grado, salvo che ne sia membro di diritto a norma di legge o di statuto, con la sola eccezione di quei rappresentanti degli studenti nei consigli di facolta' che sono anche rappresentanti nel senato accademico. Art. 36. Inizio dell'anno accademico e decorrenza dei mandati 1. L'anno accademico ha inizio il 1 novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo. Eventuali diverse disposizioni per motivi di organizzazione didattica, saranno previste nel regolamento generale di Ateneo. 2. Tutti i mandati elettivi hanno decorrenza con l'inizio dell'anno accademico. Art. 37. Modifiche di statuto 1. Le modifiche dello statuto sono deliberate, a maggioranza assoluta dei componenti, dal senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione, le facolta' e i dipartimenti, nonche', per quanto di sua competenza, il senato degli studenti, possono sottoporre al senato accademico proposte di modifica del presente statuto. Su tali proposte il senato accademico deve pronunciarsi entro il termine di sessanta giorni. Art. 38. Emanazione dello Statuto e delle modifiche allo statuto 1. Lo statuto e le modifiche di statuto sono emanate dal rettore con proprio decreto secondo le procedure previste dall'art. 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168. Art. 39. Entrata in vigore dello statuto e delle modifiche di statuto 1. Lo statuto e' emanato dal rettore con proprio decreto ai sensi del comma 2 dell'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, ed entra in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Art. 40. Norma abrogativa 1. Con l'entrata in vigore del presente statuto cessano di avere efficacia per l'Universita' le norme emanate con disposizioni regolamentari o con fonti normative equivalenti o minori. TITOLO VI NORME TRANSITORIE Art. 41. 1. Per consentire la successione ordinata dei mandati dei vari organi di governo valgono, in prima applicazione, le seguenti norme: a) entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente statuto vengono indette le elezioni per la costituzione del consiglio di amministrazione nella nuova composizione prevista dallo stesso statuto, fino all'insediamento del predetto organo collegiale rimane in carica il consiglio di amministrazione nella sua attuale composizione; b) entro lo stesso termine previsto alla lettera a) vengono indette le elezioni per la costituzione del senato accademico nella nuova composizione prevista dallo stesso statuto, fino all'insediamento del predetto organo collegiale rimane in carica il senato accademico nella sua attuale composizione; c) il rettore, i presidi, i direttori di dipartimento egli altri organi rimangono in carica fino alla scadenza naturale del loro attuale mandato. 2. I mandati eventualmente espletati o in corso al momento dell'entrata in vigore del presente statuto non rientrano nel computo ai fini della non rieleggibilita'. 3. Fino all'approvazione dei nuovi regolamenti previsti dal presente statuto, continuano ad avere efficacia, per tutti gli organi dell'Ateneo, i regolamenti precedentemente approvati ed ancora in vigore. TABELLA A CENTRI ATTUALMENTE ISTITUITI PRESSO L'UNIVERSITA' Centro di studi avanzati per l'analisi funzionale e teorie dell'approssimazione. Centro interfacolta' per i servizi informatici e telematici. Centro di ateneo per le tecnologie educative e sistemi multimediali. Centro di servizi interdipartimentale di microscopia. Centro servizi didattici presidenza della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali. Centro servizi didattici presidenza della facolta' di agraria. Centro servizi didattici presidenza della facolta' di ingegneria. Centro servizi didattici presidenza della facolta' di lettere e filosofia. Centro interuniversitario di ricerca sulle frane e le erosioni. Centro di alti studi oraziani. Centro di ateneo per la ricerca e per le tecnologie nei campi dell'acquacoltura e della maricoltura. _________ TABELLA B FACOLTA' E SCUOLE ATTUALMENTE ISTITUITE NELL'UNIVERSITA' Facolta' Facolta' di scienze matematiche fisiche e naturali: corso di laurea in chimica; corso di laurea in matematica; corso di laurea in scienze geologiche. Facolta' di ingegneria: corso di laurea in ingegneria civile; corso di laurea in ingegneria edile; corso di laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio; corso di laurea in ingegneria elettronica; corso di diploma universitario in ingegneria dell'ambiente e delle risorse. Facolta' di leggere e filosofia: corso di laurea in lingue e letterature straniere; corso di laurea in lettere - indirizzo classico. Facolta' di agraria: corso di laurea in scienze agrarie; corso di laurea in scienze forestali; corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari; corso di laurea in scienze della produzione animale; corso di diploma universitario in produzioni vegetali; corso di diploma universitario in produzioni animali. Scuole di specializzazione Scuola di specializzazione in archeologia. Scuola di specializzazione in caprinicoltura. Scuola di specializzazione in colture protette. Scuola di specializzazione in irrigazione. Scuola di specializzazione in valorizzazione e conservazione degli ambienti agricoli e forestali. Scuole dirette a fini speciali Scuola diretta a fini speciali in tecnologie della produzione della carne. Scuola diretta a fini speciali in meccanizzazione agricola. Scuola diretta a fini speciali in agriturismo. TABELLA C DIPARTIMENTI ATTUALMENTE ISTITUITI NELL'UNIVERSITA' Dipartimento di chimica. Dipartimento di matematica. Dipartimento di architettura, pianificazione ed infrastrutture di trasporto. Dipartimento di ingegneria e fisica dell'ambiente. Dipartimento di strutture, geotecnica, geologia applicata all'ingegneria. Dipartimento di scienze storiche, linguistiche ed antropologiche. Dipartimento di studi letterari e filologici. Dipartimento di biologia, difesa e biotecnologie agro-forestali. Dipartimento di scienze delle produzioni animali. Dipartimento di tecnico-economico per la gestione del territorio agricolo-forestale. Dipartimento di produzione vegetale.