Art. 4.
  Le autorizzazioni che dovessero eventualmente risultare disponibili
nel corso del corrente anno, saranno ripartite nelle due graduatorie,
seguendone l'ordine, secondo  i  criteri  previsti  dall'art.  2  del
decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82.
   Roma, 8 aprile 1994
                                         Il direttore generale: DENTE