ALLEGATO Art. 4. Operativita' (Omissis). (Comma 5). Per lo svogimento della propria attivita' la Fondazione puo' valersi delle risorse della societa' bancaria conferitaria, fintanto che sia titolare di tale partecipazione previa regolamentazione su base contrattuale fra le parti. Art. 7. Soci: requisiti (Omissis). (Comma 4). Per essere ammesse in qualita' di soci, le persone fisiche devono avere piena capacita' civile, indiscussa probita' ed onorabilita' ai sensi delle normative vigenti in materia, annoverabili fra le persone piu' rappresentative nelle varie categorie economiche, professionali e culturali. (Omissis). Art. 12. Avviso di convocazione (Omissis). (Comma 4). L'amministratore delegato o altro dirigente o funzionario della "Cassa di risparmio di Citta' di Castello S.p.a." puo' partecipare con funzioni consultive all'assemblea, nel caso in cui tale ipotesi sia prevista nel contratto di cui all'ultimo comma dell'art. 4 del presente statuto. Art. 15. Consiglio di amministrazione (Comma 1). Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente, dal vice presidente e da nove consiglieri. (Comma 2). Il consiglio di amministrazione nomina nel proprio seno il presidente ed il vice presidente. (Comma 3). I consiglieri devono essere scelti tra i soci e vengono nominati dall'assemblea dei soci. (Comma 4). Il presidente, il vice presidente ed i consiglieri devono possedere i requisiti di esperienza ed onorabilita' previsti dalle normative vigenti in materia. (Omissis). Art. 16. Durata nomine consiglieri (Comma 1). Tutti i componenti il consiglio di amministrazione, compreso il presidente ed il vice presidente, durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. (Omissis). Art. 17. Poteri del consiglio di amministrazione (Omissis). (Comma 2). Il consiglio puo' delegare al presidente, a chi ne fa le veci, ad altri amministratori, ai dirigenti ed al personale dipendente il compimento di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione determinandone i limiti. Art. 18. Riunioni e deliberazioni del consiglio di amministrazione (Omissis). (Comma 10). L'amministratore delegato o altro dirigente o funzionario della "Cassa di Risparmio di Citta' di Castello S.p.a." puo' partecipare con funzioni consultive alle riunioni del consiglio di amministrazione, nel caso in cui tale ipotesi sia prevista nel contratto di cui all'ultimo comma dell'art. 4 del presente statuto. (Comma 11). I verbali delle sedute del consiglio di amministrazione, sono redatti dal segretario e sono firmati dal presidente o dal segretario stesso. (Comma 12). La funzione di segretario puo' essere svolta da un consigliere di amministrazione della Fondazione o da un funzionario o dirigente della Cassa di Risparmio di Citta' di Castello S.p.a. (Omissis). Art. 19. Presidente (Omissis). (Comma 5). Il presidente puo' delegare la rappresentanza della Fondazione di volta in volta e per singoli atti, ovvero, con il parere favorevole del consiglio di amministrazione, in via continuativa ed anche per categorie di atti, a componenti il consiglio di amministrazione, ai dirigenti ed al personale dipendente. (Omissis). Art. 20. Collegio sindacale (Comma 1). Il collegio sindacale e' composto di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalla legge n. 218/1990, dal decreto-legge n. 356/1990, dal presente statuto e, in quanto applicabili, dagli articoli 2403, 2405 e 2407 del codice civile. (Comma 2). Ad esse si applicano le normative vigenti in materia di requisiti di onorabilita'. (Comma 3). I sindaci sono nominati dall'assemblea dei soci che elegge anche il presidente del collegio sindacale. (Comma 4). Almeno uno dei sindaci deve essere scelto fra gli iscritti nel ruolo previsto per i sindaci di societa' per azioni. (Omissis).