(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                               Art. 4.
                            Operativita'
   (Omissis).
   (Comma 5). Per lo svogimento della propria attivita' la Fondazione
puo' valersi delle  risorse  della  societa'  bancaria  conferitaria,
fintanto   che   sia   titolare   di   tale   partecipazione   previa
regolamentazione su base contrattuale fra le parti.
                               Art. 7.
                           Soci: requisiti
   (Omissis).
   (Comma 4). Per essere ammesse in  qualita'  di  soci,  le  persone
fisiche  devono  avere piena capacita' civile, indiscussa probita' ed
onorabilita'  ai  sensi   delle   normative   vigenti   in   materia,
annoverabili   fra   le  persone  piu'  rappresentative  nelle  varie
categorie economiche, professionali e culturali.
   (Omissis).
                              Art. 12.
                       Avviso di convocazione
   (Omissis).
   (Comma  4).  L'amministratore  delegato  o   altro   dirigente   o
funzionario  della  "Cassa di risparmio di Citta' di Castello S.p.a."
puo' partecipare con funzioni consultive all'assemblea, nel  caso  in
cui  tale  ipotesi sia prevista nel contratto di cui all'ultimo comma
dell'art. 4 del presente statuto.
                              Art. 15.
                    Consiglio di amministrazione
   (Comma  1).  Il  consiglio  di  amministrazione  e'  composto  dal
presidente, dal vice presidente e da nove consiglieri.
   (Comma 2). Il consiglio di amministrazione nomina nel proprio seno
il presidente ed il vice presidente.
   (Comma 3). I consiglieri devono essere scelti tra i soci e vengono
nominati dall'assemblea dei soci.
   (Comma  4).  Il  presidente,  il  vice presidente ed i consiglieri
devono possedere i requisiti di esperienza ed  onorabilita'  previsti
dalle normative vigenti in materia.
   (Omissis).
                              Art. 16.
                      Durata nomine consiglieri
   (Comma  1).  Tutti  i  componenti il consiglio di amministrazione,
compreso il presidente  ed  il  vice  presidente,  durano  in  carica
quattro anni e possono essere rieletti.
   (Omissis).
                              Art. 17.
               Poteri del consiglio di amministrazione
   (Omissis).
   (Comma  2).  Il consiglio puo' delegare al presidente, a chi ne fa
le veci, ad  altri  amministratori,  ai  dirigenti  ed  al  personale
dipendente  il  compimento  di  atti  di  ordinaria  e  straordinaria
amministrazione determinandone i limiti.
                              Art. 18.
      Riunioni e deliberazioni del consiglio di amministrazione
   (Omissis).
   (Comma   10).   L'amministratore  delegato  o  altro  dirigente  o
funzionario della "Cassa di Risparmio di Citta' di  Castello  S.p.a."
puo'  partecipare con funzioni consultive alle riunioni del consiglio
di amministrazione, nel caso in cui tale  ipotesi  sia  prevista  nel
contratto di cui all'ultimo comma dell'art. 4 del presente statuto.
   (Comma   11).   I   verbali   delle   sedute   del   consiglio  di
amministrazione, sono redatti  dal  segretario  e  sono  firmati  dal
presidente o dal segretario stesso.
   (Comma  12).  La  funzione  di segretario puo' essere svolta da un
consigliere di amministrazione della Fondazione o da un funzionario o
dirigente della Cassa di Risparmio di Citta' di Castello S.p.a.
   (Omissis).
                              Art. 19.
                             Presidente
   (Omissis).
   (Comma 5). Il presidente puo'  delegare  la  rappresentanza  della
Fondazione  di  volta  in  volta  e  per singoli atti, ovvero, con il
parere  favorevole  del  consiglio   di   amministrazione,   in   via
continuativa  ed  anche  per  categorie  di  atti,  a  componenti  il
consiglio  di  amministrazione,  ai   dirigenti   ed   al   personale
dipendente.
   (Omissis).
                              Art. 20.
                         Collegio sindacale
   (Comma 1). Il collegio sindacale e' composto di tre sindaci con le
attribuzioni  stabilite dalla legge n. 218/1990, dal decreto-legge n.
356/1990, dal  presente  statuto  e,  in  quanto  applicabili,  dagli
articoli 2403, 2405 e 2407 del codice civile.
   (Comma 2). Ad esse si applicano le normative vigenti in materia di
requisiti di onorabilita'.
   (Comma  3).  I  sindaci  sono nominati dall'assemblea dei soci che
elegge anche il presidente del collegio sindacale.
   (Comma 4). Almeno uno dei  sindaci  deve  essere  scelto  fra  gli
iscritti nel ruolo previsto per i sindaci di societa' per azioni.
   (Omissis).