Art. 11.
                   Programmi e servizi informativi
  1.  I  concessionari  privati  per  la  radiodiffusione  sonora   e
televisiva  in  ambito  nazionale,  i  soggetti  autorizzati ai sensi
dell'art. 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonche' i
soggetti che comunque esercitano in  qualunque  ambito  attivita'  di
radiodiffusione sonora e televisiva anche ai sensi dell'art. 32 della
legge  6  agosto  1990, n. 223, e successive proroghe e integrazioni,
sono tenuti a garantire la parita' di trattamento tra gli interessati
nei programmi e servizi di  informazione  elettorale;  sono  altresi'
tenuti    ad    assicurare    la    completezza   e   l'imparzialita'
dell'informazione.
  2. Nel complesso dei programmi e dei servizi informativi elettorali
deve essere globalmente destinato un tempo analogo alle liste  ovvero
ai  candidati alla carica di sindaco o di presidente della provincia,
ovvero ai candidati al consiglio comunale o al consiglio provinciale,
di un medesimo collegio secondo un criterio  di  non  discriminazione
riferito   sia   alle   fasce  orarie  di  messa  in  onda  sia  alla
distribuzione dei tempi dedicati ai diversi interessati,  assicurando
l'equa  distribuzione  del tempo, in particolare, negli ultimi giorni
prima delle votazioni.
  3. Nei servizi e programmi di informazione, che trattino  questioni
di  rilievo  ai  fini  della  competizione  elettorale,  deve  essere
assicurata la rappresentazione, in modo corretto  e  completo,  delle
diverse  posizioni  ovvero  delle  diverse  valutazioni e proposte di
tutti i soggetti competitori. Rimane salva la liberta' di commento  e
di  critica  che,  in  una  chiara  distinzione  tra l'informazione e
l'opinione,  salvaguardi  comunque  il   rispetto   degli   anzidetti
fondamentali principi.
  4.  A  decorrere dal trentesimo giorno precedente la data di inizio
delle votazioni, la presenza di candidati,  esponenti  di  partiti  e
movimenti  politici,  membri  del  Governo,  delle  giunte e consigli
regionali e degli enti locali puo' essere ammessa nelle  trasmissioni
informative   riconducibili   alla  responsabilita'  di  una  testata
giornalistica,  registrata  secondo  le  disposizioni  del  comma   1
dell'art.  10  della  legge  6  agosto  1990,  n. 223, solo in quanto
risponda all'esigenza di assicurare la completezza e  l'imparzialita'
dell'informazione.  In tutte le altre trasmissioni, diverse da quelle
di propaganda elettorale disciplinate nella sezione I del capo II del
presente atto, e' vietata la presenza dei soggetti anzidetti.
  5. In ogni caso  non  si  considera  presenza  in  trasmissione  la
ripresa dei soggetti di cui al comma 4 nel corso di una telecronaca o
di  un programma di intrattenimento ove tale ripresa sia occasionale,
non  ripetuta  e  tecnicamente  non   evitabile   senza   pregiudizio
dell'integrita'   della   trasmissione  e  comunque  rimanga  escluso
qualsiasi intervento personale o citazione dei soggetti medesimi.