Art. 11. Programmi e servizi informativi 1. I concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale, i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonche' i soggetti che comunque esercitano in qualunque ambito attivita' di radiodiffusione sonora e televisiva anche ai sensi dell'art. 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive proroghe e integrazioni, sono tenuti a garantire la parita' di trattamento tra gli interessati nei programmi e servizi di informazione elettorale; sono altresi' tenuti ad assicurare la completezza e l'imparzialita' dell'informazione. 2. Nel complesso dei programmi e dei servizi informativi elettorali deve essere globalmente destinato un tempo analogo alle liste ovvero ai candidati alla carica di sindaco o di presidente della provincia, ovvero ai candidati al consiglio comunale o al consiglio provinciale, di un medesimo collegio secondo un criterio di non discriminazione riferito sia alle fasce orarie di messa in onda sia alla distribuzione dei tempi dedicati ai diversi interessati, assicurando l'equa distribuzione del tempo, in particolare, negli ultimi giorni prima delle votazioni. 3. Nei servizi e programmi di informazione, che trattino questioni di rilievo ai fini della competizione elettorale, deve essere assicurata la rappresentazione, in modo corretto e completo, delle diverse posizioni ovvero delle diverse valutazioni e proposte di tutti i soggetti competitori. Rimane salva la liberta' di commento e di critica che, in una chiara distinzione tra l'informazione e l'opinione, salvaguardi comunque il rispetto degli anzidetti fondamentali principi. 4. A decorrere dal trentesimo giorno precedente la data di inizio delle votazioni, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali puo' essere ammessa nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilita' di una testata giornalistica, registrata secondo le disposizioni del comma 1 dell'art. 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223, solo in quanto risponda all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialita' dell'informazione. In tutte le altre trasmissioni, diverse da quelle di propaganda elettorale disciplinate nella sezione I del capo II del presente atto, e' vietata la presenza dei soggetti anzidetti. 5. In ogni caso non si considera presenza in trasmissione la ripresa dei soggetti di cui al comma 4 nel corso di una telecronaca o di un programma di intrattenimento ove tale ripresa sia occasionale, non ripetuta e tecnicamente non evitabile senza pregiudizio dell'integrita' della trasmissione e comunque rimanga escluso qualsiasi intervento personale o citazione dei soggetti medesimi.