Art. 12.
                  Conservazione delle registrazioni
  1. I soggetti di  cui  all'art.  5  sono  tenuti  a  conservare  la
registrazione  sia  delle comunicazioni preventive di cui allo stesso
articolo sia delle trasmissioni di  propaganda  elettorale  oltre  il
termine  di  cui  all'art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n.
223, e per la durata di un anno.