Art. 12. Conservazione delle registrazioni 1. I soggetti di cui all'art. 5 sono tenuti a conservare la registrazione sia delle comunicazioni preventive di cui allo stesso articolo sia delle trasmissioni di propaganda elettorale oltre il termine di cui all'art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e per la durata di un anno.