Art. 13.
                        Vigilanza e controllo
  1. Nell'ambito della loro competenza  territoriale,  ai  sensi  del
comma  4 dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i comitati
regionali per i servizi radiotelevisivi  assicurano  la  corretta  ed
uniforme  applicazione  della  normativa  in materia di comunicazione
elettorale e provvedono a:
    a)  verificare  i  modi  di  definizione  dei   calendari   delle
trasmissioni  di  propaganda  elettorale,  anche secondo le eventuali
esigenze di alternanza in ragione del numero dei  collegi  elettorali
interessati  dall'area  di  diffusione  delle  emittenti,  nonche' il
rispetto dei calendari medesimi;
    b)  presenziare  agli  eventuali   sorteggi   previsti   per   la
definizione  dell'ordine  di  successione dei candidati, delle liste,
dei gruppi di candidati nelle  varie  trasmissioni  nonche'  ad  ogni
altro  sorteggio  previsto  nei  codici di autoregolamentazione delle
singole emittenti per la disciplina di qualsiasi altro aspetto  delle
trasmissioni di propaganda;
    c)  verificare la corretta e trasparente applicazione dei criteri
enunciati  nel  codice  di  autoregolamentazione  per  la   eventuale
presenza della stampa nelle trasmissioni di propaganda;
    d)  verificare  il  rispetto  delle  disposizioni  dettate per la
concessionaria del servizio pubblico dalla  commissione  parlamentare
per  l'indirizzo  generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
nonche' delle disposizioni dettate per  l'emittenza  privata  con  il
presente atto.
  2.  I  comitati  regionali  segnalano prontamente al Garante per la
radiodiffusione e l'editoria i  casi  di  violazione,  da  parte  dei
soggetti  di  cui  all'art.  5,  delle  prescrizioni  della  legge 10
dicembre 1993, n. 515, e delle disposizioni dettate con  il  presente
atto;  segnalano  inoltre  allo  stesso  Garante  ed alla commissione
parlamentare per l'indirizzo generale  e  la  vigilanza  dei  servizi
radiotelevisivi le violazioni, da parte della concessionaria pubblica
del  servizio  radiotelevisivo, delle prescrizioni della legge citata
nonche' di quelle dettate dalla commissione.
  3. Nell'ipotesi  di  emittenti  che  servono  aree  ricomprese  nel
territorio di piu' regioni, i comitati interessati procedono d'intesa
all'esercizio dei compiti loro demandati.
  4. Le disposizioni dei precedenti commi debbono intendersi riferite
ai  comitati  provinciali  per i servizi radiotelevisi delle province
autonome di Trento  e  Bolzano,  per  quanto  concerne  i  rispettivi
territori.
  5. I responsabili degli organi periferici del Ministero delle poste
e  delle  telecomunicazioni  collaborano, a richiesta, con i comitati
regionali per i servizi radiotelevisivi e procedono comunque, in modo
autonomo, a segnalare senza indugio al Garante  le  violazioni  delle
norme di cui al comma 2.