Art. 14.
                  Accesso agli spazi di propaganda
  1. La concessione di uno spazio per propaganda  elettorale  ad  una
lista,  ad  un candidato alla carica di sindaco o di presidente della
provincia ovvero a un candidato al consiglio comunale o al  consiglio
provinciale  determina in applicazione delle disposizioni della legge
10 dicembre 1993, n. 515, l'obbligo di consentire  rispettivamente  a
tutte  le  altre  liste ed a tutti gli altri candidati alla carica di
sindaco o di presidente della provincia  ovvero  a  tutti  gli  altri
candidati  al consiglio comunale o al consiglio provinciale che siano
impegnati  nella  competizione  elettorale  nel  medesimo   collegio,
l'accesso  ad  analogo  spazio  di propaganda elettorale ad identiche
condizioni.