Art. 19. Divieto di sondaggi 1. Ai sensi dell'art. 6 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nei quindici giorni precedenti la data delle elezioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto, e' vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori. 2. La diffusione e la pubblicazione dei risultati, anche parziali, dei sondaggi per le elezioni devono essere accompagnate dalle seguenti indicazioni della cui veridicita' e' responsabile il soggetto che realizza il sondaggio: a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si e' avvalso; b) committente ed acquirenti; c) numero delle persone interpellate e universo di riferimento; d) domande rivolte; e) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda; f) criteri seguiti per l'individuazione del campione; g) date in cui e' stato realizzato il sondaggio; h) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati. 3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 commessa sino all'apertura dei seggi elettorali e' sanzionata in via amministrativa dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai sensi dell'art. 15, comma 4, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e dell'art. 20 del presente atto. La violazione delle medesime disposizioni commessa durante lo svolgimento delle votazioni e' sanzionata penalmente a norma dell'art. 1 del decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 88, convertito con la legge 24 febbraio 1994, n. 127; il giudice penale applica inoltre le sanzioni amministrative pecuniarie.