Art. 19.
                         Divieto di sondaggi
  1. Ai sensi dell'art. 6 della legge 10 dicembre 1993, n.  515,  nei
quindici  giorni  precedenti  la  data  delle  elezioni  e  fino alla
chiusura delle operazioni di voto,  e'  vietato  rendere  pubblici  o
comunque  diffondere  i  risultati di sondaggi demoscopici sull'esito
delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori.
  2. La diffusione e la pubblicazione dei risultati, anche  parziali,
dei  sondaggi  per  le  elezioni  devono  essere  accompagnate  dalle
seguenti  indicazioni  della  cui  veridicita'  e'  responsabile   il
soggetto che realizza il sondaggio:
    a)  soggetto  che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con
altri, le collaborazioni di cui si e' avvalso;
    b) committente ed acquirenti;
    c) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
    d) domande rivolte;
    e) percentuale  delle  persone  che  hanno  risposto  a  ciascuna
domanda;
    f) criteri seguiti per l'individuazione del campione;
    g) date in cui e' stato realizzato il sondaggio;
    h)  metodo  di  raccolta delle informazioni e di elaborazione dei
dati.
  3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 commessa sino
all'apertura dei seggi elettorali e' sanzionata in via amministrativa
dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria  ai  sensi  dell'art.
15, comma 4, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e dell'art. 20 del
presente  atto.  La  violazione  delle medesime disposizioni commessa
durante lo svolgimento delle votazioni  e'  sanzionata  penalmente  a
norma   dell'art.  1  del  decreto-legge  4  febbraio  1994,  n.  88,
convertito con la legge 24 febbraio 1994, n. 127; il  giudice  penale
applica inoltre le sanzioni amministrative pecuniarie.