Art. 20. Repressione delle violazioni 1. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, per la violazione della legge medesima ovvero delle disposizioni dettate dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza per la concessionaria del servizio pubblico ovvero delle disposizioni dettate con il presente atto, non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Esse si applicano ai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1, al comma 1 dell'art. 5 ed all'art. 11 nonche' a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni. 2. Con salvezza delle sanzioni pecuniarie, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, in caso di violazioni da parte di emittenti radiotelevisive, diffida immediatamente al ripristino delle condizioni dovute, indicando termine e modalita' della relativa attuazione. Ove nel termine assegnato, che non puo' comunque eccedere i tre giorni, non vi sia stata ottemperanza, il Garante adotta un provvedimento impeditivo dell'attivita' di radiodiffusione e, nei casi piu' gravi, segnala la situazione al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per la revoca della concessione o dell'autorizzazione. In caso di violazione reiterata il Garante puo' adottare i provvedimenti impeditivi dell'attivita' di radiodiffusione senza necessita' di ulteriore diffida. Nei confronti delle emittenti prive di concessione o di autorizzazione il Garante ordina direttamente l'immediata disattivazione degli impianti a norma dell'art. 5 del decreto-legge 23 febbraio 1994, n. 129.