Art. 22. Accesso agli spazi di propaganda, per le elezioni al Parlamento europeo, delle testate o edizioni locali 1. Gli editori di testate locali, nonche' di giornali a diffusione nazionale per quanto concerne le edizioni locali o comunque le pagine locali, che intendano pubblicare propaganda elettorale devono assicurare l'accesso ai relativi spazi ai candidati ed alle liste presenti nella circoscrizione interessata dall'area di diffusione della singola testata o edizione locale, in condizioni di parita' tra i candidati e, rispettivamente, tra le liste della stessa circoscrizione elettorale. 2. Tenuto conto della possibilita' per l'elettore di esprimere preferenze nell'ambito della lista votata, il principio di parita' deve essere rispettato anche tra i candidati della stessa lista, ove questi facciano propaganda personale e non soltanto, in modo indistinto, per le liste di appartenenza.