Art. 22.
          Accesso agli spazi di propaganda, per le elezioni
       al Parlamento europeo, delle testate o edizioni locali
  1. Gli editori di testate locali, nonche' di giornali a  diffusione
nazionale per quanto concerne le edizioni locali o comunque le pagine
locali,   che   intendano  pubblicare  propaganda  elettorale  devono
assicurare l'accesso ai relativi spazi ai  candidati  ed  alle  liste
presenti  nella  circoscrizione  interessata  dall'area di diffusione
della singola testata o edizione locale, in condizioni di parita' tra
i  candidati  e,  rispettivamente,  tra   le   liste   della   stessa
circoscrizione elettorale.
  2.  Tenuto  conto  della  possibilita'  per l'elettore di esprimere
preferenze nell'ambito della lista votata, il  principio  di  parita'
deve  essere rispettato anche tra i candidati della stessa lista, ove
questi  facciano  propaganda  personale  e  non  soltanto,  in   modo
indistinto, per le liste di appartenenza.