Art. 24. Accesso alle trasmissioni di propaganda, per le elezioni al Parlamento europeo, delle emittenti locali 1. I soggetti di cui all'art. 5 nel consentire l'accesso agli spazi di propaganda delle emittenti locali da loro gestite ai candidati ed alle liste devono assicurare condizioni di parita' con riguardo alla stessa circoscrizione elettorale. 2. Tenuto conto delle possibilita' per l'elettore di esprimere preferenze nell'ambito della lista votata, il principio di parita' deve essere rispettato anche tra i candidati della stessa lista, ove questi facciano propaganda personale e non soltanto, in modo indistinto, per la lista di appartenenza.