Art. 24.
      Accesso alle trasmissioni di propaganda, per le elezioni
            al Parlamento europeo, delle emittenti locali
  1. I soggetti di cui all'art. 5 nel consentire l'accesso agli spazi
di propaganda delle emittenti locali da loro gestite ai candidati  ed
alle  liste devono assicurare condizioni di parita' con riguardo alla
stessa circoscrizione elettorale.
  2. Tenuto conto delle  possibilita'  per  l'elettore  di  esprimere
preferenze  nell'ambito  della  lista votata, il principio di parita'
deve essere rispettato anche tra i candidati della stessa lista,  ove
questi   facciano  propaganda  personale  e  non  soltanto,  in  modo
indistinto, per la lista di appartenenza.