Art. 25. Accesso alle trasmissioni di propaganda, per le elezioni al Parlamento europeo, delle emittenti nazionali 1. I soggetti di cui all'art. 5 devono consentire l'accesso agli spazi di propaganda delle emittenti in ambito nazionale da loro gestite ai partiti ed ai movimenti politici in condizioni di parita' tra di loro. Ove intendano consentire l'accesso anche alle categorie di interessati di cui all'art. 24, debbono tener conto, ai fini del rispetto delle condizioni di parita', delle possibili diverse valenze delle candidature e dei messaggi di propaganda nell'ambito nazionale di diffusione dei programmi, in relazione sia alla circostanza che un candidato puo' aver presentato la sua candidatura in piu' circoscrizioni elettorali, sia alla circostanza che all'elettore e' offerta la possibilita' di manifestare preferenze nell'ambito della lista votata. 2. Fermo quanto precisato nell'art. 24, comma 2, e' necessario rispettare il principio di parita' nei confronti di tutti i candidati inclusi in tutte le liste delle circoscrizioni in cui e' presente il candidato che sia stato ammesso a titolo personale ad uno spazio di propaganda: se tali candidati sono a loro volta anche candidati in liste di circoscrizioni diverse, sussiste l'ulteriore necessita' di rispettare il principio di parita' nei confronti ancora dei candidati di queste ultime circoscrizioni e cosi' via progressivamente. Nel codice di autoregolamentazione devono essere indicati i meccanismi di garanzia che assicurano il rispetto delle regole di pari opportunita' in sede attuativa.