Art. 25.
      Accesso alle trasmissioni di propaganda, per le elezioni
          al Parlamento europeo, delle emittenti nazionali
  1. I soggetti di cui all'art. 5 devono  consentire  l'accesso  agli
spazi  di  propaganda  delle  emittenti  in  ambito nazionale da loro
gestite ai partiti ed ai movimenti politici in condizioni di  parita'
tra  di loro. Ove intendano consentire l'accesso anche alle categorie
di interessati di cui all'art. 24, debbono tener conto, ai  fini  del
rispetto delle condizioni di parita', delle possibili diverse valenze
delle  candidature e dei messaggi di propaganda nell'ambito nazionale
di diffusione dei programmi, in relazione sia alla circostanza che un
candidato  puo'  aver  presentato  la   sua   candidatura   in   piu'
circoscrizioni  elettorali,  sia alla circostanza che all'elettore e'
offerta la possibilita' di manifestare preferenze  nell'ambito  della
lista votata.
  2.  Fermo  quanto  precisato  nell'art.  24, comma 2, e' necessario
rispettare il principio di parita' nei confronti di tutti i candidati
inclusi in tutte le liste delle circoscrizioni in cui e' presente  il
candidato  che  sia stato ammesso a titolo personale ad uno spazio di
propaganda: se tali candidati sono a loro volta  anche  candidati  in
liste  di  circoscrizioni diverse, sussiste l'ulteriore necessita' di
rispettare il principio di parita' nei confronti ancora dei candidati
di queste ultime circoscrizioni e  cosi'  via  progressivamente.  Nel
codice di autoregolamentazione devono essere indicati i meccanismi di
garanzia che assicurano il rispetto delle regole di pari opportunita'
in sede attuativa.