Art. 26. Organi ufficiali dei partiti 1. In deroga a quanto previsto nell'art. 21, agli organi ufficiali di stampa e radiofonici dei partiti e dei movimenti politici si applicano, per quanto concerne le elezioni al Parlamento europeo, esclusivamente gli articoli 12, 13, 18, 19 e 20 del titolo I del presente atto. Agli organi anzidetti non si applicano gli articoli da 22 a 25 del presente titolo.