Art. 26.
                    Organi ufficiali dei partiti
  1. In deroga a quanto previsto nell'art. 21, agli organi  ufficiali
di  stampa  e  radiofonici  dei  partiti  e dei movimenti politici si
applicano, per quanto concerne le  elezioni  al  Parlamento  europeo,
esclusivamente  gli  articoli  12,  13,  18, 19 e 20 del titolo I del
presente atto. Agli organi anzidetti non si applicano gli articoli da
22 a 25 del presente titolo.