Art. 27. Norme applicabili 1. Fatto salvo quanto precisato nell'art. 30, per l'elezione del consiglio regionale della Sardegna si applicano le disposizioni del titolo I del presente atto con l'esclusione degli articoli 14, 15 e 16, dovendosi intendere sostituita l'espressione "elezioni dei consigli comunali o provinciali, dei sindaci o dei presidenti della provincia", con l'espressione "elezione del consiglio regionale", le espressioni "collegi" o "collegi elettorali" con l'espressione "circoscrizioni elettorali", le espressioni "candidati alla carica di sindaco o di presidente della provincia" ovvero "candidati al consiglio comunale o al consiglio provinciale" con l'espressione "candidati al consiglio regionale". 2. Il richiamo all'art. 29 della legge 25 marzo 1993, n. 81, contenuto negli articoli 4 e 10 del titolo I deve intendersi sostituito con il richiamo all'art. 2 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.