Art. 27.
                          Norme applicabili
  1. Fatto salvo quanto precisato nell'art. 30,  per  l'elezione  del
consiglio  regionale  della Sardegna si applicano le disposizioni del
titolo I del presente atto con l'esclusione degli articoli 14,  15  e
16,   dovendosi  intendere  sostituita  l'espressione  "elezioni  dei
consigli comunali o provinciali, dei sindaci o dei  presidenti  della
provincia",  con l'espressione "elezione del consiglio regionale", le
espressioni  "collegi"  o  "collegi  elettorali"  con   l'espressione
"circoscrizioni elettorali", le espressioni "candidati alla carica di
sindaco  o  di  presidente  della  provincia"  ovvero  "candidati  al
consiglio comunale o  al  consiglio  provinciale"  con  l'espressione
"candidati al consiglio regionale".
  2.  Il  richiamo  all'art.  29  della  legge  25 marzo 1993, n. 81,
contenuto negli  articoli  4  e  10  del  titolo  I  deve  intendersi
sostituito  con  il richiamo all'art. 2 della legge 10 dicembre 1993,
n. 515.