Art. 28. Accesso agli spazi di propaganda sulla stampa per le elezioni del consiglio regionale sardo 1. Gli editori di quotidiani e periodici che intendano pubblicare propaganda elettorale devono assicurare l'accesso ai relativi spazi ai candidati ed alle liste presenti nelle circoscrizioni elettorali provinciali interessate all'area di diffusione della singola testata in condizioni di parita' tra i candidati e, rispettivamente, tra le liste di una stessa circoscrizione provinciale. Condizioni di parita' devono ugualmente essere assicurate ai candidati ed alle liste della circoscrizione elettorale regionale nonche' ai candidati alla carica di presidente della giunta regionale. 2. Tenuto conto della possibilita' per l'elettore di esprimere preferenze nell'ambito della lista votata, il principio di parita' deve essere rispettato anche tra i candidati della stessa lista, ove questi facciano propaganda personale e non soltanto, in modo indistinto, per la lista di appartenenza. Si applica a tal fine il comma 2 dell'art. 29. 3. Condizioni di parita' devono essere assicurate anche ai partiti e movimenti politici.