Art. 28.
            Accesso agli spazi di propaganda sulla stampa
            per le elezioni del consiglio regionale sardo
  1. Gli editori di quotidiani e periodici che  intendano  pubblicare
propaganda  elettorale  devono assicurare l'accesso ai relativi spazi
ai candidati ed alle liste presenti nelle  circoscrizioni  elettorali
provinciali  interessate all'area di diffusione della singola testata
in condizioni di parita' tra i candidati e, rispettivamente,  tra  le
liste di una stessa circoscrizione provinciale. Condizioni di parita'
devono  ugualmente essere assicurate ai candidati ed alle liste della
circoscrizione elettorale regionale nonche' ai candidati alla  carica
di presidente della giunta regionale.
  2.  Tenuto  conto  della  possibilita'  per l'elettore di esprimere
preferenze nell'ambito della lista votata, il  principio  di  parita'
deve  essere rispettato anche tra i candidati della stessa lista, ove
questi  facciano  propaganda  personale  e  non  soltanto,  in   modo
indistinto,  per  la  lista di appartenenza. Si applica a tal fine il
comma 2 dell'art. 29.
  3. Condizioni di parita' devono essere assicurate anche ai  partiti
e movimenti politici.