Art. 29.
       Accesso alle trasmissioni radiotelevisive di propaganda
            per l'elezione del consiglio regionale sardo
  1. I soggetti di cui all'art. 5 nel consentire l'accesso agli spazi
di propaganda ai candidati ed alle liste devono assicurare condizioni
di  parita'  nell'ambito  della  stessa   circoscrizione   elettorale
provinciale  e,  rispettivamente,  nell'ambito  della  circoscrizione
elettorale regionale anche in riferimento ai candidati alla carica di
presidente della giunta  regionale;  nel  consentire  l'accesso  agli
spazi  di  propaganda  ai  partiti  ed  ai  movimenti politici devono
assicurare condizioni di parita' tra i medesimi.
  2. Ai fini del rispetto delle condizioni di  parita'  deve  tenersi
conto  delle  possibili  diverse  valenze  delle  candidature  e  dei
messaggi di propaganda nell'ambito di diffusione  dei  programmi,  in
relazione  sia alla circostanza che un candidato puo' aver presentato
la sua candidatura in una  circoscrizione  elettorale  provinciale  e
nella circoscrizione regionale, sia alla circostanza che all'elettore
e'  offerta  la  possibilita'  di  manifestare preferenze nell'ambito
della  lista  votata.  Fermo  quanto  precisato  nella  prima   parte
dell'art.  28,  comma  2, per la propaganda individuale e' necessario
rispettare il principio di parita' nei confronti di tutti i candidati
inclusi in tutte le liste della stessa circoscrizione provinciale  in
cui e' presente il candidato che sia stato ammesso a titolo personale
ad  uno  spazio  di  propaganda:  se tali candidati sono a loro volta
anche candidati in  liste  della  circoscrizione  regionale  sussiste
l'ulteriore  necessita'  di  rispettare  il  principio di parita' nei
confronti ancora dei candidati di  quest'ultima  circoscrizione.  Nel
codice di autoregolamentazione devono essere indicati i meccanismi di
garanzia che assicurano il rispetto delle regole di pari opportunita'
in sede attuativa.