Art. 29. Accesso alle trasmissioni radiotelevisive di propaganda per l'elezione del consiglio regionale sardo 1. I soggetti di cui all'art. 5 nel consentire l'accesso agli spazi di propaganda ai candidati ed alle liste devono assicurare condizioni di parita' nell'ambito della stessa circoscrizione elettorale provinciale e, rispettivamente, nell'ambito della circoscrizione elettorale regionale anche in riferimento ai candidati alla carica di presidente della giunta regionale; nel consentire l'accesso agli spazi di propaganda ai partiti ed ai movimenti politici devono assicurare condizioni di parita' tra i medesimi. 2. Ai fini del rispetto delle condizioni di parita' deve tenersi conto delle possibili diverse valenze delle candidature e dei messaggi di propaganda nell'ambito di diffusione dei programmi, in relazione sia alla circostanza che un candidato puo' aver presentato la sua candidatura in una circoscrizione elettorale provinciale e nella circoscrizione regionale, sia alla circostanza che all'elettore e' offerta la possibilita' di manifestare preferenze nell'ambito della lista votata. Fermo quanto precisato nella prima parte dell'art. 28, comma 2, per la propaganda individuale e' necessario rispettare il principio di parita' nei confronti di tutti i candidati inclusi in tutte le liste della stessa circoscrizione provinciale in cui e' presente il candidato che sia stato ammesso a titolo personale ad uno spazio di propaganda: se tali candidati sono a loro volta anche candidati in liste della circoscrizione regionale sussiste l'ulteriore necessita' di rispettare il principio di parita' nei confronti ancora dei candidati di quest'ultima circoscrizione. Nel codice di autoregolamentazione devono essere indicati i meccanismi di garanzia che assicurano il rispetto delle regole di pari opportunita' in sede attuativa.