Art. 4.
                  Divieto di pubblicita' elettorale
  1.  Si  considerano  inserzioni  pubblicitarie,  vietate  ai  sensi
dell'art.  29  della  legge  25  marzo  1993, n. 81, le pubblicazioni
esclusivamente di slogan positivi o negativi, di foto o  disegni,  di
inviti  al  voto  non  accompagnati  da adeguata, ancorche' succinta,
presentazione politica di candidati e  o  di  programmi  o  di  linee
programmatiche  ovvero  da  una  critica  motivata  nei confronti dei
competitori.
  2. Il divieto di  cui  al  comma  1  non  si  applica  agli  organi
ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici.
  3. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il
giornale  quotidiano  o  periodico  che  risulti registrato come tale
presso la cancelleria del tribunale ovvero che rechi  indicazione  in
tal  senso  nella testata ovvero che risulti indicato come tale nello
statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento  politico.
I  partiti  ed  i  movimenti  politici  sono  tenuti  a  fornire  con
tempestivita' al Garante  per  la  radiodiffusione  e  l'editoria  le
indicazioni al riguardo necessarie.