Art. 4. Divieto di pubblicita' elettorale 1. Si considerano inserzioni pubblicitarie, vietate ai sensi dell'art. 29 della legge 25 marzo 1993, n. 81, le pubblicazioni esclusivamente di slogan positivi o negativi, di foto o disegni, di inviti al voto non accompagnati da adeguata, ancorche' succinta, presentazione politica di candidati e o di programmi o di linee programmatiche ovvero da una critica motivata nei confronti dei competitori. 2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici. 3. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulti registrato come tale presso la cancelleria del tribunale ovvero che rechi indicazione in tal senso nella testata ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico. I partiti ed i movimenti politici sono tenuti a fornire con tempestivita' al Garante per la radiodiffusione e l'editoria le indicazioni al riguardo necessarie.