Art. 5.
                      Comunicazione preventiva
  1.  I  concessionari  privati  per  la  radiodiffusione  sonora   e
televisiva  in  ambito  nazionale,  i  soggetti  autorizzati ai sensi
dell'art. 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonche' i
soggetti che comunque esercitano in  qualunque  ambito  attivita'  di
radiodiffusione sonora e televisiva anche ai sensi dell'art. 32 della
legge  6  agosto  1990, n. 223, e successive proroghe e integrazioni,
qualora intendano trasmettere a qualunque titolo, nei  trenta  giorni
precedenti  quello  di  inizio delle votazioni, propaganda elettorale
per l'elezione dei consigli comunali o provinciali, dei sindaci o dei
presidenti della provincia, devono darne notizia almeno cinque giorni
prima dell'inizio di tale periodo, attraverso un apposito  comunicato
mandato  in  onda  sulla  stessa  emittente  cui  le  trasmissioni si
riferiscono. Tale comunicato deve essere  diffuso  almeno  una  volta
nella  fascia  oraria di maggiore ascolto, deve contenere il richiamo
alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, e  deve  precisare:  a)  che  le
trasmissioni  di  propaganda  e  le  relative  condizioni generali di
accesso   sono   disciplinate    da    un    apposito    codice    di
autoregolamentazione  depositato  presso  la  sede legale e presso le
sedi operative dell'emittente, a  disposizione  di  chiunque  intenda
prenderne  visione;  b)  l'indirizzo  ed il numero telefonico di tali
sedi; c) le eventuali ulteriori forme  di  pubblicizzazione  date  al
codice  di  autoregolamentazione;  d)  ogni  circostanza  od elemento
rilevante per la utilizzazione degli spazi di propaganda ivi comprese
le condizioni temporali di prenotazione.
  2. Il comunicato puo' essere trasmesso piu' volte ed essere diffuso
anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.
  3. La tempestiva trasmissione del comunicato preventivo costituisce
condizione  pregiudiziale  di  legittimita'   della   diffusione   di
propaganda  elettorale,  tenuto  conto dell'esigenza di assicurare ai
soggetti  impegnati  nella  competizione  elettorale  un  completo  e
trasparente  quadro  delle  offerte  provenienti  dai  vari  mezzi di
comunicazione di massa, per le conseguenti scelte, in  condizioni  di
parita',  in  ordine alle strategie ed alle modalita' di utilizzo dei
fondi disponibili per la propaganda.