Art. 6. Codice di autoregolamentazione per le trasmissioni di propaganda 1. I soggetti di cui all'art. 5 sono tenuti a determinare, per ciascuna emittente gestita, i modi ed i tempi delle trasmissioni, le tariffe di accesso e quelle eventuali di produzione, le eventuali condizioni di gratuita', le condizioni temporali di prenotazione, i meccanismi volti ad impedire fenomeni di accaparramento degli spazi ed a garantire concretamente la possibilita' dell'accesso in condizioni di parita' nonche' l'equa distribuzione degli spazi tra tutti gli interessati, nel rispetto delle disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e del presente atto. 2. Il codice di autoregolamentazione adottato ai sensi dell'art. 5 e del comma precedente deve essere depositato presso la sede legale e presso le sedi operative dell'emittente, deve rimanere a disposizione di chiunque intenda prenderne visione sino al novantesimo giorno successivo a quello delle votazioni e deve comunque essere conservato dall'emittente. 3. Entro il trentacinquesimo giorno precedente quello dell'inizio delle votazioni le emittenti in ambito nazionale inviano al Garante per la radiodiffusione e l'editoria copia del codice di autoregolamentazione. 4. Nello stesso termine di cui al comma 3 le emittenti in ambito locale inviano copia del codice di autoregolamentazione al competente comitato regionale per i servzi radiotelevisivi. L'emittente locale che serve aree ricomprese nel territorio di piu' regioni deve inviare il codice di autoregolamentazione a tutti i comitati regionali rispettivamente competenti. In caso di invio, non richiesto, del codice di autoregolamentazione all'Ufficio del Garante, non rimane escluso l'obbligo di trasmissione nei confronti del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi ed il silenzio dell'Ufficio del Garante non implica verifica di legittimita' del codice, che rimane riservata al momento della segnalazione di eventuali violazioni.