Art. 7.
                              Circuiti
  1. La trasmissione di  programmi  elettorali  in  contemporanea  da
parte  di  emittenti  locali  che  operano  in  circuiti nazionali e'
considerata, ai fini del presente atto, come trasmissione  in  ambito
nazionale; si applicano, in particolare, le disposizioni dell'art. 6,
comma 3.
  2. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di
trasmissione  autonoma,  le  disposizioni  previste  per le emittenti
locali, ivi compresa quella di cui all'art. 6, comma 4.