Art. 9.
           Tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda
  1. Le tariffe per l'accesso agli  spazi  di  propaganda  elettorale
sono   determinate  da  ciascuna  emittente,  secondo  le  rispettive
politiche tariffarie, in misura  comunque  non  eccedente  il  limite
rappresentato  dal  cinquanta per cento dei prezzi di listino vigenti
per la cessione dei corrispondenti spazi di pubblicita' tabellare.
  2. Debbono essere riconosciute a tutti  i  candidati,  a  tutte  le
liste, a tutti i gruppi di candidati ed a tutti i partiti o movimenti
politici le condizioni di miglior favore praticate ad alcuno di essi.
  3.  Ogni  soggetto  di cui all'art. 5 e' tenuto a far verificare, a
richiesta,  in  modo   documentale,   a   qualunque   candidato,   ai
rappresentanti  delle  liste,  dei gruppi di candidati, dei partiti o
movimenti politici, del competente comitato regionale per  i  servizi
radiotelevisivi   e   del   competente   circolo   delle  costruzioni
telegrafiche e telefoniche le condizioni praticate per  l'accesso  ad
altro  interessato  nonche' i listini in vigore per la cessione degli
spazi di pubblicita' in relazione ai quali ha determinato le  tariffe
per l'accesso agli spazi di propaganda.