Articolo 10 (Dipartimento per gli affari economici) 1. E' istituito, nell'ambito del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per gli affari economici, al quale sono attribuite le seguenti competenze: a) effettuare la raccolta comparativa e la elaborazione dei dati sull'andamento della spesa, della finanza pubblica e dell'economia nazionale, in generale e per gli specifici aspetti settoriali, valutandone la coerenza economico- finanziaria agli obiettivi programmati e curare studi e ricerche con riferimento a specifici aspetti dell'economia nazionale e internazionale; b) partecipare alla fase istruttoria dei provvedimenti legislativi ai fini di valutarne gli effetti economici e finanziari nonche' le compatibilita' con le priorita' enunciate nel programma di governo; c) svolgere azione di coordinamento tecnico per il tempestivo conseguimento degli obiettivi programmati, seguendo a tal fine l'attivita' degli organi della pubblica amministrazione preposti alla spesa, degli enti pubblici e delle societa' a partecipazione pubblica; d) assicurare il collegamento con i comitati ed i gruppi di lavoro interministeriali competenti in materia di politica economica e produttiva, di commercio estero e di cooperazione internazionale, seguire l'attuazione delle deliberazioni adottate ed acquisire i dati sui risultati conseguiti; e) assicurare il collegamento con i sistemi informativi, e gli apparati di ricerca operanti nelle materie di propria competenza nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di altre e amministrazioni e di altri organismi pubblici e privati; f) assicurare lo svolgimento delle attivita' individuate e promosse dal Comitato per il coordinamento delle iniziative e per l'occupazione, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 1992; g) assicurare lo svolgimento delle attivita' connesse all'espletamento dei compiti del Gruppo di lavoro per l'assistenza al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di piani industriali e finanziari delle societa' partecipate del Ministero del Tesoro, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 1993; h) assicurare lo svolgimento dei compiti attribuiti al Comitato per il coordinamento ed il monitoraggio degli investimenti pubblici, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 1994; i) curare ogni altra attivita' che ad esso venga affidata, nell'ambito delle proprie competenze in materia economico- finanziaria, dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Segretario Generale. 2. Il Dipartimento per gli affari economici comprende i seguenti uffici: - Ufficio per il coordinamento dell'attivita' economica del Governo; - Ufficio per la ricerca e la documentazione economica. 3. L'Ufficio per il coordinamento dell'attivita' economica del Governo, provvede agli adempimenti di cui alle lettere b) , c), d), f), g) h) ed i) del comma 1 e si articola nei seguenti servizi: - Servizio finanza pubblica; - Servizio attivita' produttive, ricerca e innovazione al quale sono, in particolare, affidati i compiti di cui alla lettera g) del comma 1 ed i compiti gia' svolti dall'Osservatorio per le piccole e medie imprese, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 1992; - Servizio mercati finanziari e sistema creditizio; - Servizio politica economica estera; - Servizio investimenti pubblici e nuove strumentazioni cui sono, in particolare, affidati i compiti di cui alla lettera i) del comma 1. 4. L'Ufficio per la ricerca e la documentazione economica provvede agli adempimenti di cui alle lettere a) ed e) del comma 1 e si articola nei seguenti servizi: - Servizio studi; - Servizio documentazione. 5. Il Capo del Dipartimento per gli affari economici, nominato tra le categorie di cui all'art. 28 L. 23 agosto 1988, n. 400, assicura il coordinamento del lavoro degli uffici del Dipartimento con il Comitato di esperti e l'Ufficio per il programma di governo, con il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, e con la segreteria di coordinamento per i rapporti con l'Unione europea.