Articolo 10
               (Dipartimento per gli affari economici)
1. E' istituito, nell'ambito del Segretariato Generale della
   Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri, il Dipartimento per gli
   affari economici, al quale sono attribuite le seguenti competenze:
   a) effettuare la raccolta comparativa e la elaborazione dei dati
      sull'andamento  della   spesa,   della   finanza   pubblica   e
      dell'economia  nazionale,  in  generale  e  per  gli  specifici
      aspetti  settoriali,   valutandone   la   coerenza   economico-
      finanziaria  agli  obiettivi  programmati  e    curare  studi e
      ricerche con  riferimento  a  specifici  aspetti  dell'economia
      nazionale e internazionale;
   b) partecipare alla fase istruttoria dei provvedimenti legislativi
      ai fini di valutarne gli effetti economici e finanziari nonche'
      le  compatibilita'  con le priorita' enunciate nel programma di
      governo;
   c) svolgere azione di coordinamento tecnico per il tempestivo
      conseguimento degli obiettivi programmati, seguendo a tal  fine
      l'attivita'   degli   organi   della  pubblica  amministrazione
      preposti alla spesa, degli enti pubblici  e  delle  societa'  a
      partecipazione pubblica;
   d) assicurare il collegamento con i comitati ed i gruppi di lavoro
      interministeriali competenti in materia di politica economica e
      produttiva,    di    commercio   estero   e   di   cooperazione
      internazionale,  seguire   l'attuazione   delle   deliberazioni
      adottate ed acquisire i dati sui risultati conseguiti;
   e) assicurare il collegamento con i sistemi informativi, e gli
      apparati   di   ricerca   operanti  nelle  materie  di  propria
      competenza  nell'ambito  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
      Ministri,  di  altre  e  amministrazioni  e  di altri organismi
      pubblici e privati;
   f) assicurare lo svolgimento delle attivita' individuate e
      promosse dal Comitato per il coordinamento delle  iniziative  e
      per  l'occupazione,  istituito  con  decreto del Presidente del
      Consiglio dei Ministri del 15 settembre 1992;
   g)   assicurare   lo   svolgimento   delle   attivita'    connesse
   all'espletamento
      dei compiti del Gruppo di lavoro per l'assistenza al Presidente
      del  Consiglio  dei  Ministri in materia di piani industriali e
      finanziari delle societa' partecipate del Ministero del Tesoro,
      di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
      10 novembre 1993;
   h) assicurare lo svolgimento dei compiti  attribuiti  al  Comitato
   per
      il   coordinamento   ed   il  monitoraggio  degli  investimenti
      pubblici, di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
      Ministri del 10 gennaio 1994;
   i) curare ogni altra attivita' che ad esso venga affidata,
      nell'ambito  delle  proprie  competenze  in  materia economico-
      finanziaria, dal Presidente del Consiglio dei  Ministri  e  dal
      Segretario Generale.
2. Il Dipartimento per gli affari economici comprende i seguenti
   uffici:
   - Ufficio per il coordinamento dell'attivita' economica del
      Governo;
   - Ufficio per la ricerca e la documentazione economica.
3. L'Ufficio per il coordinamento dell'attivita' economica del
   Governo,  provvede  agli  adempimenti di cui alle lettere b) , c),
   d), f), g) h) ed i)  del  comma  1  e  si  articola  nei  seguenti
   servizi:
   - Servizio finanza pubblica;
   -  Servizio  attivita'  produttive, ricerca e innovazione al quale
   sono,
     in particolare, affidati i compiti di cui alla  lettera  g)  del
     comma  1  ed  i  compiti  gia'  svolti  dall'Osservatorio per le
     piccole e medie imprese, istituito con  decreto  del  Presidente
     del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 1992;
   - Servizio mercati finanziari e sistema creditizio;
   - Servizio politica economica estera;
   -  Servizio investimenti pubblici e nuove strumentazioni cui sono,
   in particolare, affidati i compiti di  cui  alla  lettera  i)  del
   comma 1.
4. L'Ufficio per la ricerca e la documentazione economica provvede
   agli  adempimenti  di  cui  alle lettere a) ed e) del comma 1 e si
   articola nei seguenti servizi:
   - Servizio studi;
   - Servizio documentazione.
5. Il Capo del Dipartimento per gli affari economici, nominato tra le
   categorie di cui all'art. 28 L. 23 agosto 1988, n.  400,  assicura
   il  coordinamento  del lavoro degli uffici del Dipartimento con il
   Comitato di esperti e l'Ufficio per il programma di  governo,  con
   il  Dipartimento  per gli affari giuridici e legislativi, e con la
   segreteria di coordinamento per i rapporti con l'Unione europea.