Articolo 11 (Ufficio del coordinamento amministrativo) 1. All'Ufficio del coordinamento amministrativo, sono attribuite le seguenti competenze: a) elaborazione di direttive volte ad attuare delibere del Consiglio dei ministri o connesse alla responsabilita' di direzione della politica generale del Governo; b) elaborazione di direttive finalizzate ad assicurare l'imparzialita' e il buon andamento degli uffici pubblici; c) predisposizione degli atti amministrativi diversi da quelli a carattere normativo di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare: atti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri per i quali sia prescritta l'adesione, il concerto o l'intesa di altre amministrazioni; atti che debbano essere emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, anche se l'iniziativa non spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri; d) predisposizione di provvedimenti di sospensione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400; e) attivita' di coordinamento in relazione ad atti ministeriali che riguardino la politica generale del Governo e agli atti sui quali non sia stato raggiunto accordo tra le amministrazioni interessate; f) promozione dell'attivita' dei ministeri al fine di assicurare che le aziende e gli enti pubblici operino secondo gli obiettivi indicati dalle leggi che ne definiscono l'autonomia e in coerenza con gli indirizzi politici e amministrativi del Governo; 2. L'Ufficio del coordinamento amministrativo provvede a fornire alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi il necessario supporto tecnico amministrativo per lo svolgimento della sua attivita'. 3. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l'Ufficio opera in collegamento con il Comitato di esperti e l'Ufficio per il programma di Governo con il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi e con il Dipartimento per gli affari economici; verifica il tempestivo adempimento degli obblighi di legge nonche' del principio di imparzialita' e di buon andamento da parte delle amministrazioni. 4. L'Ufficio si articola nei seguenti servizi: - Servizio affari amministrativi generali; - Servizio indirizzo attivita' della pubblica amministrazione; - Servizio affari del lavoro e pubblici servizi; - Servizio territorio e ambiente; - Servizio per gli interventi speciali e straordinari; - Servizio ricerche e documentazione amministrativa; - Servizio di segreteria della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. 5. Il servizio di segreteria della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi puo, avvalersi anche della consulenza di esperti nominati ai sensi dell'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tal fine il capo dell'Ufficio del coordinamento amministrativo, oltre a fornire tutta la collaborazione necessaria per lo svolgimento delle attivita' di competenza della Commissione, sovraintende all'attivita' degli esperti e del servizio di segreteria e provvede allo svolgimento delle funzioni ad esso eventualmente delegate dalla Commissione e dal suo Presidente.