Articolo 11
             (Ufficio del coordinamento amministrativo)
1. All'Ufficio del coordinamento amministrativo, sono attribuite le
   seguenti competenze:
   a)  elaborazione  di  direttive  volte  ad  attuare  delibere  del
   Consiglio
      dei ministri o connesse alla responsabilita' di direzione della
      politica generale del Governo;
   b) elaborazione di direttive finalizzate ad assicurare
      l'imparzialita' e il buon andamento degli uffici pubblici;
   c) predisposizione degli atti amministrativi diversi da quelli a
      carattere normativo di  cui  all'articolo  17  della  legge  23
      agosto 1988, n. 400, e in particolare:
      atti  di  competenza  del Presidente del Consiglio dei Ministri
      per i quali sia prescritta l'adesione, il concerto  o  l'intesa
      di  altre  amministrazioni; atti che debbano essere emanati dal
      Presidente del Consiglio dei Ministri previa deliberazione  del
      Consiglio  dei  Ministri,  anche  se l'iniziativa non spetta al
      Presidente del Consiglio dei Ministri;
   d) predisposizione di provvedimenti di sospensione ai sensi
      dell'articolo 5, comma 2, lettera c),  della  legge  23  agosto
      1988, n. 400;
   e)  attivita'  di  coordinamento in relazione ad atti ministeriali
   che
      riguardino la politica generale del Governo  e  agli  atti  sui
      quali  non  sia  stato raggiunto accordo tra le amministrazioni
      interessate;
   f) promozione dell'attivita' dei ministeri al fine di assicurare
      che  le  aziende  e  gli  enti  pubblici  operino  secondo  gli
      obiettivi indicati dalle leggi che ne definiscono l'autonomia e
      in  coerenza  con  gli  indirizzi politici e amministrativi del
      Governo;
2. L'Ufficio del coordinamento amministrativo provvede a fornire alla
   Commissione  per  l'accesso   ai   documenti   amministrativi   il
   necessario  supporto  tecnico  amministrativo  per  lo svolgimento
   della sua attivita'.
3. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l'Ufficio
   opera in collegamento con il Comitato di esperti e  l'Ufficio  per
   il  programma  di  Governo  con  il  Dipartimento  per  gli affari
   giuridici e legislativi e  con  il  Dipartimento  per  gli  affari
   economici;  verifica  il  tempestivo adempimento degli obblighi di
   legge nonche' del principio di imparzialita' e di  buon  andamento
   da parte delle amministrazioni.
4. L'Ufficio si articola nei seguenti servizi:
   - Servizio affari amministrativi generali;
   - Servizio indirizzo attivita' della pubblica amministrazione;
   - Servizio affari del lavoro e pubblici servizi;
   - Servizio territorio e ambiente;
   - Servizio per gli interventi speciali e straordinari;
   - Servizio ricerche e documentazione amministrativa;
   - Servizio di segreteria della commissione per l'accesso ai
     documenti amministrativi.
5. Il servizio di segreteria della Commissione per l'accesso ai
   documenti  amministrativi puo, avvalersi anche della consulenza di
   esperti nominati ai sensi dell'art. 31 della legge 23 agosto 1988,
   n.  400.  A  tal  fine  il  capo  dell'Ufficio  del  coordinamento
   amministrativo, oltre a fornire tutta la collaborazione necessaria
   per   lo   svolgimento   delle   attivita'   di  competenza  della
   Commissione,  sovraintende  all'attivita'  degli  esperti  e   del
   servizio  di segreteria e provvede allo svolgimento delle funzioni
   ad  esso  eventualmente  delegate  dalla  Commissione  e  dal  suo
   Presidente.