Articolo 12
                      (Ufficio del cerimoniale)
1. All'Ufficio del cerimoniale sono attribuite le seguenti
   competenze:
   a) coordinamento del cerimoniale di Stato nelle manifestazioni
      pubbliche;
   b) organizzazione delle visite in territorio nazionale del
      Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, del Presidente della
      Repubblica e del Pontefice;
   c) organizzazione, in collaborazione con l'Ufficio del Consigliere
      diplomatico e con  il  Ministero  degli  affari  esteri,  delle
      visite  all'estero  del Presidente del Consiglio dei Ministri e
      delle visite in Italia di Capi di Stato e di Governo  di  altri
      Paesi;
   d) adesioni, patrocini e udienze della Presidenza della Repubblica
      e del Governo e cura della rappresentanza del Governo;
   e)  trasporti  aerei  disposti per esigenze di Stato, di Governo o
   per
      ragioni umanitarie;
   f) interpretariato e traduzione.
2. L'Ufficio opera in collegamento con l'Ufficio cerimoniale e
  rappresentanza della Presidenza della Repubblica, per le iniziative
  di comune interesse.
3. Nell'ambito dell'Ufficio per l'espletamento delle competenze di
   cui alla lettera c) del comma  1  e'  istituito  il  Servizio  del
   Consigliere  per  gli  Affari  internazionali  di  Cerimoniale del
   Presidente del Consiglio; per l'espletamento delle  competenze  di
   cui  alla  lettera  e)  del  comma  1  e'  istituito  il  Servizio
   operativo; per l'espletamento delle competenze di cui alla lettera
   f), e' istituito il Servizio linguistico.