Articolo 13
                (Ufficio del consigliere diplomatico)
All'Ufficio  del  consigliere diplomatico e' attribuita la competenza
di  assistere,  anche   attraverso   attivita'   di   studio   e   di
documentazione,  il  Presidente  del Consiglio dei Ministri nella sua
attivita' di relazioni internazionali e, in generale, negli  atti  di
politica estera.