Articolo 14 (Ufficio del consigliere militare) All'Ufficio del consigliere militare e' attribuita la competenza di assistere il Presidente del Consiglio dei Ministri nella sua attivita' per le relazioni con gli organismi che provvedono alla difesa nazionale. L'Ufficio cura altresi' gli affari di interesse della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativi agli aspetti militari connessi all'appartenenza dell'Italia all'ONU, all'Alleanza atlantica, all'UEO e alla CSCE.