Articolo 14
                 (Ufficio del consigliere militare)
All'Ufficio  del  consigliere militare e' attribuita la competenza di
assistere  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  nella   sua
attivita'  per  le  relazioni  con  gli organismi che provvedono alla
difesa nazionale.
L'Ufficio cura altresi' gli affari di interesse della Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri  relativi  agli  aspetti  militari  connessi
all'appartenenza dell'Italia all'ONU, all'Alleanza atlantica, all'UEO
e alla CSCE.