Articolo 15 (Ufficio stampa) 1. All'Ufficio stampa sono attribuite le seguenti competenze: a) attivita' di portavoce del Presidente del Consiglio dei Ministri; b) informazioni relative all'attivita' del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Consiglio dei Ministri. 2. L'Ufficio si articola nei seguenti servizi: - Servizio del portavoce; - Servizio sala stampa. 3. Per l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'Ufficio opera in collegamento con gli uffici di gabinetto dei Ministri. 4. Le attivita' dell'Ufficio che abbiano attinenza con l'informazione e la documentazione istituzionale sono coordinate con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, per il tramite del Segretario generale.