Articolo 15
                          (Ufficio stampa)
1. All'Ufficio stampa sono attribuite le seguenti competenze:
   a)  attivita'  di  portavoce  del  Presidente  del  Consiglio  dei
   Ministri;
   b)  informazioni  relative  all'attivita'   del   Presidente   del
   Consiglio
      dei Ministri e del Consiglio dei Ministri.
2. L'Ufficio si articola nei seguenti servizi:
   - Servizio del portavoce;
   - Servizio sala stampa.
3. Per l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio
   dei  Ministri  di  cui  all'articolo 5, comma 2, lettera d), della
   legge 23 agosto 1988, n. 400, l'Ufficio opera in collegamento  con
   gli uffici di gabinetto dei Ministri.
4. Le attivita' dell'Ufficio che abbiano attinenza con
   l'informazione  e  la documentazione istituzionale sono coordinate
   con il  Dipartimento  per  l'informazione  e  l'editoria,  per  il
   tramite del Segretario generale.