Articolo 17 (Dipartimento del bilancio e del servizi amministrativi e tecnici) 1. Al Dipartimento del bilancio e dei servizi amministrativi e tecnici sono attribuite le seguenti competenze: a) adempimenti di natura finanziaria e contabile relativi all'attivita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri; b) provvista, manutenzione e gestione dei beni strumentali allo svolgimento dell'attivita' di istituto e gestione dei servizi, ad esclusione di quelli informatici; c) stipula di contratti e convenzioni, ufficiale rogante; servizi generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri; gestione del personale del Dipartimento. 2. Il Dipartimento comprende i seguenti uffici: - Ufficio bilancio e contabilita'; - Ufficio tecnico; - Ufficio affari generali. 3. L'Ufficio bilancio e contabilita', al quale sono attribuite le competenze di cui al comma 1, lettera a), si articola nei seguenti servizi: - Servizio bilancio; - Servizio spese fisse per il personale; - Servizio competenze accessorie e spese diverse; - Servizio spese di funzionamento. 4. L'Ufficio tecnico, al quale sono attribuite le competenze di cui al comma 1, lettera b) , si articola nei seguenti servizi: - Servizio immobili; - Servizio impianti; - Servizio sicurezza tecnica; - Servizio telecomunicazioni. 5. L'Ufficio affari generali, al quale sono attribuite le competenze, di cui al comma 1, lettera c), si articola nei seguenti servizi: - Servizio affari generali; - Servizio contratti; - Servizio Studi, Affari giuridici e documentazione; - Servizio provveditorato, articolato nei seguenti settori: - settore automezzi; - settore del consegnatario; - settore cassa; - settore economato.