Articolo 17
      (Dipartimento del bilancio e del servizi amministrativi e
                              tecnici)
1.  Al  Dipartimento  del  bilancio  e  dei  servizi amministrativi e
tecnici sono attribuite le seguenti competenze:
   a) adempimenti di natura finanziaria e contabile relativi
      all'attivita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
   b) provvista, manutenzione e gestione dei beni strumentali allo
      svolgimento dell'attivita' di istituto e gestione dei  servizi,
      ad esclusione di quelli informatici;
   c) stipula di contratti e convenzioni, ufficiale rogante; servizi
      generali  della Presidenza del Consiglio dei Ministri; gestione
      del personale del Dipartimento.
2. Il Dipartimento comprende i seguenti uffici:
   - Ufficio bilancio e contabilita';
   - Ufficio tecnico;
   - Ufficio affari generali.
3. L'Ufficio bilancio e contabilita', al quale sono attribuite le
   competenze di cui al comma 1, lettera a), si articola nei seguenti
   servizi:
   - Servizio bilancio;
   - Servizio spese fisse per il personale;
   - Servizio competenze accessorie e spese diverse;
   - Servizio spese di funzionamento.
4. L'Ufficio tecnico, al quale sono attribuite le competenze di cui
   al comma 1, lettera b) , si articola nei seguenti servizi:
   - Servizio immobili;
   - Servizio impianti;
   - Servizio sicurezza tecnica;
   - Servizio telecomunicazioni.
5. L'Ufficio affari generali, al quale sono attribuite le competenze,
   di cui al comma 1, lettera c), si articola nei seguenti servizi:
   - Servizio affari generali;
   - Servizio contratti;
   - Servizio Studi, Affari giuridici e documentazione;
   - Servizio provveditorato, articolato nei seguenti settori:
     - settore automezzi;
     - settore del consegnatario;
     - settore cassa;
     - settore economato.