Articolo 18 (Dipartimento per l'informatica e la statistica) 1. Al Dipartimento per l'informatica e la statistica sono attribuite le seguenti competenze; a) predisposizione e coordinamento dei progetti e processi per l'introduzione e lo sviluppo di sistemi informativi automatizzati della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ivi comprese le tecnologie telematiche; b) coordinamento, gestione e sviluppo dei sistemi informativi automatizzati della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ivi comprese le tecnologie telematiche, con particolare riguardo all'attuazione del programma del Governo; c) predisposizione e gestione del piano triennale per l'automazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, aggiornamento dei piani annuali e verifica del relativo stato di attuazione; d) rilevazione dei parametri funzionali e tecnologici dei sistemi informativi automatizzati della Presidenza del Consiglio dei Ministri e verifica, d'intesa con l'Autorita' per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, dei risultati conseguiti; e) formazione degli operatori e degli utenti dei sistemi informativi automatizzati della Presidenza del Consiglio dei Ministri; f) valutazione delle esigenze di beni e servizi necessari per la realizzazione e la gestione dei sistemi informativi automatizzati della Presidenza del Consiglio dei Ministri e loro acquisizione, tramite il Dipartimento del bilancio e dei servizi amministrativi e tecnici; g) amministrazione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati della Presidenza del Consiglio dei Ministri e conservazione dei beni tramite apposito consegnatario; h) direttamente e coordinando le attivita' di strutture costituite con compiti in materia statistica presso altri Uffici e Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri: - rilevazione, elaborazione, diffusione e archiviazione dei dati statistici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunicazione dei predetti dati, per quanto previsto dal programma statistico nazionale, al Sistema statistico nazionale; - sviluppo e gestione delle applicazioni statistiche nell'ambito del sistema informativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed interconnessione al Sistema statistico nazionale; i) altri adempimenti in materia statistica assegnati dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Segretario generale; 2. Per i compiti di cui al comma 1, lettere h) ed i), il Dipartimento ha accesso a tutti i dati statistici in possesso della Presidenza del Consiglio dei Ministri, salvo eccezioni rela- tive a categorie di dati di particolare riservatezza espressamente previste dalla legge. 3. Il Dipartimento comprende i seguenti uffici: - ufficio per l'informatica - ufficio statistico di coordinamento. 4. All'ufficio per l'informatica sono attribuite le competenze di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) e) f) e g). 5. L'ufficio per l'informatica si articola nei seguenti servizi: - Servizio pianificazione strategica ed operativa; - Servizio progettazione dei sistemi informativi automatizzati; - Servizio realizzazione dei sistemi informativi automatizzati; - Servizio esercizio dei sistemi informativi automatizzati; - Servizio controllo di gestione dei sistemi informativi automatizzati; - Servizio amministrazione e conservazione beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati. 6. All'Ufficio statistico di coordinamento sono attribuite le competenze di cui al comma 1, lettere h) ed i). 7. L'Ufficio statistico di coordinamento si articola nei seguenti servizi: - Servizio coordinamento e comunicazione dati statistici; - Servizio applicazioni statistiche e interconnessione al Sistema nazionale.