Articolo 19
           (Dipartimento per l'informazione e l'editoria)
1. Al Dipartimento per l'informazione e l'editoria sono attribuite
   le seguenti competenze:
   a) affari relativi all'editoria e alla stampa;
   b) attivita' di comunicazione, informazione e documentazione
      istituzionale;
   c)  attivita'  di  coordinamento  e  servizio alle Amministrazioni
   dello
      Stato per la comunicazione di  pubblica  utilita',  nonche'  di
      pubblicita' e di relazioni con il pubblico della Presidenza del
      Consiglio dei Ministri;
   d)  affari  relativi  al  diritto  d'autore  e ai diritti connessi
   nonche'
      iniziative di promozione delle attivita' culturali e  attivita'
      di   relazioni   esterne   nelle   materie  di  competenza  del
      Dipartimento;
   e) affari generali e attivita' formative;
   f) attivita' di studi e ricerche nelle materie di competenza del
      Dipartimento.
2. Il Dipartimento comprende i seguenti uffici:
   - Ufficio per l'editoria e la stampa;
   - Ufficio per le pubblicazioni e la documentazione istituzionale;
   - Ufficio per il coordinamento dell'informazione e della
     comunicazione pubblica;
   - Ufficio per il diritto d'autore e la promozione delle attivita'
     culturali;
   - Ufficio per gli affari generali e le attivita' formative.
3. L'Ufficio per l'editoria e la stampa, al quale sono attribuite le
   competenze di cui al comma 1, lettera a), si articola nei seguenti
   servizi:
   - Servizio per le provvidenze alla stampa;
   - Servizio per le provvidenze alle emittenti
     radiofoniche e televisive;
   - Servizio per il credito agevolato.
4. L'Ufficio per le pubblicazioni e la documentazione istituzionale,
   al quale sono attribuite le competenze di cui al comma 1,  lettera
   b), si articola nei seguenti servizi:
   - Servizio per la documentazione;
   - Servizio per le pubblicazioni;
   - Servizio per gli audiovisivi e le manifestazioni.
5. L'Ufficio per il coordinamento dell'informazione e della
   comunicazione  pubblica, al quale sono attribuite le competenze di
   cui al comma 1, lettera c), si articola nei seguenti servizi:
   - Servizio per le convenzioni;
   - Servizio per le relazioni con il pubblico della Presidenza del
     Consiglio dei Ministri;
   - Servizio per la pubblicita' e per la programmazione della
     comunicazione della Pubblica Amministrazione.
6. L'Ufficio per il diritto d'autore e la promozione delle attivita'
   culturali al quale sono attribuite le competenze di cui  al  comma
   1, lettera d), si articola nei seguenti servizi:
   - Servizio per il diritto d'autore;
   - Servizio per i riconoscimenti e la promozione culturale.
7.  L'Ufficio  per  gli  affari  generali e le attivita' formative al
quale
   sono attribuite le competenze di cui al comma 1, lettera e) e  f),
   si articola nei seguenti servizi:
   - Servizio per il coordinamento organizzativo;
   - Servizio per le attivita' formative e di studio.
8. Il capo del Dipartimento si avvale di una propria struttura di
   segreteria   che   assicura   anche   il   collegamento   con   le
   organizzazioni pubbliche e private, italiane ed estere  in  ordine
   ai compiti del Dipartimento.
9. Capo del Dipartimento predispone un programma annuale, da
   sottoporre  all'approvazione  del  Presidente  del  Consiglio  dei
   Ministri, delle attivita' di cui al  comma  4,  dell'art.  12  del
   Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
10. Le attivita' del Dipartimento che abbiano attinenza con
    l'informazione  relativa  all'attualita' politica sono coordinate
    con l'Ufficio stampa, per il tramite del Segretario Generale.