Articolo 19 (Dipartimento per l'informazione e l'editoria) 1. Al Dipartimento per l'informazione e l'editoria sono attribuite le seguenti competenze: a) affari relativi all'editoria e alla stampa; b) attivita' di comunicazione, informazione e documentazione istituzionale; c) attivita' di coordinamento e servizio alle Amministrazioni dello Stato per la comunicazione di pubblica utilita', nonche' di pubblicita' e di relazioni con il pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri; d) affari relativi al diritto d'autore e ai diritti connessi nonche' iniziative di promozione delle attivita' culturali e attivita' di relazioni esterne nelle materie di competenza del Dipartimento; e) affari generali e attivita' formative; f) attivita' di studi e ricerche nelle materie di competenza del Dipartimento. 2. Il Dipartimento comprende i seguenti uffici: - Ufficio per l'editoria e la stampa; - Ufficio per le pubblicazioni e la documentazione istituzionale; - Ufficio per il coordinamento dell'informazione e della comunicazione pubblica; - Ufficio per il diritto d'autore e la promozione delle attivita' culturali; - Ufficio per gli affari generali e le attivita' formative. 3. L'Ufficio per l'editoria e la stampa, al quale sono attribuite le competenze di cui al comma 1, lettera a), si articola nei seguenti servizi: - Servizio per le provvidenze alla stampa; - Servizio per le provvidenze alle emittenti radiofoniche e televisive; - Servizio per il credito agevolato. 4. L'Ufficio per le pubblicazioni e la documentazione istituzionale, al quale sono attribuite le competenze di cui al comma 1, lettera b), si articola nei seguenti servizi: - Servizio per la documentazione; - Servizio per le pubblicazioni; - Servizio per gli audiovisivi e le manifestazioni. 5. L'Ufficio per il coordinamento dell'informazione e della comunicazione pubblica, al quale sono attribuite le competenze di cui al comma 1, lettera c), si articola nei seguenti servizi: - Servizio per le convenzioni; - Servizio per le relazioni con il pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri; - Servizio per la pubblicita' e per la programmazione della comunicazione della Pubblica Amministrazione. 6. L'Ufficio per il diritto d'autore e la promozione delle attivita' culturali al quale sono attribuite le competenze di cui al comma 1, lettera d), si articola nei seguenti servizi: - Servizio per il diritto d'autore; - Servizio per i riconoscimenti e la promozione culturale. 7. L'Ufficio per gli affari generali e le attivita' formative al quale sono attribuite le competenze di cui al comma 1, lettera e) e f), si articola nei seguenti servizi: - Servizio per il coordinamento organizzativo; - Servizio per le attivita' formative e di studio. 8. Il capo del Dipartimento si avvale di una propria struttura di segreteria che assicura anche il collegamento con le organizzazioni pubbliche e private, italiane ed estere in ordine ai compiti del Dipartimento. 9. Capo del Dipartimento predispone un programma annuale, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, delle attivita' di cui al comma 4, dell'art. 12 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 10. Le attivita' del Dipartimento che abbiano attinenza con l'informazione relativa all'attualita' politica sono coordinate con l'Ufficio stampa, per il tramite del Segretario Generale.