Articolo 21
           (Dipartimento per i servizi tecnici nazionali)
1. E' istituito il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali. Esso
   si  articola  in  servizi,  nell'ufficio  affari  amministrativi e
   nell'ufficio per il sistema informativo unico.
2. Il Dipartimento, ai sensi dell'articolo 9 legge 18 maggio 1989
   n. 183, e' disciplinato dal d.P.R. 24 gennaio 1991  n.  85  e  dal
   d.P.R.  5 aprile 1993 n. 106 e svolge i compiti ivi previsti.
3. Il Capo del Dipartimento e' nominato, con decreto del Presidente
   del  Consiglio  dei  Ministri,  tra i dirigenti generali del ruolo
   della Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  e  deve  essere  in
   possesso  del titolo di studio e dei requisiti di cui all'articolo
   8,  comma  3  d.P.R.  5  aprile  1993  n.  106.  Egli  dirige   il
   Dipartimento e l'ufficio per il sistema informativo unico.
4. Il Capo dell'Ufficio affari amministrativi e' nominato, con
   decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra i dirigenti
   generali  del ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I
   Capi dei servizi  sono  nominati  tra  i  dirigenti  generali  del
   relativo  ruolo  tecnico e devono essere in possesso del titolo di
   studio e dei requisiti di cui all'articolo 8, comma  3,  d.P.R.  5
   aprile 1993, n. 106.
5. Il Dipartimento si articola nei seguenti Servizi:
   - Servizio geologico nazionale;
   - Servizio idrografico e mareografico nazionale;
   - Servizio nazionale dighe;
   - Servizio sismico nazionale.