Articolo 21 (Dipartimento per i servizi tecnici nazionali) 1. E' istituito il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali. Esso si articola in servizi, nell'ufficio affari amministrativi e nell'ufficio per il sistema informativo unico. 2. Il Dipartimento, ai sensi dell'articolo 9 legge 18 maggio 1989 n. 183, e' disciplinato dal d.P.R. 24 gennaio 1991 n. 85 e dal d.P.R. 5 aprile 1993 n. 106 e svolge i compiti ivi previsti. 3. Il Capo del Dipartimento e' nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra i dirigenti generali del ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e deve essere in possesso del titolo di studio e dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 3 d.P.R. 5 aprile 1993 n. 106. Egli dirige il Dipartimento e l'ufficio per il sistema informativo unico. 4. Il Capo dell'Ufficio affari amministrativi e' nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra i dirigenti generali del ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I Capi dei servizi sono nominati tra i dirigenti generali del relativo ruolo tecnico e devono essere in possesso del titolo di studio e dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 3, d.P.R. 5 aprile 1993, n. 106. 5. Il Dipartimento si articola nei seguenti Servizi: - Servizio geologico nazionale; - Servizio idrografico e mareografico nazionale; - Servizio nazionale dighe; - Servizio sismico nazionale.