Articolo 22
     (Ufficio di coordinamento della produzione di materiali di
                             armamento)
1. Nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del
   Consiglio  dei  Ministri  e'  istituito l'Ufficio di coordinamento
   della produzione di materiali di armamento.
2. L'Ufficio provvede ai seguenti adempimenti:
   a)   informazione,   pareri   e   proposte   per    il    Comitato
   interministeriale
      per gli, scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD),
      secondo le disposizioni di cui all'art. 8, comma 1, della legge
      9 luglio 1990, n. 185;
   b)  elaborazione  di  studi  e  di  ipotesi  di  conversione delle
   imprese,
      in   collegamento   con   le    amministrazioni    interessate,
      identificando, in particolare, le possibilita' di utilizzazione
      per  usi  non  militari  di  materiali  derivati  da  quelli di
      armamento, ai fini indicati al citato art. 8, comma 2;
   c) acquisizione ed elaborazione di dati sulla produzione nazionale
   di
      materiali di armamento e sulle tendenze dei settori  produttivi
      interessati,    anche    con    riferimento   alla   situazione
      internazionale;
   d) coordinamento delle attivita' dei dicasteri competenti,  per  i
   fini
      di cui alle lettera a), b), c) e g);
   e) attivita' di segreteria preparatorie e conseguenti alle
      determinazioni  del  CISD, nonche' documentazione ed assistenza
      al Presidente del Consiglio e ai Ministri durante i  lavori  di
      tale Comitato interministeriale;
   f)   attivita'  e  documentazione  necessarie  al  Presidente  del
   Consiglio
      dei Ministri - presidente  del  CISD,  per  l'attuazione  della
      legge n. 185 del 1990 e del relativo regolamento di esecuzione;
   g) predisposizione della relazione annuale al Parlamento, prevista
      dall'art.5 della legge n. 185 del 1990.
3. L'Ufficio si articola nei seguenti servizi:
   - segreteria per le funzioni gia' esercitate dal Comitato
     interministeriale  per  gli scambi di materiali di armamento per
     la difesa,  soppresso  dall'art.  1  comma  21  della  legge  24
     dicembre  1993  n.  537,  ed  ora  in  corso di trasferimento al
     Comitato interministeriale per la programmazione economica;
   - servizio studi e ricerche;
   - servizio affari generali e relazioni istituzionali.
4. Nell'ambito dell'Ufficio opera il gruppo di lavoro per la
   conversione della produzione di materiali di armamento,  istituito
   con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
5. Il gruppo di lavoro e' coordinato dal dirigente preposto
   all'Ufficio  e  si  compone,  altresi',  di  un rappresentante del
   Ministro per il coordinamento della protezione civile, nonche' dei
   Ministeri degli affari esteri, della difesa,  dell'industria,  del
   commercio   e   dell'artigianato,  delle  partecipazioni  statali,
   dell'ambiente, della sanita', delle risorse agricole, alimentari e
   forestali,   dell'universita'   e   della  ricerca  scientifica  e
   tecnologica, designati dai rispettivi Ministri.
6. Il gruppo di lavoro e' integrato, in relazione all'argomento posto
   all'ordine del giorno,  dai  rappresentanti,  di  volta  in  volta
   designati,  su  richiesta  del  coordinatore del gruppo stesso, da
   altre amministrazioni  ed  enti.  Ai  lavori  del  gruppo  possono
   altresi'  essere  chiamati  a  partecipare  gli  esperti di cui al
   successivo comma 12.
7. Il gruppo di lavoro opera in collegamento con i servizi in cui e'
   articolato l'Ufficio e con le  amministrazioni  rappresentate  nel
   gruppo stesso, provvedendo in particolare ad elaborare:
   a)   analisi   sulla   situazione  dei  settori  interessati  alla
   produzione dei materiali di armamento;
   b)  ipotesi  per  la   diversificazione   delle   produzioni,   la
   valorizzazione  delle tecnologie e dei settori con caratteristiche
   duali, civili e militari, nonche' per l'utilizzazione per usi  non
   militari dei materiali derivanti da armamento;
   c)  pareri  nella  materia  della  conversione delle produzioni di
   materiali di armamento da usi militari ad usi ed applicazioni  nel
   campo civile.
8. L'Ufficio opera, secondo le indicazioni del Presidente del
   Consiglio  dei Ministri - Presidente del CISD, in collegamento con
   il  Segretariato  generale  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
   Ministri.
9. Il Capo dell'Ufficio e' nominato con decreto del Presidente del
   Consiglio dei Ministri tra i consiglieri e gli esperti in servizio
   presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri, di cui alla
   tabella A allegata alla legge 23 agosto 1988, n. 400.
10. Con ordine di servizio del segretario generale della Presidenza
    del  Consiglio  dei  Ministri,   tra   il   personale   assegnato
    all'Ufficio,  sono nominati i coordinatori preposti ai servizi di
    cui al comma 3.
11. Il segretariato generale della Presidenza del consiglio dei
    Ministri cura gli adempimenti e provvede agli oneri necessari  al
    funzionamento dell'Ufficio, assegnando il relativo personale. Per
    le   esigenze   dell'Ufficio  e'  riservato  un  contingente  non
    superiore  a  cinque  unita'  tra  gli  esperti  compresi   nella
    dotazione  organica  di cui alla tabella A allegata alla legge 23
    agosto 1988, n. 400.
12. L'Ufficio si avvale altresi' del contributo di esperti nelle
    materie di competenza, indicati dalle organizzazioni sindacali  e
    degli imprenditori, su richiesta del Presidente del Consiglio dei
    Ministri.