Articolo 22 (Ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento) 1. Nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito l'Ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento. 2. L'Ufficio provvede ai seguenti adempimenti: a) informazione, pareri e proposte per il Comitato interministeriale per gli, scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), secondo le disposizioni di cui all'art. 8, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 185; b) elaborazione di studi e di ipotesi di conversione delle imprese, in collegamento con le amministrazioni interessate, identificando, in particolare, le possibilita' di utilizzazione per usi non militari di materiali derivati da quelli di armamento, ai fini indicati al citato art. 8, comma 2; c) acquisizione ed elaborazione di dati sulla produzione nazionale di materiali di armamento e sulle tendenze dei settori produttivi interessati, anche con riferimento alla situazione internazionale; d) coordinamento delle attivita' dei dicasteri competenti, per i fini di cui alle lettera a), b), c) e g); e) attivita' di segreteria preparatorie e conseguenti alle determinazioni del CISD, nonche' documentazione ed assistenza al Presidente del Consiglio e ai Ministri durante i lavori di tale Comitato interministeriale; f) attivita' e documentazione necessarie al Presidente del Consiglio dei Ministri - presidente del CISD, per l'attuazione della legge n. 185 del 1990 e del relativo regolamento di esecuzione; g) predisposizione della relazione annuale al Parlamento, prevista dall'art.5 della legge n. 185 del 1990. 3. L'Ufficio si articola nei seguenti servizi: - segreteria per le funzioni gia' esercitate dal Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa, soppresso dall'art. 1 comma 21 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, ed ora in corso di trasferimento al Comitato interministeriale per la programmazione economica; - servizio studi e ricerche; - servizio affari generali e relazioni istituzionali. 4. Nell'ambito dell'Ufficio opera il gruppo di lavoro per la conversione della produzione di materiali di armamento, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 5. Il gruppo di lavoro e' coordinato dal dirigente preposto all'Ufficio e si compone, altresi', di un rappresentante del Ministro per il coordinamento della protezione civile, nonche' dei Ministeri degli affari esteri, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali, dell'ambiente, della sanita', delle risorse agricole, alimentari e forestali, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, designati dai rispettivi Ministri. 6. Il gruppo di lavoro e' integrato, in relazione all'argomento posto all'ordine del giorno, dai rappresentanti, di volta in volta designati, su richiesta del coordinatore del gruppo stesso, da altre amministrazioni ed enti. Ai lavori del gruppo possono altresi' essere chiamati a partecipare gli esperti di cui al successivo comma 12. 7. Il gruppo di lavoro opera in collegamento con i servizi in cui e' articolato l'Ufficio e con le amministrazioni rappresentate nel gruppo stesso, provvedendo in particolare ad elaborare: a) analisi sulla situazione dei settori interessati alla produzione dei materiali di armamento; b) ipotesi per la diversificazione delle produzioni, la valorizzazione delle tecnologie e dei settori con caratteristiche duali, civili e militari, nonche' per l'utilizzazione per usi non militari dei materiali derivanti da armamento; c) pareri nella materia della conversione delle produzioni di materiali di armamento da usi militari ad usi ed applicazioni nel campo civile. 8. L'Ufficio opera, secondo le indicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri - Presidente del CISD, in collegamento con il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 9. Il Capo dell'Ufficio e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri tra i consiglieri e gli esperti in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui alla tabella A allegata alla legge 23 agosto 1988, n. 400. 10. Con ordine di servizio del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tra il personale assegnato all'Ufficio, sono nominati i coordinatori preposti ai servizi di cui al comma 3. 11. Il segretariato generale della Presidenza del consiglio dei Ministri cura gli adempimenti e provvede agli oneri necessari al funzionamento dell'Ufficio, assegnando il relativo personale. Per le esigenze dell'Ufficio e' riservato un contingente non superiore a cinque unita' tra gli esperti compresi nella dotazione organica di cui alla tabella A allegata alla legge 23 agosto 1988, n. 400. 12. L'Ufficio si avvale altresi' del contributo di esperti nelle materie di competenza, indicati dalle organizzazioni sindacali e degli imprenditori, su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri.