Articolo 23
         (Ufficio per i rapporti con gli organismi sportivi)
1. E' istituito, nell'ambito del Segretariato generale della
   Presidenza  del  Consiglio dei Ministri ed alle dirette dipendenze
   del  Segretario  generale,  l'Ufficio  per  i  rapporti  con   gli
   organismi sportivi.
2. L'Ufficio esercita le competenze statali gia' appartenenti al
   soppresso  Ministero  del turismo e dello spettacolo in materia di
   vigilanza sugli organismi sportivi.
3. L'Ufficio fornisce altresi' pareri su questioni di rilevanza
   generale,  per  profili   giuridici   e   amministrativo-contabili
   riguardanti   l'esercizio   delle  attivita'  istituzionali  degli
   organismi sportivi, nonche' ogni utile consulenza agli uffici  del
   Comitato,  anche  di  nuova  istituzione,  nell'ambito  e  per  lo
   sviluppo delle relazioni con gli organi costituzionali  e  con  le
   pubbliche amministrazioni nella materia dello sport.
4. All'Ufficio sono assegnati, in sede di prima applicazione il
   personale  e  i  mezzi gia' utilizzati dal soppresso Ministero del
   turismo e dello spettacolo per l'esercizio delle funzioni  di  cui
   al precedente comma 2.