Articolo 23 (Ufficio per i rapporti con gli organismi sportivi) 1. E' istituito, nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alle dirette dipendenze del Segretario generale, l'Ufficio per i rapporti con gli organismi sportivi. 2. L'Ufficio esercita le competenze statali gia' appartenenti al soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo in materia di vigilanza sugli organismi sportivi. 3. L'Ufficio fornisce altresi' pareri su questioni di rilevanza generale, per profili giuridici e amministrativo-contabili riguardanti l'esercizio delle attivita' istituzionali degli organismi sportivi, nonche' ogni utile consulenza agli uffici del Comitato, anche di nuova istituzione, nell'ambito e per lo sviluppo delle relazioni con gli organi costituzionali e con le pubbliche amministrazioni nella materia dello sport. 4. All'Ufficio sono assegnati, in sede di prima applicazione il personale e i mezzi gia' utilizzati dal soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma 2.