Articolo 24 (Servizio per il Controllo interno) 1. Nell'ambito del Segretariato generale e' istituito il Servizio per il controllo interno che esercita il controllo sull'attivita' amministrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Servizio e' posto alle dirette dipendenze del Segretario Generale. 2. Il servizio: a) accerta la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa alle prescrizioni e agli obiettivi stabiliti in disposizioni normative e nelle direttive emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Segretario Generale e verifica mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'attivita' amministrativa; b) stabilisce, almeno annualmente, su indicazione del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove possibile d'intesa con i responsabili dei dipartimenti e delle altre unita' organizzative della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i parametri e gli indici di riferimento del controllo sull'attivita' amministrativa; c) svolge il controllo di gestione sull'attivita' amministrativa dei dipartimenti e delle altre unita' organizzative della Presidenza del Consiglio dei Ministri evidenziando le cause dell'eventuale mancato raggiungimento dei risultati e proponendo i possibili rimedi, segnalando, altresi' le irregolarita' eventualmente riscontrate. 3. Il servizio puo' richiedere ai dipartimenti ed alle altre unita' organizzative della Presidenza del Consiglio dei Ministri qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. 4. I risultati dell'attivita' del servizio costituiscono oggetto di una relazione trimestrale al Segretario Generale. 5. Alla direzione del servizio e' preposto un collegio, denominato Collegio per il controllo interno, composto da tre membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui due consiglieri del ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con qualifica di dirigente generale, e un membro scelto tra i magistrati delle giurisdizioni superiori, gli avvocati dello Stato, i professori universitari ordinari. Con il medesimo decreto e' nominato il presidente del collegio. 6. Sono assegnati al servizio sei dirigenti appartenenti al ruolo dei consiglieri della Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero, in numero non superiore alla meta', dirigenti provenienti da altre amministrazioni centrali dello Stato, appartenenti al contingente di cui alla tabella A allegata alla legge 23 agosto 1988, n. 400. 7. Le funzioni di segreteria del collegio sono disimpegnate da personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, organizzato, mediante decreto del Segretario Generale, in un apposito ufficio cui sono applicati tre impiegati di cui uno di qualifica funzionale non inferiore all'ottava.