Articolo 24
                 (Servizio per il Controllo interno)
1. Nell'ambito del Segretariato generale e' istituito il Servizio per
   il  controllo  interno  che  esercita  il controllo sull'attivita'
   amministrativa della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri.  Il
   Servizio e' posto alle dirette dipendenze del Segretario Generale.
2. Il servizio:
   a)   accerta   la   rispondenza   dei   risultati   dell'attivita'
   amministrativa
      alle prescrizioni e agli obiettivi  stabiliti  in  disposizioni
      normative   e   nelle  direttive  emanate  dal  Presidente  del
      Consiglio dei Ministri e dal  Segretario  Generale  e  verifica
      mediante  valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti la
      corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, nonche'
      l'imparzialita'   e   il    buon    andamento    dell'attivita'
      amministrativa;
   b) stabilisce, almeno annualmente, su indicazione del Segretario
      Generale  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri, ove
      possibile d'intesa con i responsabili dei dipartimenti e  delle
      altre  unita'  organizzative della Presidenza del Consiglio dei
      Ministri, i parametri e gli indici di riferimento del controllo
      sull'attivita' amministrativa;
   c) svolge il controllo di gestione  sull'attivita'  amministrativa
   dei
      dipartimenti   e   delle   altre   unita'  organizzative  della
      Presidenza del Consiglio dei  Ministri  evidenziando  le  cause
      dell'eventuale   mancato   raggiungimento   dei   risultati   e
      proponendo  i  possibili  rimedi,   segnalando,   altresi'   le
      irregolarita' eventualmente riscontrate.
3. Il servizio puo' richiedere ai dipartimenti ed alle altre unita'
   organizzative   della   Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri
   qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e disporre ispezioni  e
   accertamenti diretti.
4. I risultati dell'attivita' del servizio costituiscono oggetto di
   una relazione trimestrale al Segretario Generale.
5. Alla direzione del servizio e' preposto un collegio, denominato
   Collegio  per  il  controllo  interno,  composto  da  tre  membri,
   nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  di
   cui  due  consiglieri del ruolo della Presidenza del Consiglio dei
   Ministri, con qualifica di dirigente generale, e un membro  scelto
   tra i magistrati delle giurisdizioni superiori, gli avvocati dello
   Stato, i professori universitari ordinari. Con il medesimo decreto
   e' nominato il presidente del collegio.
6. Sono assegnati al servizio sei dirigenti appartenenti al ruolo
   dei  consiglieri  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri
   ovvero, in numero non superiore alla meta', dirigenti  provenienti
   da  altre  amministrazioni  centrali  dello Stato, appartenenti al
   contingente di cui alla tabella A allegata alla  legge  23  agosto
   1988, n. 400.
7. Le funzioni di segreteria del collegio sono disimpegnate da
   personale  in  servizio  presso  la  Presidenza  del Consiglio dei
   Ministri, organizzato, mediante decreto del  Segretario  Generale,
   in un apposito ufficio cui sono applicati tre impiegati di cui uno
   di qualifica funzionale non inferiore all'ottava.