Articolo 3 (Funzioni organizzative) 1. Il Segretario generale provvede alle modifiche dei servizi all'interno degli Uffici e Dipartimenti di cui all'articolo 2 nonche' alla ripartizione delle relative competenze; organizza le strutture di segreteria dei predetti Uffici e Dipartimenti e quelle serventi comitati, commissioni, gruppi di lavoro e organi collegiali, ove non siano operanti nell'esclusivo ambito di singoli Uffici e Dipartimenti. 2. Sulla base di criteri generali fissati dal Presidente del Consiglio, il Segretario generale dispone l'assegnazione del personale agli Uffici e Dipartimenti.