Articolo 3
                      (Funzioni organizzative)
1. Il Segretario generale provvede alle modifiche dei servizi
   all'interno  degli  Uffici  e  Dipartimenti  di cui all'articolo 2
   nonche' alla ripartizione delle relative competenze; organizza  le
   strutture  di  segreteria  dei  predetti  Uffici  e Dipartimenti e
   quelle serventi comitati, commissioni, gruppi di lavoro  e  organi
   collegiali,  ove  non  siano  operanti  nell'esclusivo  ambito  di
   singoli Uffici e Dipartimenti.
2. Sulla base di criteri generali fissati dal Presidente del
   Consiglio,  il  Segretario  generale  dispone  l'assegnazione  del
   personale agli Uffici e Dipartimenti.