Articolo 4
                     (Compiti di coordinamento)
1. Il Segretario generale e' responsabile di fronte al Presidente
   del  Consiglio  dei  Ministri dell'esercizio delle funzioni di cui
   all'art. 19 della legge 23 agosto 1988, n. 400,  ad  eccezione  di
   quelle   affidate   alla  responsabilita'  di  un  Ministro  senza
   portafoglio o delegate al Sottosegretario di Stato alla Presidenza
   del Consiglio dei Ministri.
2. I capi degli uffici e dei Dipartimenti di cui all'articolo 2,
   nominati ai sensi dell'articolo 28 della legge 23 agosto 1988,  n.
   400,  ne curano l'organizzazione e ne dirigono l'attivita' secondo
   le disposizioni del Segretario generale  formulate  in  esecuzione
   delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. Ai servizi e agli uffici operanti nell'ambito degli Uffici e dei
   Dipartimenti  di  cui  all'articolo  2  sono preposti coordinatori
   nominati dal Segretario generale.
4. Negli Uffici e nei Dipartimenti di cui all'articolo 2, le
   funzioni vicarie, per i casi di assenza  o  impedimento  del  capo
   dell'Ufficio   o   del   Dipartimento,  sono  attribuite,  sentito
   quest'ultimo,  dal  Segretario  generale  ad  un  coordinatore  di
   servizio o di ufficio nell'ambito della rispettiva struttura.