Articolo 4 (Compiti di coordinamento) 1. Il Segretario generale e' responsabile di fronte al Presidente del Consiglio dei Ministri dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 19 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ad eccezione di quelle affidate alla responsabilita' di un Ministro senza portafoglio o delegate al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. I capi degli uffici e dei Dipartimenti di cui all'articolo 2, nominati ai sensi dell'articolo 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ne curano l'organizzazione e ne dirigono l'attivita' secondo le disposizioni del Segretario generale formulate in esecuzione delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri. 3. Ai servizi e agli uffici operanti nell'ambito degli Uffici e dei Dipartimenti di cui all'articolo 2 sono preposti coordinatori nominati dal Segretario generale. 4. Negli Uffici e nei Dipartimenti di cui all'articolo 2, le funzioni vicarie, per i casi di assenza o impedimento del capo dell'Ufficio o del Dipartimento, sono attribuite, sentito quest'ultimo, dal Segretario generale ad un coordinatore di servizio o di ufficio nell'ambito della rispettiva struttura.