Articolo 6 (Comitato di esperti per il programma di governo) 1. Il Comitato di esperti per il programma di governo, previsto dall'art. 21 della legge 23 agosto 1988 n. 400, e' istituito dal Presidente del Consiglio con proprio decreto. 2. Il Comitato opera alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio ed assiste il Segretario generale nello svolgimento delle funzioni di cui all'art. 19, lettera a) legge 23 agosto 1988 n. 400. 3. Il comitato si riunisce periodicamente, su convocazione del Segretario generale; uno o piu' componenti del Comitato possono essere interpellati su singole questioni 4. Il Comitato, per l'espletamento delle sue funzioni, si avvale dell'Ufficio per il programma di governo.