Articolo 6
          (Comitato di esperti per il programma di governo)
1. Il Comitato di esperti per il programma di governo, previsto
   dall'art.  21  della legge 23 agosto 1988 n. 400, e' istituito dal
   Presidente del Consiglio con proprio decreto.
2. Il Comitato opera alle dirette dipendenze del Presidente del
   Consiglio ed assiste  il  Segretario  generale  nello  svolgimento
   delle funzioni di cui all'art. 19, lettera a) legge 23 agosto 1988
   n. 400.
3. Il comitato si riunisce periodicamente, su convocazione del
   Segretario  generale;  uno  o piu' componenti del Comitato possono
   essere interpellati su singole questioni
4. Il Comitato, per l'espletamento delle sue funzioni, si avvale
   dell'Ufficio per il programma di governo.