Articolo 7 (Ufficio per il programma di governo) 1. L'Ufficio per il programma di governo elabora il quadro conoscitivo per l'analisi, la verifica e l'aggiornamento del programma. 2. A tal fine, il Capo dell'Ufficio opera in collegamento con il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi, con il Dipartimento per gli affari economici, con l'Ufficio per il coordinamento amministrativo, con il Dipartimento per l'informatica e la statistica, con la Segreteria di coordinamento per i rapporti con l'Unione europea e con l'Ufficio stampa; puo' altresi' richiedere ogni notizia utile ai Dipartimenti ed Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e puo' sottoporre al Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri le richieste di notizie e documentazione da inviare ad altre amministrazioni. 3. L'Ufficio predispone, periodicamente, una relazione sullo stato di attuazione del programma di governo ed invia la medesima ai componenti del Comitato di esperti ed al Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 4. L'Ufficio sottopone al Segretario generale le questioni di rilievo per l'attuazione del programma di governo per l'inserimento nell'ordine del giorno delle riunioni del Comitato. 5. L'Ufficio si articola nei seguenti Servizi: - Servizio dati consuntivi sullo svolgimento del programma di governo; - Servizio coordinamento dati per l'aggiornamento del programma di governo; 6. Il Capo dell'Ufficio e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed e' scelto tra le categorie di cui all'art. 28 della legge 23 agosto 1988 n. 400. 7. Il Capo dell'Ufficio per il programma di governo svolge le funzioni di Segretario del Comitato di cui al precedente articolo 6.