Articolo 7
                (Ufficio per il programma di governo)
1. L'Ufficio per il programma di governo elabora il quadro
   conoscitivo  per  l'analisi,  la  verifica  e  l'aggiornamento del
   programma.
2. A tal fine, il Capo dell'Ufficio opera in collegamento con il
   Dipartimento  degli  affari  giuridici  e  legislativi,   con   il
   Dipartimento  per  gli  affari  economici,  con  l'Ufficio  per il
   coordinamento   amministrativo,   con    il    Dipartimento    per
   l'informatica  e la statistica, con la Segreteria di coordinamento
   per i rapporti con l'Unione europea e con l'Ufficio  stampa;  puo'
   altresi'  richiedere  ogni notizia utile ai Dipartimenti ed Uffici
   della Presidenza del Consiglio dei Ministri e puo'  sottoporre  al
   Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri le
   richieste   di  notizie  e  documentazione  da  inviare  ad  altre
   amministrazioni.
3. L'Ufficio predispone, periodicamente, una relazione sullo
   stato di attuazione del programma di governo ed invia la  medesima
   ai  componenti  del  Comitato di esperti ed al Segretario generale
   della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. L'Ufficio sottopone al Segretario generale le questioni di
   rilievo  per   l'attuazione   del   programma   di   governo   per
   l'inserimento nell'ordine del giorno delle riunioni del Comitato.
5. L'Ufficio si articola nei seguenti Servizi:
   - Servizio dati consuntivi sullo svolgimento del programma di
     governo;
   - Servizio coordinamento dati per l'aggiornamento del programma di
     governo;
6. Il Capo dell'Ufficio e' nominato con decreto del Presidente del
   Consiglio  dei  Ministri  ed  e'  scelto  tra  le categorie di cui
   all'art. 28 della legge 23 agosto 1988 n. 400.
7. Il Capo dell'Ufficio per il programma di governo svolge le
   funzioni di Segretario del Comitato di cui al precedente  articolo
   6.