Articolo 8 (Segreteria per gli affari comunitari) 1. E' istituita, nell'ambito del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Segreteria per gli affari comunitari. La Segreteria assiste il Presidente del Consiglio dei Ministri con riferimento alle materie comunitarie inerenti la partecipazione dell'Italia alla Unione europea. 2. La Segreteria opera in collegamento con gli altri uffici e dipartimenti istituiti nell'ambito del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio, in particolare, con l'Ufficio del Consigliere diplomatico, con il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi e con il Dipartimento per gli affari economici. 3. A questo fine, alla Segreteria sono attribuite le seguenti funzioni: a) in collegamento con l'Ufficio per il programma di governo, curare la coerenza del programma di governo con gli obiettivi comunitari; b) partecipare alla fase istruttoria dei provvedimenti legislativi al fine di contribuire a valutarne la compatibilita' con il diritto comunitario. c) in collegamento con gli organi del coordinamento delle politiche comunitarie di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, ed in particolare con ii Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, coadiuvare le amministrazioni ad adempiere, nelle materie di rispettiva competenza, i precetti dell'ordinamento giuridico comunitario, agevolando i relativi rapporti con gli uffici amministrativi comunitari; d) curare ogni altra attivita' che ad essa venga affidata dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle questioni di rilievo comunitario. 4. La segreteria, per assolvere le funzioni di cui al comma 2, promuove e coordina i necessari contatti con le amministrazioni interessate alle attivita' comunitarie dell'Unione europea, in riferimento alle materie di rispettiva competenza.