IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570; Visti gli articoli 1 e 2 della legge 13 maggio 1961, n. 469; Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966; Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1980, n. 406; Visto l'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217; Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Vista la raccomandazione del Consiglio delle Comunita' europee del 22 dicembre 1986 per la protezione antincendio degli alberghi gia' esistenti; Rilevata la necessita' di aggiornare i criteri tecnici di sicurezza contro i rischi di incendio e di panico in edifici destinati ad attivita' alberghiere attualmente in vigore; Vista la regola tecnica elaborata dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Espletata la procedura di informazione prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317; Decreta: E' approvata la regola tecnica di prevenzione incendi per le attivita' ricettive turistico-alberghiere, allegata al presente decreto. Sono abrogate tutte le disposizioni tecniche attualmente in vigore in materia. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 aprile 1994 Il Ministro: MANCINO