IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l'art. n. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice; Visto l'art. n. 406 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1992 che conferma l'applicabilita' del sopracitato art. 229 del codice alle direttive comunitarie disciplinanti materie del regolamento; Visto l'art. n. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario; Visto l'articolo n. 72 del nuovo codice della strada che ai commi 8, 9 e 10 stabilisce la competenza a decretare in materia di norme di omologazione e di contrassegno di conformita' dei dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario; Visti gli articoli 74, 75, 76, 77 e 78 del nuovo codice della strada che dettando norme sui dati di identificazione sulla omologazione, sulla dichiarazione di conformita', sul controllo di conformita', al tipo omologato dei ciclomotori, dei motocicli e dei loro dispositivi di equipaggiamento, stabiliscono la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare in materia; Vista la direttiva del Consiglio n. 92/61/CEE del 30 giugno 1992 relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote; Considerata la necessita' di adeguare le procedure nazionali di omologazione a quelle comunitarie e ravvisata la necessita' di allineare il contenuto degli articoli 52, 53, 59 e 75 del nuovo codice della strada nonche' quello degli articoli 198 e 227 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada al diritto comunitario; Decreta: Art. 1. Campo di applicazione e categorie di veicoli a motore a due o tre ruote 1. Tutti i veicoli a motore a due o tre ruote, gemellate o meno e quelli ad essi assimilati, destinati a circolare su strada nonche' i loro componenti e le loro entita' tecniche indipendenti, sono sottoposti dal Ministero dei trasporti e della navigazione alla omologazione (approvazione) CEE del tipo in conformita' alle disposizioni del presente decreto e secondo le prescrizioni tecniche che saranno emanate dal Ministro dei trasporti e della navigazione in attuazione delle direttive particolari (qui di seguito chiamate DP) all'uopo adottate dal Consiglio e dalla Commissione della Unione europea. 2. In deroga alle disposizioni del comma 1 precedente, le norme del presente decreto non si applicano ai seguenti veicoli: a) veicoli con una velocita' massima per costruzione non superiore a 6 km/h; b) veicoli destinati ad essere condotti da pedoni; c) veicoli destinati ad essere usati dai minorati fisici; d) veicoli da competizione, su strada o fuori strada; e) veicoli gia' in uso prima della messa in applicazione del presente decreto; f) trattori, macchine agricole o similari; g) veicoli concepiti essenzialmente per essere utilizzati fuori strada e per il tempo libero, con tre ruote simmetriche di cui una anteriore e le altre due posteriori; h) veicoli a quattro e piu' ruote, esclusi i quadricicli di cui all'art. 1, comma 4, del presente decreto, nonche' ai loro componenti o entita' tecniche, nella misura in cui non siano destinati a far parte di un veicolo a cui si applica il presente decreto. 3. I veicoli di cui al precedente comma 1 sono classificati come segue: ciclomotori: veicoli a due o tre ruote muniti di un motore con cilindrata non superiore a 50 cc se a combustione interna e aventi una velocita' massima per costruzione non superiore a 45 km/h; motocicli: veicoli a due ruote, con o senza carrozzino, muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cc se a combustione interna e/o aventi una velocita' massima per costruzione superiore a 45 km/h; tricicli: veicoli a tre ruote simmetriche muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cc se a combustione interna e/o aventi una velocita' massima per costruzione superiore a 45 km/h; 4. Le presenti norme si applicano anche ai veicoli a motore a quattro ruote, detti quadricicli, aventi le seguenti caratteristiche: a) i quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto e' inferiore a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocita' massima per costruzione e' inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore e' inferiore o pari a 50 cc per i motori ad accensione comandata (o la cui potenza massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli altri tipi di motore), considerati come ciclomotori; b) i quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a), la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui potenza massima netta del motore e' inferiore o uguale a 15 kW, considerati come tricicli.