IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
   Visto  l'art.  n.  229 del nuovo codice della strada approvato con
decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.   285,   pubblicato   nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio
1992 che delega i Ministri della Repubblica a  recepire,  secondo  le
competenze  loro  attribuite,  le  direttive  comunitarie afferenti a
materie disciplinate dallo stesso codice;
   Visto l'art. n. 406 del regolamento di esecuzione e di  attuazione
del  nuovo  codice  della strada approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del  28  dicembre  1992  che
conferma  l'applicabilita'  del  sopracitato art. 229 del codice alle
direttive comunitarie disciplinanti materie del regolamento;
   Visto l'art. n. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 3  e
4  stabilisce  la  competenza  del  Ministro  dei  trasporti  e della
navigazione a decretare in materia di norme costruttive e  funzionali
dei  veicoli  a  motore  e  dei  loro rimorchi ispirandosi al diritto
comunitario;
   Visto l'articolo n. 72 del nuovo codice della strada che ai  commi
8, 9 e 10 stabilisce la competenza a decretare in materia di norme di
omologazione  e  di  contrassegno  di  conformita' dei dispositivi di
equipaggiamento  dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi
al diritto comunitario;
   Visti gli articoli 74, 75, 76, 77 e  78  del  nuovo  codice  della
strada   che   dettando  norme  sui  dati  di  identificazione  sulla
omologazione, sulla dichiarazione di conformita',  sul  controllo  di
conformita',  al  tipo omologato dei ciclomotori, dei motocicli e dei
loro dispositivi di equipaggiamento, stabiliscono la  competenza  del
Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare in materia;
   Vista  la  direttiva del Consiglio n. 92/61/CEE del 30 giugno 1992
relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote;
   Considerata la necessita' di adeguare le  procedure  nazionali  di
omologazione  a  quelle  comunitarie  e  ravvisata  la  necessita' di
allineare il contenuto degli articoli 52,  53,  59  e  75  del  nuovo
codice  della  strada  nonche'  quello  degli  articoli 198 e 227 del
regolamento di esecuzione e di  attuazione  del  nuovo  codice  della
strada al diritto comunitario;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Campo di applicazione e categorie di veicoli a motore a due o tre
                                ruote
   1.  Tutti i veicoli a motore a due o tre ruote, gemellate o meno e
quelli ad essi assimilati, destinati a circolare su strada nonche'  i
loro  componenti  e  le  loro  entita'  tecniche  indipendenti,  sono
sottoposti dal Ministero  dei  trasporti  e  della  navigazione  alla
omologazione   (approvazione)   CEE  del  tipo  in  conformita'  alle
disposizioni del presente decreto e secondo le prescrizioni  tecniche
che saranno emanate dal Ministro dei trasporti e della navigazione in
attuazione  delle  direttive particolari (qui di seguito chiamate DP)
all'uopo adottate dal Consiglio  e  dalla  Commissione  della  Unione
europea.
   2.  In  deroga  alle disposizioni del comma 1 precedente, le norme
del presente decreto non si applicano ai seguenti veicoli:
      a) veicoli  con  una  velocita'  massima  per  costruzione  non
superiore a 6 km/h;
      b) veicoli destinati ad essere condotti da pedoni;
      c) veicoli destinati ad essere usati dai minorati fisici;
      d) veicoli da competizione, su strada o fuori strada;
      e)  veicoli  gia'  in uso prima della messa in applicazione del
presente decreto;
      f) trattori, macchine agricole o similari;
      g) veicoli concepiti essenzialmente per essere utilizzati fuori
strada e per il tempo libero, con tre ruote simmetriche  di  cui  una
anteriore e le altre due posteriori;
      h) veicoli a quattro e piu' ruote, esclusi i quadricicli di cui
all'art. 1, comma 4, del presente decreto, nonche' ai loro componenti
o  entita'  tecniche,  nella  misura in cui non siano destinati a far
parte di un veicolo a cui si applica il presente decreto.
   3. I veicoli di cui al precedente comma 1 sono  classificati  come
segue:
      ciclomotori:  veicoli a due o tre ruote muniti di un motore con
cilindrata non superiore a 50 cc se a combustione  interna  e  aventi
una velocita' massima per costruzione non superiore a 45 km/h;
      motocicli:  veicoli a due ruote, con o senza carrozzino, muniti
di un motore con cilindrata  superiore  a  50  cc  se  a  combustione
interna  e/o aventi una velocita' massima per costruzione superiore a
45 km/h;
      tricicli: veicoli a tre ruote simmetriche muniti di  un  motore
con  cilindrata superiore a 50 cc se a combustione interna e/o aventi
una velocita' massima per costruzione superiore a 45 km/h;
   4. Le presenti norme si applicano anche  ai  veicoli  a  motore  a
quattro ruote, detti quadricicli, aventi le seguenti caratteristiche:
      a)  i  quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto e' inferiore a
350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli  elettrici,  la
cui velocita' massima per costruzione e' inferiore o uguale a 45 km/h
e  la  cui  cilindrata  del  motore e' inferiore o pari a 50 cc per i
motori ad accensione comandata (o la cui  potenza  massima  netta  e'
inferiore  o uguale a 4 kW per gli altri tipi di motore), considerati
come ciclomotori;
      b) i quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera  a),  la
cui  massa a vuoto e' inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli
destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per
i veicoli elettrici, la cui  potenza  massima  netta  del  motore  e'
inferiore o uguale a 15 kW, considerati come tricicli.