Art. 11. Veicoli pericolosi per la circolazione Se l'autorita' competente accerta che veicoli, entita' tecniche o componenti appartenenti ad un tipo omologato o approvato, compromettono la sicurezza della circolazione stradale, essa puo', per un periodo massimo di sei mesi, vietarne sul territorio nazionale la vendita, la messa in circolazione o l'uso. Essa informa immediatamente le autorita' competenti degli altri Stati membri e la commissione della Unione europea, precisando i motivi della sua decisione.