Art. 11.
               Veicoli pericolosi per la circolazione
   Se  l'autorita' competente accerta che veicoli, entita' tecniche o
componenti  appartenenti  ad   un   tipo   omologato   o   approvato,
compromettono  la  sicurezza  della circolazione stradale, essa puo',
per un periodo massimo di sei mesi, vietarne sul territorio nazionale
la  vendita,  la  messa  in  circolazione  o  l'uso.   Essa   informa
immediatamente  le autorita' competenti degli altri Stati membri e la
commissione della Unione  europea,  precisando  i  motivi  della  sua
decisione.