Art. 14.
     Competenze in materia di effettuazione delle prove tecniche
   I  servizi  tecnici  italiani competenti per l'effettuazione delle
verifiche e  delle  prove  previste  nella  lista  esaustiva  di  cui
all'allegato  I al presente decreto sono i centri prova del Ministero
dei trasporti e  della  navigazione  indicati  nell'allegato  VII  al
presente decreto.