Art. 15. Condizioni per la libera circolazione dei veicoli 1. Gli Stati membri non possono vietare l'immissione sul mercato, la vendita, la messa in circolazione e l'uso di veicoli nuovi di tipo omologato in conformita' al presente decreto. Possono essere presentati per la prima immatricolazione o, nel caso dei ciclomotori, per la prima immissione in circolazione, soltanto i veicoli conformi alle disposizioni del presente decreto. Gli altri Stati membri potranno tuttavia richiedere altre indicazioni supplementari rispetto a quelle riportate ai punti da 1 a 11, dell'allegato IV.A al presente decreto. 2. Gli Stati membri non possono vietare l'immissione sul mercato, la vendita, e l'uso di entita' tecniche o di componenti nuovi conformi al presente decreto. Possono essere immessi sul mercato e venduti la prima volta per essere utilizzati soltanto le entita' tecniche e i componenti conformi al presente decreto. 3. In deroga ai commi 1 e 2, e' ammesso che taluni Stati membri, le cui norme nazionali prevedono per i ciclomotori prescrizioni particolari relative alla presenza dei pedali e/o al sistema di trasmissione nonche' alla limitazione della massa, possano continuare ad osservarli sino alla data limite del 31 dicembre 1996. 4. In deroga ai commi 1 e 2, l'autorita' competente puo' esentare dal rispetto di una o piu' prescrizioni delle DP i veicoli, le entita' tecniche o i componenti destinati: a produzioni in piccole serie limitate al massimo a 200 unita' all'anno per tipo di veicolo o per tipo di componente o per tipo di entita' tecnica; alle forze armate, alle forze addette al mantenimento dell'ordine pubblico, ai servizi della protezione civile o a lavori pubblici. Tali deroghe devono essere comunicate alle autorita' competenti degli altri Stati membri entro il termine di un mese a decorrere dalla data della loro concessione.