Art. 15.
          Condizioni per la libera circolazione dei veicoli
   1.  Gli Stati membri non possono vietare l'immissione sul mercato,
la vendita, la messa in circolazione e l'uso di veicoli nuovi di tipo
omologato  in  conformita'  al  presente  decreto.   Possono   essere
presentati per la prima immatricolazione o, nel caso dei ciclomotori,
per  la prima immissione in circolazione, soltanto i veicoli conformi
alle disposizioni  del  presente  decreto.  Gli  altri  Stati  membri
potranno tuttavia richiedere altre indicazioni supplementari rispetto
a quelle riportate ai punti da 1 a 11, dell'allegato IV.A al presente
decreto.
   2.  Gli Stati membri non possono vietare l'immissione sul mercato,
la vendita, e  l'uso  di  entita'  tecniche  o  di  componenti  nuovi
conformi  al  presente  decreto. Possono essere immessi sul mercato e
venduti la prima volta per  essere  utilizzati  soltanto  le  entita'
tecniche e i componenti conformi al presente decreto.
   3.  In  deroga ai commi 1 e 2, e' ammesso che taluni Stati membri,
le cui norme  nazionali  prevedono  per  i  ciclomotori  prescrizioni
particolari  relative  alla  presenza  dei  pedali  e/o al sistema di
trasmissione nonche' alla limitazione della massa, possano continuare
ad osservarli sino alla data limite del 31 dicembre 1996.
   4. In deroga ai commi 1 e 2, l'autorita' competente puo'  esentare
dal  rispetto  di  una  o  piu'  prescrizioni  delle DP i veicoli, le
entita' tecniche o i componenti destinati:
      a produzioni in piccole serie limitate al massimo a 200  unita'
all'anno  per  tipo di veicolo o per tipo di componente o per tipo di
entita' tecnica;
      alle  forze  armate,  alle  forze   addette   al   mantenimento
dell'ordine  pubblico,  ai servizi della protezione civile o a lavori
pubblici.
   Tali deroghe devono essere comunicate  alle  autorita'  competenti
degli  altri  Stati  membri  entro  il termine di un mese a decorrere
dalla data della loro concessione.