Art. 16. Disposizioni transitorie 1. Sino alla data in cui tutte le DP previste all'allegato I al presente decreto saranno entrate in vigore, il Ministero dei trasporti e della navigazione rilascera' l'omologazione nazionale verificando esclusivamente le caratteristiche costruttive e funzionali indicate in allegato I al presente decreto con la menzione DP (Direttiva Particolare). Tali verifiche verranno effettuate nel rispetto delle prescrizioni stabilite nelle DP nel frattempo emanate, o, in assenza di DP, applicando le pertinenti disposizioni regolamentati vigenti in armonia a quanto stabilito dall'art. 406 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, con l'avvertenza che: a) ogni disposizione regolamentare (prescrizione nazionale) relativa alla caratteristica tecnica e funzionale indicata in allegato I al presente decreto con la menzione DP e' a domanda del costruttore, applicabile per il rilascio di omologazioni nazionali sino alla data in cui la DP corrispondente, che sara' stata nel frattempo recepita nell'ordinamento nazionale, entrera' in vigore in via obbligatoria. Da tale data potranno essere accordate approvazioni CEE per quanto concerne la caratteristica tecnica e funzionale menzionata nella DP medesima; b) le omologazioni nazionali e le approvazioni nazionali accordate in base al punto a) resteranno valide per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore in via obbligatoria di ciascuna della DP. Dopo tale termine non sara' piu' possibile l'immissione sul mercato e la prima vendita di entita' tecniche o componenti sprovvisti del certificato di conformita' di cui all'allegato relativo di ciascun DP. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le caratteristiche tecniche e funzionali indicate nell'allegato I con la menzione CONF si verifichera' soltanto la rispondenza con quanto dichiarato dal costruttore nella scheda informativa riportata nell'allegato II al presente decreto. 3. Dalla data sopra citata e fino a quando tutte le DP previste nell'allegato I al presente decreto saranno entrate in vigore in via obbligatoria l'omologazione nazionale cosi' come regolamentata ai precedenti commi, potra', a domanda del costruttore, essere accordata in alternativa a quella CEE. 4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei precedenti commi ai quadricicli definiti all'art. 1, comma 4, si precisa che a norma dell'art. 406 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, le prescrizioni nazionali da considerare sono quelle attualmente in vigore per i veicoli delle categorie M1 ed N1. Tuttavia, in deroga al precedente capoverso, i quadricicli che rispondono alla definizione: "veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55 t, con l'esclusione della massa delle batterie se a trazione elettrica, capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocita' massima fino ad 80 km/h", e rispondenti a tutte le caratteristiche costruttive stabilite all'art. 199 del regolamento, potranno essere omologati in base alla normativa attualmente per essi in vigore in armonia con l'art. 406 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, sino a quando non diversamente disposto dalle specifiche direttive particolari che saranno emanate dalla Commissione in attuazione dell'art. 15, comma 3, della direttiva del Consiglio n. 92/61/CEE. 5. Le disposizioni di cui all'art. 8, concernenti le marcature, si applicheranno solamente ai veicoli che avranno ottenuto l'omologazione CEE ottemperando a tutte le DP previste nell'allegato I al presente decreto. 6. Le omologazioni nazionali e le approvazioni nazionali rilasciate prima della data di entrata in vigore del presente decreto o dei decreti di recepimento delle DP che sostituiranno le prescrizioni nazionali corrispondenti, restano valide per il periodo di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dei rispettivi decreti.