Art. 16.
                      Disposizioni transitorie
   1.  Sino  alla  data in cui tutte le DP previste all'allegato I al
presente  decreto  saranno  entrate  in  vigore,  il  Ministero   dei
trasporti  e  della  navigazione  rilascera' l'omologazione nazionale
verificando   esclusivamente   le   caratteristiche   costruttive   e
funzionali indicate in allegato I al presente decreto con la menzione
DP (Direttiva Particolare).
  Tali  verifiche verranno effettuate nel rispetto delle prescrizioni
stabilite nelle DP nel  frattempo  emanate,  o,  in  assenza  di  DP,
applicando   le  pertinenti  disposizioni  regolamentati  vigenti  in
armonia  a  quanto  stabilito  dall'art.  406  del   regolamento   di
esecuzione  e  di  attuazione  del  nuovo  codice  della  strada, con
l'avvertenza che:
     a)  ogni  disposizione  regolamentare  (prescrizione  nazionale)
relativa   alla  caratteristica  tecnica  e  funzionale  indicata  in
allegato I al presente decreto con la menzione DP e'  a  domanda  del
costruttore,  applicabile  per  il rilascio di omologazioni nazionali
sino alla data in cui la  DP  corrispondente,  che  sara'  stata  nel
frattempo  recepita nell'ordinamento nazionale, entrera' in vigore in
via obbligatoria. Da tale data potranno essere accordate approvazioni
CEE per  quanto  concerne  la  caratteristica  tecnica  e  funzionale
menzionata nella DP medesima;
     b)   le  omologazioni  nazionali  e  le  approvazioni  nazionali
accordate in base al punto a) resteranno valide  per  un  periodo  di
quattro  anni  dalla data di entrata in vigore in via obbligatoria di
ciascuna della  DP.  Dopo  tale  termine  non  sara'  piu'  possibile
l'immissione  sul  mercato  e  la prima vendita di entita' tecniche o
componenti  sprovvisti  del  certificato  di   conformita'   di   cui
all'allegato relativo di ciascun DP.
   2.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente
decreto  per  le  caratteristiche  tecniche  e  funzionali   indicate
nell'allegato  I  con  la  menzione  CONF si verifichera' soltanto la
rispondenza  con  quanto  dichiarato  dal  costruttore  nella  scheda
informativa riportata nell'allegato II al presente decreto.
   3.  Dalla  data  sopra citata e fino a quando tutte le DP previste
nell'allegato I al presente decreto saranno entrate in vigore in  via
obbligatoria  l'omologazione  nazionale  cosi'  come regolamentata ai
precedenti commi, potra', a domanda del costruttore, essere accordata
in alternativa a quella CEE.
   4. Ai fini dell'applicazione  delle  disposizioni  dei  precedenti
commi  ai  quadricicli definiti all'art. 1, comma 4, si precisa che a
norma dell'art. 406 del regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada, le prescrizioni nazionali  da  considerare
sono quelle attualmente in vigore per i veicoli delle categorie M1 ed
N1.  Tuttavia,  in  deroga al precedente capoverso, i quadricicli che
rispondono alla definizione: "veicoli a quattro  ruote  destinati  al
trasporto  di  cose  con  al  massimo una persona oltre al conducente
nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale,  la
cui  massa a vuoto non superi le 0,55 t, con l'esclusione della massa
delle batterie se a  trazione  elettrica,  capaci  di  sviluppare  su
strada  orizzontale  una  velocita'  massima  fino  ad  80  km/h",  e
rispondenti a tutte le caratteristiche costruttive stabilite all'art.
199 del regolamento, potranno essere omologati in base alla normativa
attualmente  per  essi  in  vigore  in  armonia  con  l'art.  406 del
Regolamento di esecuzione e di  attuazione  del  nuovo  codice  della
strada,  sino  a  quando  non  diversamente disposto dalle specifiche
direttive  particolari  che  saranno  emanate  dalla  Commissione  in
attuazione  dell'art.  15,  comma 3, della direttiva del Consiglio n.
92/61/CEE.
   5. Le disposizioni di cui all'art. 8, concernenti le marcature, si
applicheranno   solamente   ai   veicoli   che    avranno    ottenuto
l'omologazione  CEE ottemperando a tutte le DP previste nell'allegato
I al presente decreto.
   6.  Le  omologazioni  nazionali  e   le   approvazioni   nazionali
rilasciate prima della data di entrata in vigore del presente decreto
o   dei   decreti  di  recepimento  delle  DP  che  sostituiranno  le
prescrizioni nazionali corrispondenti, restano valide per il  periodo
di  quattro  anni  a  decorrere  dalla  data di entrata in vigore dei
rispettivi decreti.