Art. 17. Disposizioni finali 1. Per i veicoli di cui all'art. 1, comma 1, a partire dalla data in cui tutte le DP previste all'allegato I al presente decreto saranno entrate in vigore in via obbligatoria, sara' possibile accordare solo omologazioni CEE. 2. Trascorsi quattro anni dal termine indicato al precedente comma 1, non sara' piu' possibile la prima immissione in circolazione dei veicoli sopra menzionati qualora sprovvisti del certificato di conformita' di cui all'allegato IV al presente decreto.