Art. 17.
                         Disposizioni finali
   1.  Per i veicoli di cui all'art. 1, comma 1, a partire dalla data
in cui tutte le  DP  previste  all'allegato  I  al  presente  decreto
saranno  entrate  in  vigore  in  via  obbligatoria,  sara' possibile
accordare solo omologazioni CEE.
   2. Trascorsi quattro anni dal termine indicato al precedente comma
1, non sara' piu' possibile la prima immissione in  circolazione  dei
veicoli  sopra  menzionati  qualora  sprovvisti  del  certificato  di
conformita' di cui all'allegato IV al presente decreto.